- Le Amministrazioni dello Stato possono costruire e gestire impianti di comunicazione elettronica per l'uso esclusivo dei propri servizi; nel caso di assegnazione di frequenze è necessario il consenso del Ministero sulle caratteristiche tecniche dell'impianto.
- Il consenso ministeriale non è richiesto per le necessità militari e di ordine e sicurezza pubblica; in caso di interconnessione con altre reti è invece necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
- Lo stesso regime si applica agli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte e ai paesi membri, nei limiti degli accordi di governo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 100 D.Lgs. 259/2003 — Impianti di amministrazioni dello Stato
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell’interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell’impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 100 Reg. (UE) 2024/1689 — Sanzioni amministrative pecuniarie inflitte a istituzioni, organi e organismi dell'Unione
- Art. 100 Cod. Amb. — reti fognarie
- Art. 100 D.Lgs. 159/2011 — Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- Art. 100 D.Lgs. 209/2005 — Relazione sulla gestione
- Art. 100 D.Lgs. 42/2004 — Rinvio a norme generali
- Art. 100 Codice Civile: Riduzione del termine e omissione della
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regime speciale degli impianti delle amministrazioni statali
L'articolo 100 introduce una disciplina speciale per gli impianti di comunicazione elettronica delle Amministrazioni dello Stato, che riflette le esigenze particolari dell'attività pubblica. Le amministrazioni — dai ministeri agli organi costituzionali, dalle forze di polizia ai servizi di soccorso — hanno necessità di comunicazione che non sempre possono essere soddisfatte affilandosi alle reti pubbliche commerciali: esigenze di sicurezza, affidabilità, riservatezza e continuità operativa anche in situazioni di crisi o emergenza giustificano la gestione diretta di infrastrutture proprie. Il Codice riconosce questa necessità e consente alle amministrazioni di realizzare e gestire i propri impianti.
Il consenso ministeriale e il coordinamento tecnico
Il primo comma stabilisce che, nel caso di assegnazione di frequenze radio agli impianti delle amministrazioni statali, è necessario il consenso del Ministero sulle caratteristiche tecniche dell'impianto e sulle modalità del servizio. Questo consenso ha una funzione di coordinamento tecnico dello spettro radio: anche le frequenze assegnate alle amministrazioni devono essere gestite in modo coerente con il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, evitando interferenze con altri servizi e utenti dello spettro. Il secondo comma introduce un'eccezione significativa: per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica, il consenso ministeriale non è richiesto. Questa deroga riflette la specificità delle esigenze operative delle forze armate e delle forze di sicurezza, che devono poter gestire le proprie comunicazioni con la necessaria riservatezza e autonomia operativa. Tuttavia, nel caso di interconnessione con reti di terzi, anche in questo ambito è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
Il regime per gli organismi internazionali
Il terzo comma estende lo stesso regime alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte (come NATO, UE, ONU e sue agenzie) e ai paesi membri di tali organizzazioni, nei limiti di accordi di governo che autorizzino la realizzazione di impianti di comunicazione sul territorio italiano. Questo regime speciale risponde alle esigenze delle strutture internazionali con sede o basi operative in Italia, che devono poter comunicare con le proprie reti senza essere assoggettate al regime ordinario delle reti private commerciali. Gli accordi bilaterali e multilaterali definiscono i dettagli e i limiti di tale regime.
Casi pratici
Caso 1: Installazione di una rete radio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Il Ministero dell'Interno intende installare una nuova rete radio digitale TETRA per le comunicazioni operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio nazionale. Trattandosi di impianti di un'Amministrazione dello Stato che richiedono assegnazione di frequenze, il Dipartimento competente presenta la richiesta al Ministero delle Imprese, ottenendo il consenso sulle caratteristiche tecniche (banda di frequenza, potenza irradiata, copertura) e sulle modalità di esercizio. Per le comunicazioni operative di emergenza nei servizi di soccorso, la rete opera con le priorità previste per le esigenze di sicurezza pubblica.
Caso 2: Impianti delle forze armate senza consenso ministeriale
Il Ministero della Difesa dispone la realizzazione di una rete di comunicazione radio tattica per le esigenze delle forze terrestri, con caratteristiche tecniche classificate. Ai sensi dell'articolo 100, comma 2, non è necessario il consenso del Ministero delle Imprese, essendosi in presenza di necessità di ordine militare. Il Ministero della Difesa gestisce autonomamente l'assegnazione delle frequenze nell'ambito delle bande riservate alle forze armate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Per l'eventuale interconnessione con reti civili — necessaria per le comunicazioni con il sistema di protezione civile in situazioni di crisi — è previsto il coordinamento tecnico con il Ministero delle Imprese.
Caso 3: Impianti di comunicazione di un organismo internazionale con sede in Italia
Un'agenzia delle Nazioni Unite con sede a Roma intende installare impianti di comunicazione satellite per il collegamento con le proprie sedi operative in paesi in via di sviluppo. In base a un accordo di sede con il Governo italiano che prevede agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle riconosciute alle rappresentanze diplomatiche, l'agenzia può installare gli impianti con il regime del terzo comma dell'articolo 100, beneficiando della stessa posizione delle Amministrazioni dello Stato e senza necessità di seguire le procedure ordinarie per le reti private.
Domande frequenti
Le Amministrazioni dello Stato possono costruire proprie reti di comunicazione senza ricorrere agli operatori privati?
Sì. L'articolo 100 consente alle Amministrazioni di costruire e gestire impianti di comunicazione elettronica per l'uso esclusivo dei propri servizi, senza essere obbligate ad affidarsi alle reti commerciali degli operatori privati. L'unico requisito è il consenso del Ministero sulle caratteristiche tecniche in caso di assegnazione di frequenze.
Il Ministero della Difesa deve chiedere il consenso per le proprie frequenze radio?
No. Per le necessità di ordine militare il consenso non è richiesto, come previsto dall'articolo 100, comma 2. Le forze armate gestiscono autonomamente le proprie comunicazioni nell'ambito delle bande riservate. Il coordinamento tecnico con il Ministero delle Imprese è invece necessario solo in caso di interconnessione con reti civili.
Quali organismi internazionali beneficiano del regime dell'articolo 100?
Gli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte (ONU, NATO, UE, ecc.) e i paesi membri di tali organismi, nei limiti in cui un accordo di governo preveda la possibilità di installare e gestire impianti di comunicazione sul territorio italiano. La condizione è l'esistenza di un accordo specifico che autorizzi questo regime.
Un ente pubblico non statale (es. Comune) può beneficiare del regime dell'articolo 100?
L'articolo 100 si riferisce espressamente alle «Amministrazioni dello Stato», il che include i ministeri e gli organi dell'amministrazione statale centrale e periferica. Gli enti locali (comuni, province, regioni) sono enti pubblici ma non «Amministrazioni dello Stato» in senso stretto e seguono in linea di principio il regime ordinario delle reti private, salvo disposizioni speciali.