Testo dell'articoloVigente
Art. 405 DPR 495/1992
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade).
1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall' entrata in vigore del codice e devono essere versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario. 4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue: 2) – Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti. 4) – Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli. 6) – Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.".
5. Gli importi di cui all' articolo 16, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all' articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione dell'art. 405: la tariffazione delle operazioni tecnico-amministrative stradali
L'art. 405 del DPR 495/1992 disciplina un aspetto apparentemente tecnico ma di concreta rilevanza per chiunque intrattenga rapporti con le autorità stradali e i Ministeri competenti: il pagamento dei diritti per le operazioni tecnico-amministrative legate alla circolazione stradale. Si tratta degli importi dovuti dagli interessati - costruttori, importatori, operatori stradali, privati - per ottenere nulla osta, approvazioni, omologazioni e autorizzazioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e dal suo regolamento di esecuzione.
La norma persegue un duplice obiettivo: garantire la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo Stato per svolgere le attività tecniche e istruttorie richieste, e assicurare trasparenza e prevedibilità degli importi dovuti, riportando tutto in un quadro tabellare e prevedendo meccanismi automatici di aggiornamento al costo della vita.
La tabella VII.1 e il versamento contestuale alla domanda
Il comma 1 stabilisce che gli importi dovuti per le operazioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sono contenuti nella tabella VII.1 allegata al regolamento, che ne costituisce parte integrante. Questa soluzione di rinvio tabellare permette di aggiornare gli importi senza dover modificare il testo del regolamento ogni volta.
Sono ricomprese in questa categoria le operazioni più rilevanti per l'industria del settore: nulla osta su installazioni stradali, approvazioni di progetti, omologazioni di veicoli e componenti (tra le più frequenti per costruttori e importatori), autorizzazioni speciali di circolazione. Il versamento deve avvenire all'atto della presentazione della domanda, su apposito conto corrente intestato all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero: non è quindi possibile presentare la domanda e pagare in un momento successivo - il pagamento è condizione di procedibilità dell'istanza.
I diritti degli enti proprietari delle strade: autonomia e comunicazione ministeriale
Il comma 2 affronta il versante degli enti proprietari delle strade (Comuni, Province, Regioni, ANAS), che hanno il potere di fissare autonomamente gli importi dei diritti per le concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi di loro competenza. Si tratta, ad esempio, dei diritti per l'occupazione del suolo pubblico, per l'installazione di cartelli stradali privati, per le autorizzazioni di accesso alle proprietà rivierasche, per i permessi di scavo.
La norma prevede però un obbligo di comunicazione annuale al Ministero dei lavori pubblici: ogni ente deve trasmettere ogni anno i propri importi aggiornati. Questo consente al Ministero di disporre di un quadro conoscitivo complessivo sulla materia, pur senza poter imporre agli enti locali importi specifici (la potestà tariffaria rimane in capo all'ente nel rispetto dei propri regolamenti). La disposizione riflette il principio costituzionale di autonomia degli enti locali temperato da obblighi informativi verso l'amministrazione centrale.
Il meccanismo di aggiornamento biennale ISTAT
Il comma 3 introduce il meccanismo automatico di aggiornamento biennale degli importi, ancorato alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il Ministro dei lavori pubblici, entro il 1° dicembre di ogni biennio, fissa i nuovi importi che entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Il meccanismo di arrotondamento previsto dalla norma (alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, a quelle inferiori nel caso contrario) risente evidentemente del contesto storico dell'articolo, emanato prima dell'introduzione dell'euro. Nella pratica attuale, con la valuta in euro, l'arrotondamento viene adeguato agli usi della moneta vigente. Il principio rimane però valido: l'aggiornamento al costo della vita garantisce che il corrispettivo dei diritti non si eroda nel tempo e mantenga una corrispondenza reale con i costi amministrativi sostenuti.
L'aggiornamento delle voci per le merci pericolose (ADR)
Il comma 4, particolarmente articolato, aggiorna le voci 2, 4 e 6 della tabella allegata alla legge n. 870/1986 per comprendere le operazioni relative al trasporto di merci pericolose disciplinato dall'ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). L'aggiornamento riguarda tre categorie di operazioni:
Questo aggiornamento sistematizza la tariffazione delle operazioni ADR all'interno del quadro generale dei diritti stradali, evitando la dispersione in provvedimenti separati.
La gestione dei diritti ADR da parte dell'organismo specializzato
Il comma 5 dispone che gli importi relativi all'art. 16, lettera a), della legge n. 870/1986 siano gestiti dall'organismo di cui all'art. 6 della legge n. 14/1967. Si tratta di un'attribuzione di competenza gestionale a un ente specializzato per specifiche categorie di operazioni (tipicamente quelle di omologazione e certificazione di più alto contenuto tecnico), con separazione rispetto alla gestione ordinaria ministeriale. Questa struttura riflette la complessità tecnica del settore ADR e la necessità di disporre di personale e strutture specializzate per le valutazioni tecniche richieste.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando devono essere pagati i diritti per un'omologazione al Ministero?
Ai sensi dell'art. 405 co. 1 del regolamento, il pagamento deve avvenire all'atto della presentazione della domanda. Il versamento è condizione di procedibilità dell'istanza: senza la prova del pagamento allegata alla domanda, l'iter istruttorio non può iniziare. Il versamento va effettuato su un apposito conto corrente intestato al Ministero delle Infrastrutture.
Gli importi dei diritti vengono aggiornati ogni anno?
No. L'art. 405 co. 3 prevede un aggiornamento biennale, non annuale. I nuovi importi sono fissati dal Ministro entro il 1° dicembre di ogni biennio, in misura pari alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
I Comuni possono fissare liberamente i diritti per i permessi stradali di loro competenza?
Sì. L'art. 405 co. 2 attribuisce agli enti proprietari delle strade (Comuni, Province, ecc.) il potere di fissare autonomamente gli importi dei diritti per le concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi di loro competenza. Devono però comunicare annualmente gli importi aggiornati al Ministero delle Infrastrutture, garantendo trasparenza e conoscibilità del sistema tariffario.
Cosa si intende per 'classe 2 ADR' esclusa dalle voci aggiornate dall'art. 405 co. 4?
La classe 2 dell'ADR comprende i gas (gas compressi, liquefatti, disciolti sotto pressione). L'art. 405 co. 4 esclude espressamente questa classe dall'applicazione delle voci aggiornate per le merci pericolose (duplicati, certificazioni, prove e omologazioni), riservandole un regime separato in ragione delle particolari caratteristiche fisiche e dei rischi specifici di questa categoria di sostanze.
Cosa sono i 'diritti' disciplinati dall'art. 405 e a cosa si distinguono dai canoni?
I 'diritti' sono importi fissi o tabulari corrisposti per l'attività tecnico-amministrativa svolta dall'autorità (istruttoria di una domanda, omologazione, rilascio di un certificato). Si distinguono dai 'canoni', che sono corrispettivi periodici per l'uso continuativo di un bene pubblico (es. canone per l'occupazione permanente del suolo stradale). L'art. 405 co. 2 precisa che i diritti degli enti locali si applicano «fermo restando il pagamento dei relativi canoni», a conferma della distinzione tra i due istituti.