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Ultimo aggiornamento: 23 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario deve denunciare il fatto agli organi di polizia entro 48 ore e richiedere il duplicato alla Motorizzazione Civile o agli sportelli delegati.
  • Le stesse regole valgono per smarrimento, distruzione o sottrazione della targa: denuncia entro 48 ore e richiesta di nuovo certificato e nuova targa.
  • Se il documento o la targa smarriti vengono ritrovati dopo l'emissione del duplicato, devono essere distrutti.
  • In caso di trasferimento di residenza, il comune trasmette telematicamente la variazione al MIT entro un mese; il MIT aggiorna il certificato con un tagliando di convalida spedito per posta.
  • Negli altri casi di variazione dei dati, l'intestatario deve chiedere l'aggiornamento del certificato entro trenta giorni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 252 DPR 495/1992 — Adempimenti dell’intestatario del certificato di circolazione

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.

2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e

2. 4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.

In sintesi

  • In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario deve denunciare il fatto agli organi di polizia entro 48 ore e richiedere il duplicato alla Motorizzazione Civile o agli sportelli delegati.
  • Le stesse regole valgono per smarrimento, distruzione o sottrazione della targa: denuncia entro 48 ore e richiesta di nuovo certificato e nuova targa.
  • Se il documento o la targa smarriti vengono ritrovati dopo l'emissione del duplicato, devono essere distrutti.
  • In caso di trasferimento di residenza, il comune trasmette telematicamente la variazione al MIT entro un mese; il MIT aggiorna il certificato con un tagliando di convalida spedito per posta.
  • Negli altri casi di variazione dei dati, l'intestatario deve chiedere l'aggiornamento del certificato entro trenta giorni.
Indice dei contenuti

Il certificato di circolazione e la sua funzione nel sistema della documentazione dei veicoli

L'articolo 252 del DPR 495/1992 disciplina gli adempimenti a carico dell'intestatario del certificato di circolazione nei casi più frequenti che possono verificarsi nella vita quotidiana: la perdita o il deterioramento del documento, la perdita o il deterioramento della targa, e il cambiamento di residenza. La norma si colloca in attuazione delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) in materia di immatricolazione e documentazione dei veicoli, e in particolare degli articoli che disciplinano il certificato di circolazione e la targa come documenti essenziali per la circolazione legittima del veicolo su strada pubblica.

Il certificato di circolazione è il documento che attesta, per ogni veicolo immatricolato, i dati tecnici e amministrativi fondamentali: intestatario, marca, modello, dati tecnici (cilindrata, potenza, numero di telaio), validità della revisione, eventuali limitazioni. Insieme alla patente di guida, rappresenta uno dei documenti che il conducente è tenuto ad avere con sé durante la circolazione. La sua perdita o il suo deterioramento non sono quindi semplici inconvenienti burocratici, ma situazioni che devono essere risolte tempestivamente per evitare di circolare in modo irregolare.

Smarrimento, distruzione e sottrazione del certificato: le 48 ore e il duplicato

Il comma 1 regola tre ipotesi distinte: lo smarrimento (il documento non si trova più, ma si ignora la causa), la distruzione (il documento è fisicamente inutilizzabile, ad esempio perché bruciato o comunque irrimediabilmente danneggiato) e la sottrazione (furto). In tutti e tre i casi, l'intestatario deve compiere due adempimenti entro un termine perentorio di 48 ore: presentare denuncia agli organi di polizia e chiedere il rilascio del duplicato.

Il termine di 48 ore è particolarmente significativo nel caso di sottrazione (furto): la denuncia alle autorità di polizia serve a mettere in circolazione i dati del documento smarrito o rubato negli archivi delle forze dell'ordine, in modo che non possa essere utilizzato fraudolentemente. Il duplicato viene rilasciato contestualmente alla domanda presso un ufficio della Motorizzazione Civile del Dipartimento per i trasporti terrestri (oggi DTEA — Direzione territoriale dell'educazione e sicurezza stradale, MIT) o presso uno dei soggetti delegati di cui all'articolo 251 del regolamento.

Il deterioramento è trattato come caso autonomo: non richiede la denuncia alle autorità di polizia, ma comporta comunque la necessità di chiedere il duplicato, previa consegna del documento deteriorato. Questa diversità di trattamento è logica: il deterioramento non crea il rischio di utilizzo fraudolento del documento originale da parte di terzi, che invece sussiste nello smarrimento o nel furto.

Smarrimento e sottrazione della targa: procedura e nuovo certificato

Il comma 2 disciplina la situazione analoga per la targa. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario deve — entro le stesse 48 ore — richiedere il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa. La ragione per cui la perdita della targa comporta anche un nuovo certificato (e non solo una nuova targa) è che la targa è abbinata univocamente al certificato di circolazione: il numero di targa è riportato sul certificato e il sistema informatico del MIT collega i due elementi. L'emissione di una nuova targa con numero diverso comporta quindi necessariamente l'aggiornamento del certificato.

Il caso del deterioramento della targa è trattato con una specificità procedurale: la norma richiede la distruzione della targa deteriorata prima di richiedere quella nuova (non la semplice consegna come nel caso del certificato). Questo perché una targa metallica deteriorata, anche se illeggibile, resta fisicamente un pezzo di metallo che potrebbe essere utilizzato in modo improprio su un veicolo diverso.

Il ritrovamento del documento o della targa smarriti

Il comma 4 affronta una situazione pratica frequente: dopo aver denunciato lo smarrimento e ottenuto il duplicato del certificato (o la nuova targa), l'intestatario ritrova il documento o la targa originali. In questo caso, la norma impone l'obbligo di distruzione dell'originale ritrovato. La ratio è di semplice sicurezza: l'esistenza contemporanea del documento originale e del duplicato (o della targa originale e di quella nuova) crea duplicazioni nei sistemi informatici e potrebbe consentire l'utilizzo fraudolento del documento/targa originale. La distruzione è l'unica soluzione che elimina il problema alla radice.

Il trasferimento di residenza: il ruolo del comune e il tagliando di convalida

Il comma 5 disciplina l'aggiornamento del certificato di circolazione in caso di trasferimento di residenza dell'intestatario. La procedura prevede un meccanismo in parte automatizzato: il comune, su richiesta obbligatoria dell'intestatario, trasmette telematicamente al MIT la notizia del cambio di residenza entro un mese dalla registrazione anagrafica. Il MIT aggiorna quindi il certificato e trasmette per posta, alla nuova residenza, un tagliando di convalida da apporre sul certificato.

Il tagliando di convalida è una soluzione pratica che evita il rilascio di un nuovo certificato fisico a ogni cambio di residenza: si tratta di un adesivo o cartoncino con i dati aggiornati che viene incollato o inserito nel certificato esistente. Questa procedura presuppone che l'intestatario abbia fatto richiesta al comune: non è automatica, poiché il comune agisce solo su domanda dell'interessato.

Il comma 6 e gli altri casi di variazione

Il comma 6 regola i casi di variazione dei dati diversi dal cambio di residenza (ad esempio variazione del nome, del cognome per matrimonio o per altri motivi giuridici). In questi casi l'intestatario deve chiedere autonomamente l'aggiornamento del certificato entro trenta giorni dalla variazione, rivolgendosi direttamente alla Motorizzazione Civile o agli sportelli delegati, senza passare per il comune. Il risultato è sempre un tagliando da apporre sul certificato.

Il rispetto di questi termini ha una rilevanza pratica immediata: circolare con un certificato di circolazione recante dati non aggiornati espone l'intestatario a conseguenze sanzionatorie ai sensi del Codice della Strada. Inoltre, in caso di sinistro o di controllo da parte delle forze dell'ordine, la discordanza tra i dati del certificato e quelli anagrafici può creare complicazioni nelle verifiche di competenza.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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