Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 201 DPR 495/1992 – Autotreni attrezzati per carichi indivisibili

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Costituiscono un'unica unità, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.

2. Costituiscono, altresì, un'unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso.

3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti può inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili.

4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e

62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I.

5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

In sintesi

  • L'art. 201 disciplina le configurazioni di autotreno che possono essere considerate un'unica unità ai fini del trasporto di carichi indivisibili, in attuazione degli artt. 54 e 164 del Codice della Strada.
  • Rientrano nella qualifica di unica unità sia gli autotreni per il trasporto di imbarcazioni o velivoli, sia quelli con dispositivi a ralla su motrice e rimorchio che supportano un carico autoportante.
  • Sono ammesse anche configurazioni con trattore, semirimorchio e rimorchio, o trattore stradale e due rimorchi, quando il carico indivisibile appoggi sui dispositivi a ralla di entrambe le unità.
  • I complessi standard possono realizzarsi nei limiti degli artt. 61-62 CdS; quelli eccedenti tali limiti richiedono l'autorizzazione ai sensi dell'art. 63, comma 1, CdS.
  • Le specifiche tecniche sono determinate dal Ministero dei trasporti (oggi MIT).
Indice dei contenuti

Il trasporto di carichi indivisibili: inquadramento normativo

L'articolo 201 del DPR 495/1992 affronta una delle materie più tecnicamente complesse del diritto della circolazione stradale: il trasporto di carichi indivisibili mediante autotreni e complessi di veicoli particolari. La norma si colloca in attuazione di due disposizioni fondamentali del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): l'art. 54, comma 1, lettera h), che definisce la categoria degli autotreni, e l'art. 164, comma 2, che disciplina il trasporto di oggetti indivisibili in relazione ai limiti dimensionali dei veicoli.

Un carico indivisibile è, per definizione, un carico che non può essere frazionato senza alterarne l'integrità o senza renderlo inutilizzabile: turbine industriali, componenti di impianti, imbarcazioni, fusoliere di aeromobili, travi prefabbricate di grandi dimensioni. La peculiarità di questi carichi è che spesso eccedono i limiti dimensionali e di massa stabiliti dal Codice della Strada per i veicoli ordinari, richiedendo configurazioni speciali di trasporto e, in taluni casi, autorizzazioni straordinarie.

L'unica unità: le configurazioni previste dai commi 1 e 2

I commi 1 e 2 identificano le configurazioni di autotreno che il regolamento considera come un'unica unità ai fini del Codice. Questa qualificazione è rilevante ai fini dell'art. 164, comma 2, CdS: le dimensioni e le masse dell'insieme vengono valutate come se si trattasse di un unico veicolo, e non come somma di più unità separate.

Il comma 1 si riferisce agli autotreni costituiti da un autoveicolo e un rimorchio specificamente attrezzato per il trasporto di imbarcazioni o velivoli. Questi rimorchi hanno caratteristiche costruttive che li rendono inscindibili dal veicolo trainante ai fini operativi: il carico - un'imbarcazione o un aeromobile - poggia contemporaneamente sul rimorchio e, in certi casi, sul veicolo trainante, formando un tutt'uno strutturale.

Il comma 2 estende la qualificazione di unica unità agli autotreni attrezzati per carichi indivisibili autoportanti che poggiano contemporaneamente su due dispositivi a ralla: uno ancorato sulla motrice e uno sul rimorchio. I dispositivi a ralla (termine tecnico derivante dall'inglese turntable) sono piattaforme rotanti che consentono lo sterzo del carico rispetto alla motrice. Il carico indivisibile, essendo strutturalmente rigido e autoportante, trasmette le forze tra le due ralle e, quindi, tra la motrice e il rimorchio: il complesso si comporta dinamicamente come un'unica entità, rendendo ragionevole la qualificazione unitaria ai fini normativi.

Le configurazioni a tre veicoli del comma 3

Il comma 3 prevede configurazioni ancora più articolate per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti: due diversi tipi di complessi a tre unità. Il primo è composto da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio e un rimorchio, quando sia il semirimorchio che il rimorchio abbiano dispositivi a ralla su cui appoggi il carico indivisibile. Il secondo è composto da un trattore stradale e due rimorchi, con i due rimorchi muniti di ralle per il carico.

In entrambi i casi, la funzione strutturale è la stessa: il carico indivisibile, appoggiando sulle ralle di più unità, funge da elemento di collegamento tra le diverse componenti del complesso, distribuendo i carichi e trasmettendo le forze. Queste configurazioni sono utilizzate per il trasporto di travi, tubazioni o altri elementi di lunghezza eccezionale che richiedono il supporto di più punti di appoggio distanziati.

Il regime autorizzativo: limiti ordinari e trasporti eccezionali

Il comma 4 introduce la distinzione cruciale ai fini del regime autorizzativo. I complessi di cui al comma 2 (autoportanti su due ralle, motrice e rimorchio) possono essere realizzati entro i limiti degli articoli 61 e 62 del Codice della Strada, che fissano rispettivamente i limiti di sagoma (lunghezza, larghezza, altezza) e di massa. In questi casi, il trasporto è legittimo senza necessità di autorizzazione speciale, sempreché l'insieme non superi le dimensioni e le masse ordinariamente consentite.

I complessi del comma 3 (tre unità), invece, possono essere realizzati solo ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Codice: cioè solo se e in quanto determinano il superamento dei limiti degli artt. 61 e 62. In tal caso, il trasporto rientra nella categoria dei trasporti eccezionali, per i quali è necessario ottenere un'apposita autorizzazione dall'ente proprietario della strada (o dalle autorità competenti per i percorsi che attraversano più giurisdizioni). Quando la massa eccede i limiti dell'art. 62, ogni singolo veicolo del complesso deve rispettare le norme costruttive della propria categoria, come dettagliate nell'appendice I al titolo I del regolamento.

Le specifiche tecniche ministeriali

Il comma 5 rinvia alle specifiche tecniche del Ministero dei trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, già Ministero dei trasporti e della navigazione, Direzione generale della MCTC). Questa delega normativa consente di aggiornare le prescrizioni tecniche - che riguardano ad esempio le caratteristiche costruttive delle ralle, i coefficienti di sicurezza, i sistemi di ancoraggio del carico, la distribuzione dei carichi sugli assi - senza dover modificare il regolamento con decreto presidenziale. La flessibilità tecnica è necessaria in un settore in continua evoluzione, in cui nuove tipologie di carichi e nuove soluzioni costruttive rendono rapidamente obsoleti gli standard esistenti.

Rilevanza pratica e procedure di trasporto eccezionale

Il trasporto di carichi indivisibili con le configurazioni previste dall'art. 201 richiede, nella pratica, un coordinamento tra diversi soggetti: il vettore (titolare del veicolo), il committente del trasporto, gli enti proprietari delle strade attraversate e, nei casi di trasporto eccezionale, le autorità di polizia stradale per le eventuali scorte. Le autorizzazioni per trasporti eccezionali sono rilasciate dagli enti stradali per i tratti di competenza e possono prevedere limitazioni di orario, obbligatorietà di scorta, itinerari predeterminati e misure di segnalazione speciale.

La normativa sanzionatoria per l'esecuzione di trasporti eccezionali senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni autorizzative è contenuta nel Codice della Strada, agli artt. 10 e 63, che prevedono sanzioni amministrative la cui entità varia in funzione della gravità della violazione (eccedenza dimensionale, eccedenza di massa, assenza di scorta obbligatoria).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cos'è un carico indivisibile ai fini del Codice della Strada?

È un carico che non può essere frazionato senza alterarne l'integrità o renderlo inutilizzabile: turbine, imbarcazioni, travi prefabbricate di grandi dimensioni, componenti di impianti industriali. Il trasporto di questi carichi è disciplinato dagli artt. 164 e 63 del Codice della Strada e dall'art. 201 del DPR 495/1992.

Quando un autotreno con carico indivisibile è considerato 'unica unità'?

Quando il carico poggia contemporaneamente su dispositivi a ralla ancorati su più veicoli del complesso (motrice e rimorchio, o semirimorchio e rimorchio), e il carico stesso è autoportante. In questo caso l'insieme è valutato come una sola unità ai sensi degli artt. 54 e 164 del Codice della Strada.

Quando serve l'autorizzazione per trasporto eccezionale?

I complessi a tre unità (trattore + semirimorchio + rimorchio, o trattore + due rimorchi) previsti dall'art. 201, comma 3, richiedono l'autorizzazione ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Codice della Strada quando il complesso supera i limiti dimensionali degli artt. 61 e 62 del Codice.

Chi rilascia le autorizzazioni per i trasporti eccezionali?

Le autorizzazioni sono rilasciate dagli enti proprietari delle strade comprese nel percorso. Per percorsi che attraversano strade di diversa competenza (statali, regionali, provinciali, comunali) occorre ottenere l'autorizzazione da ciascun ente. Le prescrizioni autorizzative possono includere limitazioni di orario, itinerari obbligati e scorta tecnica o di polizia.

Quali specifiche tecniche devono rispettare le ralle dei complessi di cui all'art. 201?

Le specifiche tecniche sono determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), come previsto dall'art. 201, comma 5, del DPR 495/1992. Il vettore è tenuto a produrre la documentazione di conformità alle specifiche ministeriali vigenti al momento del trasporto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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