Testo dell'articoloVigente
Art. 1 L. 89/2001 – Pronuncia in camera di consiglio
Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
1. L’ articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “Art. 375. – (Pronuncia in camera di consiglio). – La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto; 2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332; 3) dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell’articolo 390; 4) pronunciare in ordine all’estinzione del processo in ogni altro caso; 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l’altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi. La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma”.
In sintesi
L'articolo 1 della legge Pinto non riguarda direttamente l'indennizzo, ma riscrive l'articolo 375 del codice di procedura civile, ampliando i casi in cui la Corte di cassazione decide con ordinanza in camera di consiglio anziché con sentenza in pubblica udienza. È una norma di accelerazione: snellisce la trattazione dei ricorsi (inammissibilità, estinzione, manifesta fondatezza o infondatezza), così da contribuire a contenere la durata del giudizio di legittimità.Indice dei contenuti
Una norma di sistema, non di indennizzo
L'articolo 1 ha natura diversa dal resto della legge n. 89 del 2001: non disciplina il diritto all'equa riparazione, ma interviene sul codice di procedura civile sostituendone l'articolo 375. Il legislatore del 2001, nell'introdurre un rimedio interno contro l'eccessiva durata dei processi, ha voluto anche agire sulle cause della lentezza, a partire dal giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Il procedimento in camera di consiglio
La camera di consiglio è una forma di decisione semplificata: la Corte decide con ordinanza, senza la pubblica udienza prevista per la sentenza. L'articolo 375, nel testo riscritto e poi più volte ritoccato dalle riforme successive, elenca i casi in cui la Cassazione procede in questa forma: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, integrazione del contraddittorio, estinzione del processo, pronuncia sulle istanze di regolamento di giurisdizione o di competenza e, in generale, i casi di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso.
Il legame con la durata ragionevole
Concentrare in camera di consiglio le decisioni che non richiedono un'ampia trattazione orale consente di smaltire più rapidamente l'arretrato e di riservare la pubblica udienza alle questioni di particolare rilevanza nomofilattica. In questa logica, l'articolo 1 è il versante preventivo della legge Pinto: mentre gli articoli successivi prevedono l'indennizzo quando il processo è già durato troppo, questa norma cerca di evitare a monte che la durata si dilati.
Evoluzione successiva
Il testo dell'articolo 375 c.p.c. è stato in seguito modificato da numerosi interventi (in particolare dalle riforme del processo civile del 2009, del 2016 e del 2022), che hanno ulteriormente rafforzato il filtro dei ricorsi e il ruolo della sezione filtro. La disposizione della legge Pinto conserva però il suo valore storico: è il punto in cui il rimedio risarcitorio per la lentezza si salda con gli strumenti processuali volti a prevenirla.
In sintesi
Per chi cerca un indennizzo, l'articolo 1 ha rilievo solo indiretto: il diritto all'equa riparazione nasce dagli articoli 2 e seguenti. Resta però utile conoscerne l'origine, perché spiega la duplice strategia della legge: punire la lentezza con un risarcimento e, al tempo stesso, ridurla snellendo il giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'articolo 1 della legge Pinto riguarda l'indennizzo?
No. A differenza degli altri articoli, non disciplina l'equa riparazione ma riscrive l'articolo 375 del codice di procedura civile sulla decisione in camera di consiglio della Corte di cassazione.
Che cos'è la camera di consiglio?
È una forma di decisione semplificata in cui la Corte provvede con ordinanza, senza pubblica udienza. Serve a trattare più rapidamente i ricorsi che non richiedono un'ampia discussione orale.
Perché una norma sul processo in una legge sull'indennizzo?
Perché la legge n. 89 del 2001 non si limita a risarcire la lentezza già verificatasi, ma cerca anche di prevenirla snellendo il giudizio di legittimità: è il versante preventivo del rimedio.
Il testo dell'articolo 375 c.p.c. è ancora questo?
La disposizione è stata più volte modificata dalle riforme del processo civile successive al 2001 (2009, 2016, 2022), che ne hanno rafforzato il meccanismo di filtro dei ricorsi.