← Torna a Legge Pinto — equa riparazione (L. 89/2001)
Ultimo aggiornamento: 2 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 3 disciplina come si chiede l'equa riparazione: con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice del primo grado del processo presupposto. Indica chi è il legittimato passivo (il Ministero competente), gli atti da depositare e lo svolgimento del procedimento, che si conclude con un decreto contro cui è ammessa opposizione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3 L. 89/2001 — Procedimento

Legge 24 marzo 2001, n. 89 — Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’ articolo 125 del codice di procedura civile

2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

4. Il presidente della corte d’appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Non può essere designato il giudice del processo presupposto. Si applicano i primi due commi dell’ articolo 640 del codice di procedura civile.

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’articolo 5-ter.

7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.

In sintesi

L'articolo 3 disciplina come si chiede l'equa riparazione: con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice del primo grado del processo presupposto. Indica chi è il legittimato passivo (il Ministero competente), gli atti da depositare e lo svolgimento del procedimento, che si conclude con un decreto contro cui è ammessa opposizione.
Il giudice competente

La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice davanti al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. È una competenza funzionale e inderogabile, pensata per affidare la valutazione della durata a un ufficio diverso da quello che ha trattato la causa.

Contro chi si propone la domanda

Il legittimato passivo varia secondo il tipo di processo: il ricorso si propone nei confronti del Ministro della giustizia per i procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa per quelli del giudice militare e del Ministro dell'economia e delle finanze in tutti gli altri casi (ad esempio per i giudizi davanti al giudice amministrativo, contabile o tributario). Indicare il Ministero sbagliato espone al rischio di rigetto.

Gli atti da depositare

Insieme al ricorso va depositata copia autentica degli atti essenziali del processo presupposto: l'atto introduttivo (citazione o ricorso), le comparse e memorie, i verbali e i provvedimenti del giudice, fino alla decisione che ha definito il giudizio. Questa documentazione serve a ricostruire la durata effettiva e a verificare la condotta delle parti.

Lo svolgimento e la decisione

Il procedimento è camerale e semplificato: il presidente (o un magistrato delegato) provvede con decreto motivato entro un termine breve. Se accoglie la domanda, liquida l'indennizzo; in caso contrario la respinge. Contro il decreto è ammessa opposizione davanti alla stessa corte d'appello in composizione collegiale, come disciplinato dagli articoli successivi.

Il rinvio all'articolo 125 c.p.c.

Il richiamo all'articolo 125 del codice di procedura civile impone che il ricorso contenga gli elementi essenziali dell'atto introduttivo (indicazione delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni) e la sottoscrizione del difensore: pur trattandosi di un procedimento snello, restano fermi i requisiti minimi di forma.

Un procedimento tecnico

Pur essendo semplificato, il procedimento richiede precisione: foro competente, esatta individuazione del Ministero legittimato, completezza documentale e rispetto dei requisiti dell'articolo 125 c.p.c. Per questo è di regola opportuna l'assistenza di un difensore, che riduce il rischio di rigetti per ragioni formali e cura il corretto computo della durata del processo presupposto.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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