Testo dell'articoloVigente
Art. 19 D.Lgs. 259/2003 – Limitazione o revoca dei diritti
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Fatto salvo l’articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i diritti di installare strutture o i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità all’allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all’articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In conformità al diritto dell’Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.
3. Una modifica nell’uso dello spettro radio conseguente all’applicazione dell’articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d’uso dello spettro radio.
4. L’intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell’autorizzazione generale o i diritti d’uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell’articolo 23. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La garanzia di stabilità dei diritti d'uso
L'art. 19 disciplina le condizioni e le procedure per la limitazione o la revoca anticipata dei diritti concessi a un operatore: i diritti di installazione delle strutture, i diritti d'uso dello spettro radio e i diritti d'uso delle risorse di numerazione. L'obiettivo della norma è garantire la stabilità e la certezza del diritto per gli operatori che hanno effettuato investimenti sulla base di questi diritti, scoraggiando interventi unilaterali e arbitrari delle autorità che potrebbero distruggere il valore degli investimenti.
Il principio di irrevocabilità ante tempus (comma 1)
Il comma 1 afferma il principio cardine: il Ministero non può limitare né revocare i diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo nei casi motivati previsti dal comma 2. Questo principio è rafforzato dal rinvio all'art. 21-quinquies della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che disciplina la revoca degli atti amministrativi ad efficacia durevole: la revoca è possibile solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o rivalutazione dell'interesse pubblico originario, sempre con eventuale indennizzo del privato pregiudicato. L'eccezione per l'art. 32, commi 5 e 6, riguarda le misure urgenti adottabili in caso di grave e immediato rischio per la sicurezza pubblica o la salute.
Le procedure per la limitazione o revoca dello spettro (comma 2)
Il comma 2 prevede che la limitazione o revoca dei diritti d'uso dello spettro radio (inclusi quelli dell'art. 62) possa avvenire sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, e previo congruo indennizzo. I tre requisiti sono cumulativi: procedure previamente definite (prevedibilità), proporzionalità e non discriminazione (equità del trattamento), congruo indennizzo (riparazione del pregiudizio patrimoniale).
La modifica della destinazione dello spettro non è revoca (comma 3)
Il comma 3 introduce una precisazione importante: una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'art. 58, commi 4 o 5 (che disciplinano le condizioni per l'uso dello spettro e le modifiche di destinazione d'uso), non costituisce di per sé un motivo per revocare un diritto d'uso. In pratica, se l'autorità ridestina una banda di frequenze a un uso diverso (ad esempio, libera una banda televisiva per il 5G), questo non significa automaticamente che i titolari di diritti d'uso in quella banda perdano i loro diritti: ci deve essere una specifica procedura di limitazione o revoca con indennizzo.
La consultazione preventiva (comma 4)
Il comma 4 prevede che l'intenzione di limitare o revocare diritti senza il consenso del titolare debba essere soggetta a consultazione delle parti interessate ai sensi dell'art. 23. Questa procedura di consultazione preventiva è un'ulteriore garanzia per gli operatori: prima che i loro diritti vengano compressi, hanno la possibilità di presentare osservazioni e far valere le proprie ragioni.
Casi pratici
Caso 1: L'operatore a cui vengono revocate le frequenze 5G prima della scadenza
Alfa S.p.A. ha acquisito diritti d'uso di frequenze 5G per 20 anni. Dopo cinque anni, il Ministero comunica la revoca anticipata per esigenze di ridestinazione dello spettro a favore di applicazioni militari. L'art. 19, comma 1, vieta la revoca anticipata salvo casi motivati del comma 2. La revoca deve rispettare procedure previamente definite, i principi di proporzionalità e non discriminazione, e deve essere preceduta da un congruo indennizzo ad Alfa S.p.A., a pena di illegittimità del provvedimento.
Caso 2: La rifarming delle frequenze televisive e i diritti degli emittenti
Un emittente televisivo locale, Tizio, è titolare di diritti d'uso di frequenze nella banda 700 MHz che viene ridestinata al 5G. Il Ministero avvia le procedure di rifarming. Il comma 3 dell'art. 19 chiarisce che la modifica della destinazione d'uso dello spettro ai sensi dell'art. 58 non revoca automaticamente i diritti di Tizio: ci deve essere una specifica procedura di revoca con indennizzo. Tizio ha diritto alla consultazione preventiva ex art. 23 e a un congruo indennizzo per il pregiudizio subito.
Caso 3: La revoca del numero assegnato a un operatore in default
Beta S.r.l., operatore di telefonia, cessa di pagare i diritti amministrativi e viene dichiarata insolvente. Il Ministero valuta la revoca dei diritti d'uso delle risorse di numerazione assegnate. L'art. 19 prevede che la revoca avvenga solo con procedure previamente definite e nel rispetto della proporzionalità. Il Ministero deve seguire la procedura dell'art. 32 (verifica dell'infrazione, contestazione, possibilità di rimediare, poi eventuale revoca) prima di procedere alla revoca dei diritti d'uso.
Domande frequenti
Una revoca anticipata dei diritti d'uso dello spettro dà diritto a un indennizzo?
Sì, il comma 2 dell'art. 19 prevede espressamente che la revoca o limitazione dei diritti d'uso dello spettro avvenga 'previo congruo indennizzo', in conformità al diritto UE e alle pertinenti disposizioni nazionali. L'indennizzo deve essere proporzionato al pregiudizio effettivamente subito dall'operatore per la perdita anticipata del diritto, tenendo conto del valore residuo dell'investimento e dei mancati ricavi.
Cosa si intende per 'procedure previamente disposte e chiaramente definite' per la revoca?
Il comma 2 richiede che le procedure per la limitazione o revoca dei diritti d'uso siano fissate in anticipo, cioè prima che sorga la necessità specifica di applicarle, e che siano chiaramente definite. Non è possibile inventare procedure ad hoc per una revoca specifica: le regole del gioco devono essere note agli operatori prima che investano. Il fondamento è il principio di certezza del diritto e prevedibilità regolatoria.
Il Ministero può limitare (non revocare) i diritti d'uso senza indennizzo?
Il comma 2 parla di 'limitazione o revoca' cumulativamente, prevedendo il rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e il 'congruo indennizzo'. In teoria, una limitazione parziale minima potrebbe non richiedere indennizzo se non causa un pregiudizio economico significativo, ma qualsiasi limitazione che riduca materialmente il valore del diritto d'uso o impedisca l'uso per cui era stato acquistato dovrebbe comportare una forma di compensazione.
L'art. 19 si applica anche ai diritti d'uso delle risorse di numerazione?
Sì. Il comma 1 fa espressamente riferimento ai diritti d'uso dello spettro radio 'o delle risorse di numerazione': l'applicazione del principio di irrevocabilità ante tempus e delle garanzie procedurali vale per entrambe le categorie di diritti d'uso. Il comma 2 menziona espressamente i 'diritti d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'art. 62', ma la logica di tutela del comma 1 si estende anche alla numerazione.