Testo dell'articoloVigente
Art. 330 DPR 495/1992 – Commissioni mediche locali
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.
2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma
1. 4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria, nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.
6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.
7. La commissione opera presso idonei locali dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.
8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'azienda sanitaria locale.
9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente.
11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.
12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.
13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.
14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma 4, del codice.
16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, almeno, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
17. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il ruolo delle commissioni mediche locali nel sistema delle patenti
L'articolo 330 del DPR 495/1992 disciplina in modo dettagliato la composizione e il funzionamento delle commissioni mediche locali (CML), organi sanitari che svolgono un ruolo essenziale nel sistema di accertamento dell'idoneità alla guida previsto dall'articolo 119 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Mentre il medico di base o il medico monocratico abilitato certifica l'idoneità per il rinnovo ordinario della patente nei casi standard, la CML è chiamata a intervenire nei casi più complessi: rinnovo di patenti di categorie superiori, conducenti anziani in situazione di dubbio, persone con patologie croniche significative, conducenti coinvolti in incidenti o segnalati per comportamenti anomali.
L'articolo 119 del Codice, a cui l'articolo 330 dà attuazione, stabilisce le condizioni in cui la visita presso la CML è obbligatoria. Il Regolamento ne definisce la struttura istituzionale, la composizione, le procedure di funzionamento e i rapporti con le altre amministrazioni.
Istituzione e composizione ordinaria
Le CML sono istituite con provvedimento del Presidente della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale che svolgono funzioni in materia medico-legale. La scelta della ASL come sede operativa riflette la natura sanitaria dell'attività e garantisce la disponibilità di locali e personale di supporto adeguati.
La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti. Tutti devono essere medici delle amministrazioni e corpi abilitati ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice (tra cui i medici dell'INAIL, del Ministero della Difesa, dei Corpi di Polizia e delle ASL stesse), tutti in attività di servizio. Un requisito specifico garantisce l'indipendenza del giudizio: i membri presenti in ogni seduta devono appartenere ad amministrazioni diverse, per evitare che una singola amministrazione abbia il controllo della valutazione.
Il presidente è nominato con provvedimento del Presidente della Regione nella persona responsabile dei servizi medico-legali dell'ASL. Il presidente designa a sua volta un vicepresidente tra i membri effettivi. La commissione delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente o del vicepresidente che presiede la seduta.
La composizione integrata per i disabili
Il quinto comma introduce una previsione di grande rilevanza pratica per le persone con disabilità: quando la valutazione riguarda disabili sensoriali o mutilati e minorati fisici con minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione ordinaria della CML viene integrata con tre ulteriori figure.
In primo luogo, un medico dei servizi territoriali della riabilitazione, che porta la competenza specifica sulle possibilità funzionali residue e sugli ausili tecnici disponibili. In secondo luogo, un ingegnere della Motorizzazione civile (Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti), con laurea in ingegneria, che valuta la compatibilità degli ausili e delle modifiche al veicolo con i requisiti tecnici della guida. In terzo luogo, il rappresentante dell'associazione di persone con invalidità scelta dall'esaminato, che partecipa a titolo gratuito e garantisce che la prospettiva della persona con disabilità sia presente nel procedimento valutativo.
Per i soggetti con diabete la commissione può essere integrata con un medico diabetologo; per i soggetti con problematiche cliniche alcol-correlate con un medico alcologo. Queste integrazioni facoltative permettono alla commissione di avvalersi di competenze specialistiche specifiche per le patologie più frequenti che possono incidere sull'idoneità alla guida.
Il funzionamento operativo
Il presidente convoca la commissione in funzione del numero e della natura delle richieste di visita. La gestione operativa è affidata a un ufficio di segreteria, che organizza le sedute, convoca gli esaminati e gestisce la documentazione sanitaria. L'interessato che ne faccia richiesta può farsi assistere da un medico di fiducia durante la visita, a proprie spese.
I locali della commissione devono essere facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici - un requisito di coerenza ovvia: non si può valutare l'idoneità alla guida di una persona con difficoltà motorie in una sede inaccessibile.
Il giudizio e le comunicazioni
Il giudizio di non idoneità formulato dalla CML deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Motorizzazione nel cui territorio opera la commissione, che provvede alle conseguenti annotazioni sulla patente. Questa comunicazione è essenziale per assicurare che il giudizio medico produca i propri effetti amministrativi: un giudizio di non idoneità non comunicato alla Motorizzazione resterebbe privo di conseguenze pratiche.
Il certificato redatto dalla CML deve essere compilato in tutte le parti relative ai requisiti prescritti per le categorie di patente oggetto della valutazione. I certificati vengono consegnati agli interessati previa firma per ricevuta, oppure inviati per raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo tracciabilità della consegna.
La distribuzione territoriale e il finanziamento
Il sedicesimo comma fissa criteri minimi per la distribuzione territoriale delle CML: almeno una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e almeno una per ogni cinquecentomila abitanti nel restante territorio provinciale. Questi numeri minimi possono essere superati quando le condizioni demografiche e la domanda espressa lo richiedano. L'istituzione di ulteriori commissioni, richiesta dai sindaci interessati, è subordinata all'accertamento delle condizioni oggettive da parte della Regione.
I diritti a carico degli utenti sono determinati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza Stato-Regioni. La norma prevede che i diritti coprano integralmente le spese di funzionamento, garantendo l'autosufficienza economica delle commissioni senza oneri aggiuntivi per i bilanci regionali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando si deve andare dalla Commissione medica locale per la patente?
La CML è competente nei casi previsti dall'articolo 119 del Codice della Strada: tra questi, i conducenti con patologie croniche significative (epilessia, diabete, problemi cardiovascolari, deficit visivi), le persone con disabilità motorie o sensoriali che richiedono adattamenti al veicolo, i conducenti anziani in situazione di dubbio clinico e i casi disposti d'ufficio dal Prefetto o dall'autorità giudiziaria.
Chi fa parte della Commissione medica locale?
Un presidente e almeno due membri effettivi più due supplenti, tutti medici delle amministrazioni abilitati ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, in attività di servizio. I membri presenti in ogni seduta devono appartenere ad amministrazioni diverse. Per le valutazioni di disabili motori o sensoriali la composizione si integra con un medico della riabilitazione, un ingegnere della Motorizzazione e il rappresentante dell'associazione di disabilità scelta dall'esaminato.
Chi istituisce la Commissione medica locale?
Il Presidente della Regione (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) con proprio provvedimento. La commissione opera presso i servizi medico-legali dell'ASL competente.
Cosa succede se la Commissione medica locale giudica il conducente non idoneo?
Il giudizio deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Motorizzazione nel cui territorio opera la commissione, che provvede alle conseguenti annotazioni sulla patente di guida (revoca, sospensione o prescrizioni). Il certificato viene consegnato all'interessato previa firma per ricevuta o inviato per raccomandata.
La visita dalla Commissione medica locale è a pagamento?
Sì. I diritti dovuti dagli utenti sono determinati con decreto ministeriale e devono coprire integralmente le spese di funzionamento delle commissioni. L'importo varia in funzione del tipo di visita e degli accertamenti specialistici eventualmente necessari.