Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 271 DPR 495/1992 — Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse.
Stesso numero, altri codici
- Art. 271 Cod. Amb. — Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività
- Art. 271 D.Lgs. 209/2005 — Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
- Art. 271 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine
- Articolo 271 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 271 c.p.c.: Costituzione del terzo chiamato
- Articolo 271 Codice di Procedura Penale: Divieti di utilizzazione