Art. 81 D.Lgs. 259/2003 — Obblighi di non discriminazione
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. L’Autorità può imporle l’obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l’equivalenza dell’accesso. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Articolo 81 L. 184/1983: Azione di disconoscimento e curatore speciale
- Art. 81 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Art. 81 Cod. Amb. — deroghe
- Art. 81 D.Lgs. 159/2011 — Registro delle misure di prevenzione
- Art. 81 D.Lgs. 209/2005 — Vigilanza prudenziale
- Art. 81 D.Lgs. 42/2004 — Oneri per l'assistenza e la collaborazione