Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 113 D.Lgs. 259/2003 – Dichiarazioni
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. La dichiarazione prevista dall’articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La dichiarazione come titolo abilitativo sostitutivo della licenza
L'articolo 113 introduce una regola di semplificazione procedimentale di rilievo pratico immediato: la dichiarazione prevista dall'articolo 107 non si affianca alla licenza di esercizio, ma la sostituisce integralmente. Il passaggio dal regime concessorio-licenziale al regime dichiarativo è una delle cifre della riforma del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che ha progressivamente ridotto gli oneri autorizzativi ex ante in favore di meccanismi di controllo ex post. Per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, la dichiarazione dell'interessato al Ministero assolve quindi la stessa funzione che in passato era propria della licenza individuale rilasciata dall'amministrazione: costituisce il titolo in base al quale il soggetto può legittimamente operare.
Il meccanismo della designazione del rappresentante
Il comma 2 disciplina il caso - non infrequente nel contesto delle reti private aziendali - in cui la dichiarazione sia presentata da più soggetti congiuntamente. Si pensi a un consorzio di imprese, a una pluralità di aziende collegate che condividono un'infrastruttura radio comune, o a una joint venture che gestisce una rete privata di comunicazione. In simili situazioni la norma impone la designazione, all'interno del gruppo dei dichiaranti, di un rappresentante unico abilitato a interloquire con il Ministero. La ratio è chiara: evitare frammentazioni e incertezze nei rapporti con l'amministrazione, garantendo un referente certo per ogni comunicazione, verifica o contestazione.
Effetti pratici e responsabilità
La coincidenza tra dichiarazione e licenza di esercizio produce effetti sia sul piano del diritto soggettivo all'esercizio dell'attività sia sul piano delle responsabilità. Chi presenta la dichiarazione si impegna al rispetto di tutte le disposizioni del Titolo IV del Codice e degli allegati tecnici rilevanti: la dichiarazione non è un atto meramente informativo, ma un atto con valenza abilitativa che genera obblighi. In caso di pluralità di dichiaranti, il rappresentante designato diventa il punto di contatto privilegiato del Ministero anche per le verifiche di cui all'articolo 117 e per l'irrogazione delle sanzioni previste: ciò non esclude la responsabilità solidale degli altri soggetti dichiaranti, ma concentra il flusso comunicativo-amministrativo in capo a un unico interlocutore.
Coordinamento con l'articolo 107
L'articolo 113 non può essere letto isolatamente: richiama espressamente l'articolo 107, che disciplina le modalità di presentazione della dichiarazione (forma, contenuto, termini e procedure). La combinazione dei due articoli delinea il percorso completo che l'operatore privato deve seguire: presentare la dichiarazione secondo le regole dell'articolo 107, la quale per effetto dell'articolo 113 acquisisce il valore di licenza di esercizio. La semplificazione normativa non elimina tuttavia i requisiti sostanziali, che restano pienamente in vigore e la cui inosservanza può condurre all'irrogazione di sanzioni o alla revoca del titolo.
Casi pratici
Caso 1: Dichiarazione sostitutiva della licenza per rete radio aziendale
Alfa S.p.A., società di logistica, intende installare una rete radio PMR (Professional Mobile Radio) per coordinare i propri autisti e magazzinieri. Il responsabile amministrativo Tizio verifica che, ai sensi dell'articolo 113, la dichiarazione che presenterà al Ministero ai sensi dell'articolo 107 sostituisce la licenza di esercizio: non occorre attendere un provvedimento concessorio dell'amministrazione. Presentata la dichiarazione e versati i contributi dell'allegato n. 25, Alfa S.p.A. può avviare l'esercizio della rete nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 115.
Caso 2: Designazione del rappresentante in una rete privata condivisa
Un consorzio formato da tre aziende del settore edile - Alfa S.r.l., Beta S.r.l. e Gamma S.r.l. - decide di condividere una rete radio privata per la gestione dei propri cantieri. Le tre società presentano congiuntamente la dichiarazione al Ministero. In sede di dichiarazione, come impone l'articolo 113, comma 2, viene designato quale rappresentante unico Caio, direttore tecnico di Alfa S.r.l., che curerà tutti i rapporti con il Ministero, incluse le eventuali richieste di verifica, le comunicazioni di modifica e le pratiche di rinnovo.
Caso 3: Verifica dei requisiti da parte del Ministero
Sempronio, titolare di una piccola impresa agricola, presenta la dichiarazione di cui all'articolo 107 per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una rete radio privata per il coordinamento dei mezzi agricoli. Confidando nel fatto che la dichiarazione tenga luogo della licenza, avvia immediatamente l'attività. Successivamente il Ministero effettua un controllo ai sensi dell'articolo 117 e riscontra che le apparecchiature installate non rispettano le specifiche di compatibilità elettromagnetica previste dall'articolo 119. Ne consegue una sanzione amministrativa e l'obbligo di adeguamento: la dichiarazione abilitava all'esercizio ma non esonera dal rispetto degli standard tecnici.
Domande frequenti
Devo presentare una domanda di licenza al Ministero per esercitare una rete radio privata?
No. Per le reti di comunicazione elettronica ad uso privato non occorre ottenere una licenza formale: la dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 107 tiene luogo della licenza di esercizio, ai sensi dell'articolo 113.
Se la rete radio privata è usata da più aziende insieme, cosa occorre fare?
Quando la dichiarazione è presentata congiuntamente da più soggetti, il comma 2 dell'articolo 113 impone di designare tra loro un rappresentante che curerà i rapporti con il Ministero. La designazione deve risultare dalla dichiarazione stessa.
La dichiarazione sostitutiva della licenza ha lo stesso valore giuridico di una concessione?
Sul piano abilitativo sì: la dichiarazione consente di esercitare legittimamente l'attività. Sul piano delle responsabilità, però, il dichiarante si assume l'obbligo di rispettare tutte le norme del Titolo IV del Codice e i relativi allegati tecnici.
Il rappresentante designato è l'unico responsabile in caso di violazioni?
Il rappresentante è l'interlocutore ufficiale del Ministero, ma ciò non esclude la responsabilità degli altri soggetti dichiaranti. La designazione semplifica i rapporti amministrativi, non determina una liberazione degli altri co-dichiaranti da eventuali obblighi.