Testo dell'articoloVigente
Art. 2 L. 89/2001 – Diritto all’equa riparazione
Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter.
2. Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione. 2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. 2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. 2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa. 2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’ articolo 96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile; c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. 2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato; b) contumacia della parte; c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’ articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’ articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’ articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi; g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. 2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
In sintesi
È il cuore della legge Pinto. Chi ha subìto un danno per l'irragionevole durata di un processo ha diritto a un'equa riparazione, ma solo se ha prima esperito i rimedi preventivi previsti dalla legge. Il giudice valuta complessità del caso, condotta delle parti e del giudice e, soprattutto, le soglie fisse di durata: tre anni in primo grado, due in appello, uno in Cassazione. Superate queste soglie senza giustificazione, la durata si considera irragionevole.Indice dei contenuti
Il fondamento: l'articolo 6 della CEDU
Il diritto all'equa riparazione attua, nell'ordinamento interno, l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce a ogni persona il diritto a un processo di durata ragionevole. La legge Pinto nasce nel 2001 proprio per offrire un rimedio nazionale, evitando che i cittadini debbano rivolgersi direttamente alla Corte di Strasburgo.
Il presupposto: avere esperito i rimedi preventivi
Dopo la riforma del 2015 (legge n. 208 del 2015), il comma 1 dell'articolo 2 subordina l'indennizzo a una condizione di ammissibilità: la domanda è inammissibile se il soggetto non ha esperito i rimedi preventivi indicati dall'articolo 1-ter (ad esempio, nel processo civile, l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale o gli altri strumenti acceleratori previsti per i diversi riti). Chi resta inerte di fronte alla lentezza, insomma, non può poi limitarsi a chiedere il risarcimento.
I criteri di valutazione
Per accertare la violazione, il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice, nonché di ogni altro soggetto chiamato a contribuire alla definizione della causa. Sono gli stessi criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo: una causa oggettivamente complessa o ritardata dalle stesse parti non genera diritto all'indennizzo per il solo decorso del tempo.
Le soglie di durata ragionevole
Il comma 2-bis, introdotto dalla riforma del 2012 (legge n. 134 del 2012), fissa soglie predeterminate: il termine ragionevole si considera rispettato se il processo non eccede tre anni in primo grado, due anni in appello e un anno nel giudizio di legittimità. Per i procedimenti concorsuali (come il fallimento) il termine complessivo di riferimento è più lungo. Il superamento di queste soglie, non giustificato dai criteri sopra indicati, integra la violazione.
La misura dell'indennizzo
L'indennizzo è liquidato, di regola, in una somma per ciascun anno (o frazione superiore a sei mesi) eccedente il termine ragionevole, entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge e secondo i parametri della giurisprudenza di Strasburgo. La riforma del 2015 ha introdotto correttivi che modulano l'importo in base all'esito del processo presupposto e alla condotta della parte.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi ha diritto all'equa riparazione?
Chi ha subìto un danno, patrimoniale o non patrimoniale, per l'irragionevole durata di un processo del quale è stato parte, a condizione di aver prima esperito i rimedi preventivi previsti dalla legge.
Quali sono le soglie di durata ragionevole?
Tre anni in primo grado, due anni in appello, un anno nel giudizio di Cassazione. Per i procedimenti concorsuali il termine complessivo di riferimento è più ampio.
Cosa sono i rimedi preventivi?
Strumenti acceleratori che la parte deve attivare durante il processo (variano a seconda del rito). Dal 2016, ometterli rende inammissibile la successiva domanda di equa riparazione.
La durata eccessiva basta da sola per ottenere l'indennizzo?
No. Il giudice valuta la complessità della causa e la condotta delle parti: se il ritardo dipende da queste circostanze, il diritto all'equa riparazione può essere escluso.
Come si calcola l'indennizzo?
Di regola con una somma per ciascun anno eccedente il termine ragionevole, entro limiti minimi e massimi di legge, modulata in base all'esito del processo e alla condotta della parte.