Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 306 DPR 495/1992 – Norme di richiamo

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole: a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva); b) articolo 266 (dispositivo supplementare); c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali; d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine); e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione); f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante); g) articolo 278 (dispositivo di sterzo); h) articolo 279 (fascia d'ingombro); i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro); l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica); m) articolo 282 (dispositivo retrovisore); n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate); o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico); p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori); q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo); r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).

In sintesi

  • L'art. 306 applica alle macchine operatrici (art. 58 del Codice della Strada) un insieme di norme tecniche già previste per le macchine agricole, evitando duplicazioni regolamentari.
  • Le norme richiamate riguardano: velocità, dispositivi supplementari, autorizzazioni eccezionali, freni, sterzo, ingombro, livello sonoro, segnalazione acustica e visiva, retrovisori, scarico, omologazione e carta di circolazione.
  • Il sistema del rinvio normativo garantisce che le macchine operatrici abbiano standard tecnici equivalenti a quelli delle macchine agricole semoventi nei profili rilevanti per la circolazione stradale.
  • Alcune disposizioni delle macchine agricole sono escluse espressamente per le macchine operatrici (ad esempio i punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19, 2.22 dell'art. 291 sulle verifiche di omologazione).
  • La carta di circolazione per le macchine operatrici segue le norme dell'art. 293 del Regolamento (commi 1 e 3).
Indice dei contenuti

Le macchine operatrici nel sistema del Codice della Strada

L'art. 58 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) definisce le macchine operatrici come veicoli a motore non destinati al trasporto di persone o cose, ma equipaggiati con attrezzatura per lavori specifici: escavatori, betoniere semoventi, pale meccaniche, gru semoventi, compattatori, perforatrici, spazzaneve semoventi, e così via. Sono veicoli che svolgono la loro funzione principale sul posto di lavoro, ma che devono poter circolare sulle strade pubbliche per raggiungere i cantieri o spostarsi tra un'area operativa e l'altra.

Questa doppia natura - macchina da lavoro e veicolo stradale - richiede una disciplina che bilanci le esigenze della sicurezza stradale con le caratteristiche costruttive peculiari di questi mezzi, assai diverse da quelle degli autoveicoli tradizionali. La soluzione adottata dal Regolamento è il rinvio per relationem alle norme già dettate per le macchine agricole semoventi, che condividono caratteristiche tecnico-costruttive simili.

Il meccanismo del rinvio normativo

L'art. 306 non detta norme proprie per le macchine operatrici, ma le sottopone a un elenco selezionato di norme previste per le macchine agricole, con la precisione tecnica di indicare per ciascuna norma richiamata anche i commi applicabili e, ove necessario, le esclusioni. Questo metodo legislativo - il rinvio normativo condizionato - è tipico delle disposizioni di coordinamento: evita la duplicazione di norme tecniche analoghe e garantisce uniformità di trattamento tra categorie di veicoli simili.

Le norme richiamate coprono tutti i profili tecnici rilevanti per la circolazione stradale di una macchina semovente:

  • Velocità (art. 210): regola la velocità teorica ed effettiva delle macchine; le macchine operatrici cingolate o con pneumatici speciali hanno spesso limitazioni di velocità che differiscono dagli autoveicoli.
  • Dispositivo supplementare (art. 266): attrezzature aggiuntive per la segnalazione o la protezione.
  • Autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali (art. 268): le macchine operatrici di grandi dimensioni o masse elevate rientrano spesso nella categoria dei veicoli eccezionali e necessitano di autorizzazione prefettizia.
  • Blocco dei comandi degli attrezzi (art. 269): durante la circolazione stradale, i bracci e gli attrezzi operativi devono essere bloccati per evitare movimenti accidentali pericolosi per il traffico.

Dispositivi di sicurezza attiva e passiva

Il rinvio include le norme relative ai principali dispositivi di sicurezza:

  • Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (art. 273, commi 1 e 2): fari, luci di posizione, frecce, luci di ingombro. Le macchine operatrici di grande ingombro devono avere luci supplementari per segnalare i propri limiti laterali.
  • Frenatura (art. 277, commi 1-3): verifica dell'efficienza frenante per i treni di veicoli costituiti da macchina semovente + macchina trainata, con masse complessive fino a 3 tonnellate e non superiori alla massa della macchina trainante.
  • Sterzo (art. 278): le macchine operatrici devono poter essere manovrate in modo sicuro sulla strada anche quando l'attrezzatura operativa è in posizione di trasporto.
  • Fascia di ingombro (art. 279): la larghezza massima consentita per la circolazione stradale.
  • Livello sonoro (art. 280, commi 2-4): limiti di emissione sonora durante la circolazione.
  • Segnalazione acustica (art. 281) e retrovisore (art. 282).
  • Dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate (art. 283): i cingoli metallici potrebbero danneggiare il manto stradale; l'art. 283 disciplina le soluzioni tecniche ammesse (pattini in gomma, protezioni) per la circolazione su asfalto.

Emissioni, omologazione e carta di circolazione

Le norme richiamate includono anche:

  • Inquinamento da gas di scarico (art. 288): i limiti di emissioni si applicano anche alle macchine operatrici in circolazione stradale.
  • Potenza e curve caratteristiche del motore (art. 290): parametri rilevanti per il calcolo delle prestazioni e la classificazione del veicolo.
  • Verifiche e prove per l'omologazione del tipo (art. 291, commi 1 e 2, con esclusioni specifiche): le macchine operatrici devono essere omologate, ma alcune verifiche previste per le macchine agricole non si applicano per differenza costruttiva (i punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19, 2.22 sono esclusi espressamente).
  • Carta di circolazione (art. 293, commi 1 e 3): le macchine operatrici devono essere munite di carta di circolazione, che attesta l'immatricolazione e i dati tecnici del veicolo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa sono le macchine operatrici ai sensi del Codice della Strada?

Sono veicoli a motore non destinati al trasporto di persone o cose, ma dotati di attrezzatura per eseguire lavori specifici: escavatori, pale meccaniche, gru semoventi, compattatori, perforatrici, betoniere semoventi. Sono definite dall'art. 58 del Codice della Strada e disciplinate dal Regolamento attraverso il rinvio operato dall'art. 306.

Perché l'art. 306 rinvia alle norme delle macchine agricole invece di dettare regole proprie?

Perché le macchine operatrici condividono con le macchine agricole semoventi caratteristiche tecnico-costruttive simili (motori diesel potenti, pneumatici o cingoli speciali, attrezzature operative montate). Il rinvio evita duplicazioni normative e garantisce standard tecnici uniformi tra categorie di veicoli analoghe.

Un'escavatrice cingolata può circolare sull'asfalto senza protezioni speciali?

No. L'art. 306 richiama l'art. 283 del Regolamento, che disciplina il 'dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate'. I cingoli metallici potrebbero danneggiare seriamente il manto stradale; è necessario installare pattini in gomma o altri sistemi di protezione per la circolazione su strade asfaltate.

Una macchina operatrice di grandi dimensioni deve avere un'autorizzazione speciale per circolare?

Sì. L'art. 306 richiama l'art. 268 del Regolamento sull'autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali. Le macchine operatrici che superano le dimensioni o le masse ordinariamente consentite devono ottenere apposita autorizzazione dall'ente competente (di norma la Prefettura o l'ente proprietario della strada).

Le macchine operatrici devono avere la carta di circolazione?

Sì. L'art. 306 richiama i commi 1 e 3 dell'art. 293 del Regolamento, che disciplina la carta di circolazione per le macchine agricole. Le macchine operatrici devono quindi essere immatricolate e munite del relativo documento, che ne attesta le caratteristiche tecniche e la conformità alle norme di circolazione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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