- La Commissione europea può aprire un'indagine su un organismo notificato ogni volta che vi siano motivi di dubitare della sua competenza o del mantenimento dei requisiti previsti dall'articolo 31.
- L'autorità di notifica dello Stato membro interessato è tenuta a fornire alla Commissione tutte le informazioni richieste sulla notifica o sulla competenza dell'organismo.
- Se la Commissione accerta che l'organismo non soddisfa più i requisiti, chiede allo Stato membro di adottare misure correttive, inclusa la sospensione o il ritiro della notifica.
- In caso di inerzia dello Stato membro, la Commissione può intervenire direttamente con un atto di esecuzione per sospendere, limitare o ritirare la designazione.
- Le informazioni sensibili raccolte nell'indagine sono trattate in modo riservato ai sensi dell'articolo 78.
Testo dell'articoloVigente
Art. 37 Reg. (UE) 2024/1689 — Contestazione della competenza degli organismi notificati
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. Ove necessario, la Commissione indaga su tutti i casi in cui vi siano motivi di dubitare della competenza di un organismo notificato o della continuità dell’ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti di cui all'articolo 31 e alle sue responsabilità applicabili.
2. L'autorità di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla notifica o al mantenimento della competenza dell'organismo notificato interessato.
3. La Commissione provvede affinché tutte le informazioni sensibili ottenute nel corso delle sue indagini a norma del presente articolo siano trattate in maniera riservata in conformità dell'articolo 78.
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa, o non soddisfa più, i requisiti per la sua notifica, informa di conseguenza lo Stato membro notificante e gli chiede di adottare le misure correttive necessarie compresa la sospensione o il ritiro della notifica. Se lo Stato membro non adotta le misure correttive necessarie, la Commissione può, mediante atto di esecuzione, sospendere, limitare o ritirare la designazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 37 L. 184/1983: Informazioni sull'origine del minore adottato internazionalmente
- Art. 37 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 37 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'amministratore giudiziario
- Art. 37 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 37 D.Lgs. 42/2004 — Contributo in conto interessi
- Art. 37 CAD — Cessazione dell'attività
Commento
Il ruolo degli organismi notificati nel sistema di conformità AI Act
Per i sistemi di IA ad alto rischio che non possono autocertificarsi tramite la sola dichiarazione del fornitore, il Regolamento (UE) 2024/1689 prevede il coinvolgimento di organismi indipendenti — i cosiddetti organismi notificati — che svolgono la valutazione della conformità di terza parte. Questi soggetti sono designati dagli Stati membri in base ai requisiti tecnici e organizzativi previsti dall'articolo 31 e comunicati («notificati») alla Commissione europea e agli altri Stati membri tramite lo strumento NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
La qualità e l'indipendenza degli organismi notificati è essenziale per l'integrità dell'intero sistema: se un organismo non è realmente competente o indipendente, i certificati e le valutazioni da esso emessi non offrono le garanzie che il regolamento intende assicurare. L'articolo 37 attribuisce alla Commissione europea un potere di controllo e di intervento diretto per preservare la fiducia nel sistema.
Il potere di indagine della Commissione
Il paragrafo 1 attribuisce alla Commissione il potere di indagare «ove necessario» su tutti i casi in cui vi siano motivi di dubitare della competenza di un organismo notificato o della continuità della sua conformità ai requisiti dell'articolo 31. La formula è ampia: i «motivi di dubbio» possono derivare da segnalazioni di operatori del mercato, da autorità nazionali, da verifiche incrociate tra certificati emessi da organismi diversi, da risultanze di ispezioni parallele condotte in altri ambiti normativi (dispositivi medici, cybersicurezza).
L'autorità di notifica — ovvero l'autorità dello Stato membro che ha designato l'organismo — ha l'obbligo di fornire alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla notifica o al mantenimento della competenza dell'organismo. Si tratta di un obbligo di cooperazione attiva, non di una mera facoltà: l'autorità di notifica non può opporre ragioni di riservatezza nazionale per sottrarsi alla richiesta informativa della Commissione, fermo restando il trattamento riservato delle informazioni sensibili previsto dall'articolo 78.
Le misure conseguenti all'accertamento delle carenze
Se la Commissione accerta che un organismo non soddisfa, o non soddisfa più, i requisiti per la notifica, informa il relativo Stato membro e gli chiede di adottare misure correttive, «compresa la sospensione o il ritiro della notifica». La formulazione è graduata: la Commissione indica le misure necessarie, ma lascia allo Stato membro la scelta dello strumento più appropriato nel contesto nazionale.
Il meccanismo si articola in due livelli:
La riservatezza delle informazioni nell'indagine
Il paragrafo 3 richiama espressamente l'articolo 78, che disciplina la riservatezza nel contesto dell'AI Act. Le informazioni sensibili ottenute nel corso delle indagini — che potrebbero includere dati tecnici riservati, valutazioni interne degli organismi, informazioni commerciali dei fornitori che hanno ricevuto certificati — devono essere trattate in modo riservato. Questo obbligo si affianca alle norme generali sulla protezione dei segreti commerciali e delle informazioni commerciali riservate previste dal diritto UE e nazionale.
Implicazioni pratiche per i fornitori con certificati emessi da organismi contestati
Un fornitore di sistemi di IA ad alto rischio che ha ottenuto un certificato da un organismo notificato successivamente sospeso o il cui mandato è stato revocato si trova in una situazione di incertezza giuridica significativa. Il regolamento non disciplina esplicitamente gli effetti sui certificati già emessi in caso di revoca della designazione di un organismo: per analogia con altri settori regolatori (dispositivi medici, marcatura CE), i certificati emessi prima della revoca mantengono in genere validità temporanea, ma il fornitore deve avviare senza ritardo la procedura per ottenere una nuova valutazione della conformità da un organismo notificato valido.
Dal punto di vista operativo, i fornitori dovrebbero inserire nei propri contratti con gli organismi notificati clausole che disciplinino cosa accade in caso di sospensione o revoca della designazione, inclusa la restituzione della documentazione tecnica e la collaborazione per il trasferimento del fascicolo a un altro organismo.
Coordinamento con il sistema NANDO e con l'Ufficio per l'IA
La designazione e le eventuali restrizioni degli organismi notificati sono pubblicate nel sistema NANDO, accessibile a tutti gli operatori. I fornitori e i deployer dovrebbero effettuare verifiche periodiche dello stato dell'organismo notificato con cui intendono lavorare o da cui hanno già ottenuto certificati. L'Ufficio per l'IA, istituito nell'ambito della Commissione, svolge un ruolo di coordinamento e può contribuire al processo di indagine previsto dall'articolo 37, in particolare per i sistemi di IA con profili di rischio trasversali rispetto a più settori.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa accade ai certificati già emessi da un organismo notificato se la sua designazione viene revocata?
Il regolamento non disciplina esplicitamente questo scenario. Per analogia con altri settori regolati (dispositivi medici, marcatura CE), i certificati emessi prima della revoca mantengono in genere una validità temporanea. Il fornitore deve comunque avviare senza ritardo la procedura per ottenere una nuova valutazione della conformità da un organismo notificato valido.
Chi può segnalare alla Commissione un dubbio sulla competenza di un organismo notificato?
Il regolamento non limita i soggetti legittimati: la Commissione può avviare l'indagine d'ufficio o a seguito di segnalazioni di operatori del mercato, di fornitori, di deployer, di autorità nazionali competenti o di altre istituzioni UE. La segnalazione non deve necessariamente provenire dall'autorità di notifica dello Stato membro interessato.
Lo Stato membro può opporsi all'intervento diretto della Commissione tramite atto di esecuzione?
L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame dell'articolo 98, paragrafo 2, che coinvolge un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Lo Stato interessato può esprimere la propria posizione in sede di comitato, ma se la Commissione ha accertato le carenze e lo Stato non ha adottato misure correttive adeguate, il potere di intervento è esercitabile.
Un fornitore può continuare a commercializzare il proprio sistema di IA ad alto rischio mentre è in corso l'indagine sull'organismo che ha emesso il suo certificato?
Fino alla sospensione o alla revoca formale della designazione dell'organismo, i certificati da esso emessi restano formalmente validi. Il fornitore può quindi continuare la commercializzazione, ma è prudente monitorare l'evoluzione del procedimento e prepararsi a interventi correttivi.
Le informazioni fornite dall'autorità di notifica alla Commissione nell'ambito dell'indagine sono accessibili al pubblico?
No. L'articolo 37, paragrafo 3, richiama espressamente l'articolo 78 del regolamento, che impone il trattamento riservato delle informazioni sensibili ottenute nel corso delle indagini. Tali informazioni non sono quindi soggette alla pubblicità degli atti amministrativi, ferma restando la possibilità per la Commissione di pubblicare le decisioni finali sull'organismo.
Vedi anche