Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 364 DPR 495/1992 – Disposizioni applicabili

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi 2 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579.

In sintesi

  • L'art. 364 è una norma transitoria che fa salve le norme dei decreti ministeriali adottati in base alla L. 579/1970, in attesa dei decreti attuativi dell'art. 168, commi 2 e 4, del Codice della Strada.
  • La norma serve a garantire la continuità regolatoria nel settore disciplinato dall'art. 168 CdS, evitando vuoti normativi nel periodo tra l'entrata in vigore del Codice e l'adozione dei nuovi decreti ministeriali.
  • Il richiamo alla L. 579/1970 indica che la normativa previgente aveva già disciplinato la materia, e che tale disciplina rimane provvisoriamente applicabile anche sotto il vigore del nuovo Codice.
  • La norma cessa di applicarsi automaticamente una volta emanati i decreti ministeriali previsti dall'art. 168, commi 2 e 4, del Codice della Strada.
  • Si tratta di uno schema normativo transitorio comune nelle grandi codificazioni, che consente la graduale sostituzione della vecchia normativa senza creare lacune immediate.
Indice dei contenuti

Le norme transitorie nel diritto della circolazione stradale: funzione e logica

L'art. 364 del DPR 495/1992 è una disposizione di natura transitoria, che si colloca nella parte finale del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Le norme transitorie svolgono una funzione essenziale nelle grandi riforme legislative: garantiscono che il passaggio dalla disciplina previgente a quella nuova avvenga senza soluzioni di continuità, senza creare vuoti normativi che potrebbero pregiudicare la certezza del diritto e l'operatività pratica del sistema.

Nel caso specifico, la norma prevede che, in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 168, commi 2 e 4, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), continuino ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali adottati in base agli artt. 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579. Questa legge disciplinava il settore a cui l'art. 168 CdS si riferisce, e aveva già generato un corpus di decreti ministeriali attuativi che regolavano nel dettaglio la materia.

L'articolo 168 del Codice della Strada e la materia disciplinata

L'art. 168 del Codice della Strada disciplina i trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali per massa o dimensioni. I commi 2 e 4 di tale articolo prevedono che le condizioni, le modalità e le autorizzazioni necessarie per la circolazione di questi veicoli siano stabilite con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), sentiti altri ministri competenti. Si tratta di materia ad alta specializzazione tecnica: l'uso di veicoli fuori sagoma o fuori massa implica la valutazione dell'impatto sulle infrastrutture stradali, sui ponti, sulle gallerie e sulla sicurezza degli altri utenti della strada.

I trasporti eccezionali riguardano tipicamente il movimento di macchinari industriali di grandi dimensioni, di componenti per impianti energetici (pale eoliche, generatori), di costruzioni prefabbricate, di veicoli speciali destinati alle costruzioni stradali o ferroviarie. Sono trasporti che richiedono autorizzazioni specifiche, spesso rilasciate con percorso concordato, scorta e condizioni orarie particolari.

La legge 579/1970 e i suoi decreti attuativi

La legge 10 luglio 1970, n. 579, «Norme sulle caratteristiche dei veicoli eccezionali e sui trasporti eccezionali», era la norma primaria previgente che disciplinava questa materia prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada del 1992. I suoi artt. 2 e 4 delegavano al Ministero l'adozione di decreti tecnici di dettaglio sui veicoli eccezionali e sulle procedure autorizzatorie per i trasporti eccezionali.

Con l'entrata in vigore del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, la L. 579/1970 è stata abrogata, ma i decreti ministeriali emanati in sua attuazione sono rimasti provvisoriamente in vigore in forza dell'art. 364 del DPR 495/1992, in attesa che il Ministero adottasse i nuovi decreti previsti dall'art. 168 CdS. Questo meccanismo - l'abrogazione della norma primaria con sopravvivenza temporanea degli atti attuativi - è una tecnica legislativa consolidata che consente di non interrompere la continuità operativa del sistema.

Il meccanismo transitorio e la sua cessazione

La norma transitoria dell'art. 364 è destinata a esaurire la propria funzione nel momento in cui vengono adottati i decreti ministeriali previsti dall'art. 168, commi 2 e 4, del Codice della Strada. Con l'emanazione di tali decreti, i vecchi atti ministeriali ex L. 579/1970 cessano di applicarsi e vengono sostituiti dalla nuova regolamentazione ministeriale conforme al quadro normativo del Codice del 1992.

Nella prassi applicativa dei trasporti eccezionali, questo tipo di disposizioni transitorie ha un impatto concreto per gli operatori del settore: durante il periodo transitorio, devono conoscere e applicare la vecchia normativa ministeriale, anche se formalmente il contesto normativo di riferimento è già quello del nuovo Codice. La coesistenza di un codice nuovo con decreti attuativi vecchi può generare incertezze interpretative, che vengono risolte dal principio generale di continuità normativa sancito dall'art. 364.

Rilevanza pratica per gli operatori del trasporto eccezionale

Per le imprese che effettuano trasporti eccezionali, la conoscenza delle disposizioni transitorie è fondamentale per individuare correttamente la normativa applicabile in un determinato momento storico. Un operatore che richiedeva un'autorizzazione per trasporto eccezionale nei primi anni dopo l'entrata in vigore del Codice del 1992 doveva fare riferimento sia alle nuove norme del Codice (e del DPR 495/1992 per i profili in esso già disciplinati) sia ai decreti ministeriali ex L. 579/1970 per i profili ancora non coperti dai nuovi decreti attuativi.

Con il progressivo adeguamento della normativa ministeriale alle disposizioni dell'art. 168 CdS, il regime transitorio si è nel tempo ridotto, fino ad esaurirsi completamente una volta adottati tutti i decreti previsti. L'art. 364 rimane pertanto oggi di interesse prevalentemente storico e sistematico, come testimonianza del metodo adottato dal legislatore del 1992 per garantire la continuità del sistema dei trasporti eccezionali durante il passaggio alla nuova codificazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 364 del Regolamento CdS?

L'art. 364 è una norma transitoria: stabilisce che, in attesa dei decreti ministeriali previsti dall'art. 168, commi 2 e 4, del Codice della Strada, continuano ad applicarsi le norme dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 579/1970, che disciplinava i veicoli e i trasporti eccezionali prima del Codice del 1992.

Perché è necessaria una norma transitoria come l'art. 364?

Per evitare vuoti normativi durante il passaggio dalla vecchia disciplina (L. 579/1970 e i suoi decreti attuativi) al nuovo regime del Codice della Strada. Senza la clausola di salvezza, l'abrogazione della L. 579/1970 avrebbe lasciato senza regolamentazione il settore dei trasporti eccezionali fino all'adozione dei nuovi decreti ministeriali.

L'art. 364 è ancora in vigore oggi?

La norma transitoria ha esaurito progressivamente la sua funzione man mano che il Ministero ha adottato i decreti attuativi previsti dall'art. 168 CdS. Oggi è di interesse prevalentemente storico e sistematico. Per la disciplina vigente dei trasporti eccezionali occorre fare riferimento ai decreti ministeriali attualmente in vigore in attuazione dell'art. 168 del Codice della Strada.

Chi rilascia le autorizzazioni per i trasporti eccezionali?

Le autorizzazioni per la circolazione di veicoli o trasporti eccezionali sono rilasciate dall'ente proprietario o concessionario della strada interessata dal percorso. Per percorsi che interessano più enti o strade di rilievo nazionale, la procedura può coinvolgere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o ANAS.

Cosa si intende per trasporto eccezionale ai fini del Codice della Strada?

Per trasporto eccezionale si intende il trasporto effettuato con un veicolo che supera i limiti di massa o di dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) consentiti per la normale circolazione, oppure il trasporto di un carico indivisibile che determina il superamento di tali limiti. Questi trasporti richiedono una specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 168 del Codice della Strada.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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