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Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica che richiedono opere civili, scavi o occupazione di suolo pubblico, l'istanza va presentata all'ente locale (o alla figura pubblica proprietaria delle aree) come istanza unica valida per tutti i profili connessi.
  • Il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni una sola volta, entro dieci giorni dalla ricezione; la richiesta fa decorrere nuovamente il termine per la conclusione del procedimento.
  • Quando servono provvedimenti di più amministrazioni, è obbligatoria la conferenza di servizi convocata entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza.
  • Il termine perentorio per la conclusione del procedimento è di novanta giorni (in presenza di più enti) o sessanta giorni (negli altri casi), con silenzio-assenso in caso di inerzia.
  • Per gli scavi, gli operatori devono comunicare il progetto in formato elettronico al SINFI ai sensi del D.Lgs. 33/2016 (coordinamento degli scavi per la banda ultralarga).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 49 D.Lgs. 259/2003 — Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall’ articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all’ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L’istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.

3. Quando l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione. I soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita istanza unicamente all’amministrazione procedente.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione dell’infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all’articolo 14-quinquies e dei termini pari o inferiori a trenta giorni, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.

6. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente. 7-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’ articolo 7, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, e di cui all’ articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in deroga ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga, che comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima di quaranta metri: a) nei casi in cui l’esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l’operatore di rete comunica l’inizio dei lavori all’ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell’allegato 12-bis annesso al presente decreto. Dopo l’invio della predetta comunicazione e comunque prima dell’avvio dei lavori, l’operatore presenta ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, un’istanza per l’adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e il segnalamento stradale temporaneo, allegando gli schemi di cantierizzazione dei lavori ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002. I provvedimenti di cui al secondo periodo della presente lettera sono rilasciati dagli enti proprietari della strada entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza; decorso inutilmente tale termine, l’operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione a condizione che non vi siano interferenze con quanto disposto da altri provvedimenti adottati dai medesimi enti; b) nei casi in cui l’esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata, l’operatore di rete comunica l’inizio dei lavori all’ente proprietario della strada, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, allegando la documentazione tecnica indicata nell’allegato 12-bis annesso al presente decreto; decorso inutilmente il termine di otto giorni dall’invio della comunicazione, l’operatore può dare avvio ai lavori. 7-ter. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, l’ente proprietario della strada può concordare con l’operatore di rete accorgimenti in merito alla collocazione dell’infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall’operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultralarga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.

8. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione, conforme alla modulistica prevista dall’ articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l’istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L’istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell’istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’ articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accoglimento dell’istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all’installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.

10. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell’istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d’opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell’istanza unica, l’operatore comunica la variazione all’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell’opera che dia conto delle modifiche. L’operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

11. Salve le disposizioni di cui all’articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

12. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all’uopo delegato, con le stesse modalità di cui all’articolo 50, comma 2, per consentirne l’inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale.

13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l’obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l’esercizio delle rispettive attività istituzionali. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Per installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica che richiedono opere civili, scavi o occupazione di suolo pubblico, l'istanza va presentata all'ente locale (o alla figura pubblica proprietaria delle aree) come istanza unica valida per tutti i profili connessi.
  • Il responsabile del procedimento può richiedere integrazioni una sola volta, entro dieci giorni dalla ricezione; la richiesta fa decorrere nuovamente il termine per la conclusione del procedimento.
  • Quando servono provvedimenti di più amministrazioni, è obbligatoria la conferenza di servizi convocata entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza.
  • Il termine perentorio per la conclusione del procedimento è di novanta giorni (in presenza di più enti) o sessanta giorni (negli altri casi), con silenzio-assenso in caso di inerzia.
  • Per gli scavi, gli operatori devono comunicare il progetto in formato elettronico al SINFI ai sensi del D.Lgs. 33/2016 (coordinamento degli scavi per la banda ultralarga).
Le opere civili nelle reti di comunicazione elettronica

L'articolo 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina il procedimento autorizzatorio per le installazioni di infrastrutture che richiedono interventi fisici sul suolo o nel sottosuolo pubblico: posa di cavi in fibra ottica, scavi per condotti, installazione di armadi di distribuzione in spazi pubblici, attraversamenti stradali. Rispetto all'art. 44 (che riguarda principalmente gli impianti radioelettrici), l'art. 49 si applica alle opere civili connesse alle reti fisse e a tutte le infrastrutture fisiche che presuppongono un'occupazione di suolo pubblico. Si tratta spesso degli interventi più impegnativi dal punto di vista procedurale: lo scavo di una strada, l'attraversamento di un viadotto o la posa di un cavo in un centro storico possono coinvolgere decine di amministrazioni e enti diversi.

L'istanza unica

Il comma 1 stabilisce il principio dell'istanza unica: la domanda presentata dall'operatore «ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi». Questo significa che con un solo atto il richiedente attiva tutti i procedimenti necessari, senza dover presentare istanze separate a ciascuna amministrazione. Il richiedente ha tuttavia l'onere di dare notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. L'istanza deve essere conforme alla modulistica standardizzata prevista dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 207/2021 e viene presentata all'ente locale (il Comune) oppure alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree interessate (ANAS, Ferrovie dello Stato, gestori autostradali).

I termini procedurali e la conferenza di servizi

Il comma 2 prevede che il responsabile del procedimento possa richiedere, una sola volta e entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, documenti aggiuntivi o rettifiche della documentazione. La richiesta di integrazione fa decorrere nuovamente il termine per la conclusione del procedimento. Il comma 3 impone che quando l'installazione richiede provvedimenti di diverse amministrazioni — situazione comune nella posa di cavi in zone vincolate o che attraversano infrastrutture di soggetti diversi — sia convocata una conferenza di servizi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni coinvolte, incluse quelle preposte alla tutela dei beni culturali (Soprintendenza), e i gestori di beni o servizi pubblici interessati dalla realizzazione. Alla conferenza si applicano le norme degli artt. 14-14-quinquies della L. 241/1990, ma con termini dimezzati per rispettare i termini finali del procedimento.

Il SINFI e il coordinamento degli scavi

Il comma, nell'ambito del D.Lgs. 33/2016 sul coordinamento degli interventi di posa di reti a banda ultralarga, gli operatori che effettuano scavi per reti di comunicazione devono comunicare il progetto in formato elettronico al SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture). Il SINFI è la banca dati pubblica che raccoglie le informazioni sulle infrastrutture fisiche del sottosuolo (condotti, cavi, tubazioni), consentendo il coordinamento degli scavi ed evitando la duplicazione degli interventi. La comunicazione al SINFI non è un adempimento amministrativo burocratico: è uno strumento di pianificazione che consente agli altri operatori e alle amministrazioni di programmare i propri interventi sfruttando le trincee già aperte, riducendo costi e impatto sul territorio. Il coordinamento degli scavi è una delle leve principali per ridurre i costi di dispiegamento delle reti in fibra ottica.

Il silenzio-assenso e le sue limitazioni

Come per l'art. 44, anche il procedimento dell'art. 49 prevede il silenzio-assenso: decorso il termine perentorio senza che sia stato adottato un provvedimento espresso (di diniego o di dissenso motivato), l'istanza si intende accolta. Tuttavia, il dissenso congruamente motivato di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali, espresso prima della scadenza, impedisce la formazione del silenzio-assenso e impone l'adozione di una determinazione motivata in conferenza di servizi. Questo limite tutela le esigenze di protezione dei beni di interesse pubblico — un cavo in fibra non può attraversare un sito archeologico senza il previo assenso della Soprintendenza — senza però consentire alle amministrazioni preposte alla tutela di bloccare indefinitamente lo sviluppo delle reti.

Casi pratici

Caso 1: Posa di cavo in fibra in un centro storico con vincolo paesaggistico

L'operatore Alfa S.p.A. deve posare un cavo in fibra ottica in una strada del centro storico di un Comune con vincolo paesaggistico. Alfa presenta l'istanza unica al Comune, che la riceve come istanza valida per tutti i profili. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi entro cinque giorni lavorativi, includendo la Soprintendenza territorialmente competente. La Soprintendenza partecipa alla conferenza e chiede che lo scavo utilizzi la tecnica del micro-trenching per ridurre l'impatto sul basolato storico. La conferenza adotta la determinazione positiva con questa prescrizione, che vale come titolo unico per tutti i provvedimenti necessari. Alfa comunica il progetto al SINFI e avvia i lavori.

Caso 2: Richiesta di integrazione documentale e decorrenza del termine

Beta presenta al Comune di Sempronio un'istanza per la posa di un condotto interrato in una via secondaria. Al sesto giorno dalla ricezione, il responsabile del procedimento invia a Beta una richiesta di integrazione: mancano le indagini geognostiche richieste dalla normativa sulle aree a rischio idrogeologico. Beta trasmette i documenti integrativi venti giorni dopo. Il termine per la conclusione del procedimento riparte dal giorno del ricevimento dei documenti aggiuntivi, conformemente al comma 2 dell'art. 49. Il Comune adotta il provvedimento di autorizzazione entro il nuovo termine.

Caso 3: Comunicazione al SINFI per la posa di cavi in un'area industriale

Tizio, project manager dell'operatore Gamma, pianifica la posa di un cavo in fibra ottica in un'area industriale in espansione. Prima di presentare l'istanza all'ente locale, consulta il SINFI e scopre che un altro operatore ha già posato un condotto vuoto nella stessa area sei mesi prima: il condotto è disponibile per la coubicazione ai sensi dell'art. 50 del Codice. Gamma contatta l'altro operatore e negozia l'utilizzo del condotto preesistente, evitando ulteriori scavi. La comunicazione al SINFI prevista dall'art. 49 — che Gamma avrebbe comunque dovuto effettuare per i propri lavori — ha consentito in questo caso di scoprire un'opportunità di risparmio prima ancora di avviare il procedimento autorizzatorio.

Domande frequenti

Per scavare una strada e posare un cavo internet serve un'autorizzazione separata per ogni ente?

No. L'art. 49, comma 1, prevede il principio dell'istanza unica: con un solo atto l'operatore attiva tutti i procedimenti necessari. Se servono pareri di più amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi entro cinque giorni, e la determinazione positiva finale sostituisce tutti i provvedimenti necessari.

Cosa è il SINFI e perché è obbligatorio comunicargli gli scavi?

Il SINFI è il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, la banca dati pubblica delle infrastrutture fisiche del sottosuolo. Gli operatori che effettuano scavi per reti di comunicazione devono comunicare il progetto in formato elettronico al SINFI ai sensi del D.Lgs. 33/2016. Il sistema consente il coordinamento degli scavi tra operatori diversi, evitando la duplicazione degli interventi e riducendo l'impatto sul territorio.

Entro quanto tempo deve rispondere il Comune per le autorizzazioni agli scavi?

Il termine varia: in presenza di una conferenza di servizi il termine finale è di novanta giorni; negli altri casi si applicano i termini dell'art. 44 (sessanta giorni). Decorso il termine senza provvedimento di diniego né dissenso motivato di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale o culturale, si forma il silenzio-assenso.

La Soprintendenza può bloccare la posa di un cavo in un'area vincolata?

Può esprimere un dissenso motivato prima della scadenza del termine procedurale, impedendo la formazione del silenzio-assenso. Tuttavia, il dissenso deve essere congruamente motivato con riferimento alle esigenze di tutela del bene culturale o paesaggistico: un parere di mero diniego, senza motivazione specifica sull'impatto concreto, è censurabile in sede giurisdizionale. La Soprintendenza partecipa alla conferenza di servizi dove il dissenso può essere superato con una determinazione motivata della conferenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.