Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 332 DPR 495/1992

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità 1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformità alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall' articolo 11 della legge 29 luglio 2015, n. 115, gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice, nonché le prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB e della carta di qualificazione del conducente sono effettuati dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.

3. Nell'eventualità di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.

In sintesi

  • Gli esami di idoneità per le patenti di guida (artt. 118, 121, 128 e 168 del Codice della Strada) sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Le medesime competenze riguardano le prove per il certificato di abilitazione professionale (CAP di tipo KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC).
  • I profili professionali abilitati agli esami sono indicati nella tabella IV.1 allegata al Regolamento, che costituisce parte integrante del DPR 495/1992.
  • Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate in conformità alla normativa UE anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni di cui all'allegato IV, par. 2-bis, del D.Lgs. 59/2011 come modificato dalla L. 115/2015.
  • In caso di riorganizzazione dei profili professionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce l'equiparazione tra i profili precedenti e quelli nuovi.
Indice dei contenuti

Gli esami di idoneità alla guida: il ruolo del Dipartimento per i trasporti

L'articolo 332 del DPR 495/1992, nella sua rubrica estesa, disciplina le competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi noto come MIT — Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in materia di esami di idoneità alla guida. La norma fissa il quadro di riferimento per stabilire quali figure professionali del Dipartimento sono abilitate a svolgere le prove d'esame per il conseguimento delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali.

L'esame di guida è il momento culminante del percorso formativo del candidato: è il filtro attraverso cui lo Stato verifica che chi si appresta a condurre un veicolo su strada possegga le conoscenze teoriche e le capacità pratiche necessarie per farlo in sicurezza. L'affidamento di questo compito a personale qualificato del Dipartimento — piuttosto che ad esaminatori privati o alle scuole guida stesse — è una scelta di garanzia della terzietà e dell'imparzialità della valutazione.

L'ambito degli esami: patenti, CAP e CQC

L'art. 332 elenca le tipologie di esami che rientrano nelle competenze dei dipendenti del Dipartimento:

  • Esami per le patenti di guida di cui agli artt. 118, 121, 128 e 168 del Codice della Strada: si tratta rispettivamente degli esami per il conseguimento delle patenti ordinarie (artt. 118 e 121), della patente in seguito a revoca o sospensione (art. 128) e delle patenti per i conducenti professionali (art. 168 per i conducenti di veicoli a trazione animale, ma anche più in generale le procedure di esame straordinario).
  • Certificato di abilitazione professionale (CAP) di tipo KA e KB: il CAP è richiesto per la guida di trattori agricoli o forestali (categoria K). Il KA riguarda i trattori agricoli; il KB i trattori forestali. Questi certificati attestano una specifica abilitazione alla guida di mezzi agricoli su strada.
  • Carta di qualificazione del conducente (CQC): è l'attestato obbligatorio per i conducenti professionali di veicoli pesanti per il trasporto di cose (CQC Merci) e per il trasporto di persone (CQC Persone), introdotto in attuazione della direttiva europea sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali.

La tabella IV.1 e il quadro di riferimento professionale

I profili professionali dei dipendenti abilitati a condurre gli esami sono definiti nella tabella IV.1, allegata al DPR 495/1992 e parte integrante del Regolamento. Questa tabella individua le qualifiche (funzionari, ispettori, esaminatori di teoria e di guida) che possono svolgere le diverse tipologie di prove.

Il riferimento a una tabella allegata al Regolamento consente di aggiornare i profili abilitati senza modificare il testo normativo principale: quando vengono introdotti nuovi profili professionali nel Ministero, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può — con proprio provvedimento — stabilire l'equiparazione tra i vecchi e i nuovi profili (comma 2), oppure, in caso di innovazione dell'ordinamento giuridico del personale, adeguare le equiparazioni tra le figure precedenti e quelle del nuovo ordinamento (comma 3). Questo meccanismo garantisce continuità operativa anche nei momenti di riorganizzazione amministrativa.

Le autorizzazioni preinformate alla normativa UE del 2013

Il comma 1 fa salve due categorie di autorizzazioni preesistenti:

  1. Le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformità alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013: si tratta delle autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni europee sulla qualificazione degli esaminatori di guida, che hanno introdotto standard formativi e di certificazione per questa figura professionale.
  2. Le autorizzazioni di cui all'allegato IV, paragrafo 2-bis del D.Lgs. 59/2011 (che ha recepito la direttiva europea sulle patenti), come modificato dall'art. 11 della legge 115/2015: queste disposizioni riguardano categorie specifiche di esaminatori autorizzati in deroga ai requisiti generali, in base alle particolarità del contesto in cui operano.

La salvaguardia delle autorizzazioni preinformate tutela i diritti acquisiti dai dipendenti che avevano ottenuto l'abilitazione secondo le regole previgenti, evitando che la nuova disciplina privi retroattivamente di efficacia autorizzazioni regolarmente rilasciate.

Il sistema degli esami di guida nella pratica quotidiana

Nella pratica, il funzionamento concreto degli esami di guida ai sensi dell'art. 332 si manifesta nelle motorizzazioni civili — gli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, articolati per provincia — dove gli esaminatori ministeriali effettuano le prove teoriche (questionari a risposta multipla) e le prove pratiche (guida su strada). Il candidato sostenuto dalla scuola guida interagisce con questi funzionari nelle fasi finali del suo percorso per il conseguimento della patente.

La normativa europea, recepita in Italia con il D.Lgs. 59/2011 e successive modificazioni, ha rafforzato i requisiti formativi degli esaminatori di guida, introducendo obblighi di formazione iniziale e continua analoghi a quelli previsti per i conducenti professionali. Questa evoluzione ha progressivamente avvicinato il sistema italiano agli standard dei Paesi europei con le più avanzate politiche di sicurezza stradale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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