Testo dell'articoloVigente
Art. 73 D.Lgs. 259/2003 – Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. All’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato n.2, parte 1.
2. Qualora, in base a un’analisi di mercato effettuata in conformità dell’articolo 78, comma 1, l’Autorità appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se: a) l’accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; b) le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca: i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.
3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate con un adeguato preavviso.
4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà all’Autorità di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.
5. In deroga al comma 1, l’Autorità, con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente all’articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
I sistemi di accesso condizionato e la regolamentazione dell'accesso alla televisione digitale
L'articolo 73 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina una tematica specifica e tecnicamente complessa: i sistemi di accesso condizionato (CAS - Conditional Access Systems) ai servizi televisivi e radiofonici digitali. Il sistema di accesso condizionato è la tecnologia che permette ai fornitori di servizi televisivi a pagamento di rendere accessibili i propri contenuti solo agli abbonati autorizzati: il decoder riceve il segnale criptato, verifica le credenziali dell'utente (tipicamente attraverso una smart card o un modulo CAM) e decifra il segnale solo se l'utente è autorizzato. Questo sistema, indispensabile per i servizi televisivi a pagamento, è anche un potenziale punto di controllo strategico: chi gestisce il sistema di accesso condizionato può favorire o escludere altri fornitori di contenuti o servizi, creando barriere all'ingresso e distorsioni concorrenziali nel mercato della televisione digitale.
Le condizioni dell'allegato n. 2 e la loro applicazione trasversale
Il comma 1 stabilisce che all'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali si applicano le condizioni dell'allegato n. 2, parte 1, del Codice, «a prescindere dai mezzi di trasmissione». Questo inciso è fondamentale: le stesse regole si applicano indipendentemente dal fatto che la trasmissione avvenga via satellite, via cavo, via digitale terrestre, via IPTV o via internet. L'allegato n. 2 disciplina l'obbligo degli operatori di sistemi di accesso condizionato di offrire servizi tecnici su base equa, ragionevole e non discriminatoria a tutti gli operatori che forniscono servizi televisivi digitali, di non mescolare le funzioni di accesso condizionato con le funzioni di navigazione del menu, di mantenere le interfacce aperte per consentire la migrazione tra sistemi diversi, e di garantire la portabilità dei diritti degli abbonati in caso di cambio di operatore.
La possibilità di modifica o revoca per gli operatori senza significativo potere di mercato
Il comma 2 introduce una flessibilità regolamentare: AGCOM può modificare o revocare le condizioni dell'allegato n. 2 per le imprese che, all'esito di un'analisi di mercato ex art. 78, non abbiano un significativo potere di mercato. La modifica o revoca è però condizionata a due presupposti negativi: non deve pregiudicare l'accessibilità per gli utenti finali ai programmi televisivi e radiofonici protetti (il pubblico non deve rimanere escluso dalla visione dei canali a cui ha diritto), e non deve pregiudicare la concorrenza effettiva nei mercati della diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio, dei sistemi di accesso condizionato e delle risorse correlate. Questa duplice condizione garantisce che la semplificazione regolamentare avvenga solo quando il mercato funziona in modo sufficientemente competitivo da non richiedere obblighi regolamentari a carico di operatori senza potere dominante.
Il riesame periodico attraverso l'analisi di mercato
Il comma 5 richiede che AGCOM riesamini periodicamente le condizioni applicate ai sensi dell'articolo attraverso un'analisi di mercato ex art. 78, comma 1. Questa revisione consente all'Autorità di adattare il regime regolamentare all'evoluzione del mercato televisivo digitale, che negli ultimi anni ha conosciuto trasformazioni profonde: il passaggio dallo standard DVB-T al DVB-T2, l'affermazione delle piattaforme OTT (Netflix, Amazon Prime, Disney+), la convergenza tra televisione e internet. Un sistema di accesso condizionato che era dominante in un mercato pre-OTT potrebbe non esserlo più in un mercato in cui una parte significativa degli utenti accede ai contenuti senza decodificatori tradizionali. Il riesame periodico garantisce che la regolamentazione rimanga proporzionata all'effettivo stato della concorrenza.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di accesso al sistema CAS di una piattaforma satellitare
Il canale televisivo Alfa vuole distribuire i propri programmi sulla piattaforma satellitare a pagamento gestita da Beta, che utilizza un sistema di accesso condizionato proprietario. Beta chiede ad Alfa condizioni di accesso al proprio CAS più onerose di quelle applicate ai propri canali interni. Alfa denuncia la pratica discriminatoria ad AGCOM. L'Autorità verifica che Beta stia violando le condizioni dell'allegato n. 2, parte 1, che richiedono di offrire servizi tecnici di accesso condizionato su base equa e non discriminatoria a tutti i fornitori di contenuti. AGCOM impone a Beta di adeguare le condizioni di accesso al CAS entro novanta giorni.
Caso 2: Riesame delle condizioni CAS per un operatore via cavo senza SPM
L'operatore di rete via cavo Gamma gestisce un sistema di accesso condizionato per i propri abbonati nel Nord-Est. AGCOM, nell'ambito di un'analisi di mercato, accerta che Gamma non ha significativo potere di mercato nella propria area di copertura, sia a causa della presenza di concorrenti satellite e DTT sia per l'affermazione delle piattaforme OTT. AGCOM valuta di modificare le condizioni dell'allegato n. 2 applicate a Gamma, verificando che la modifica non pregiudichi l'accessibilità degli utenti ai programmi tutelati né la concorrenza nel mercato locale. Avendo riscontrato condizioni soddisfacenti, AGCOM revoca alcuni obblighi regolamentari a carico di Gamma, semplificando il quadro normativo applicabile.
Caso 3: Obbligo di presentazione dell'EPG imposto da AGCOM
Un operatore di piattaforma televisiva digitale predispone la propria guida elettronica ai programmi (EPG) in modo da posizionare i propri canali nelle prime posizioni della lista, rendendo difficile per l'utente trovare i canali di operatori terzi. Un canale indipendente denuncia la pratica ad AGCOM. Ai sensi del comma 4 dell'art. 73, AGCOM ha la facoltà di imporre obblighi sulla presentazione delle EPG e di analoghi menu di navigazione. L'Autorità verifica l'organizzazione dell'EPG e impone all'operatore di adottare criteri di presentazione trasparenti e non discriminatori, basati su parametri oggettivi (rilevanza dei canali, preferenze degli utenti) piuttosto che su criteri commerciali interni.
Domande frequenti
Un operatore che gestisce un decodificatore TV può escludere alcuni canali dal proprio sistema?
No, in linea di principio. Le condizioni dell'allegato n. 2, parte 1, del Codice richiedono che i sistemi di accesso condizionato offrano accesso tecnico su base equa, ragionevole e non discriminatoria a tutti i fornitori di servizi televisivi digitali che lo richiedano. L'esclusione di un canale senza motivazione tecnica o la discriminazione nel prezzo del CAS sono pratiche vietate.
Le regole sul sistema di accesso condizionato valgono anche per le app TV su internet?
Sì. Il comma 1 dell'art. 73 prevede espressamente che le condizioni si applichino «a prescindere dai mezzi di trasmissione»: le stesse regole valgono per il satellite, il digitale terrestre, il cavo e l'IPTV. Per le piattaforme OTT puri (streaming senza decodificatore), il quadro è più complesso e dipende dal tipo di sistema di controllo degli accessi adottato.
La guida ai programmi (EPG) di un decoder può essere organizzata come vuole l'operatore?
No senza limiti. Il comma 4 dell'art. 73 prevede che AGCOM possa imporre obblighi sulla presentazione delle EPG e delle interfacce di navigazione. Se l'organizzazione dell'EPG favorisce sistematicamente i canali dell'operatore rispetto a quelli di terzi senza criteri oggettivi, AGCOM può intervenire imponendo criteri di presentazione trasparenti e non discriminatori.
Le regole sull'accesso condizionato TV vengono riviste periodicamente?
Sì. Il comma 5 impone ad AGCOM di riesaminare periodicamente le condizioni applicate attraverso un'analisi di mercato ex art. 78, per decidere se mantenerle, modificarle o revocarle alla luce dell'evoluzione del mercato televisivo digitale. Il riesame consente di adeguare la regolamentazione alla nuova realtà competitiva, inclusa l'affermazione delle piattaforme OTT.