Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 26 DPR 495/1992 – Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A; b) 40 m per le strade di tipo B; c) 30 m per le strade di tipo C; d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo B; c) 10 m per le strade di tipo C.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) 5 m per le strade di tipo A, B; b) 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

In sintesi

  • Le fasce di rispetto fuori dai centri abitati stabiliscono le distanze minime dal confine stradale per costruzioni, muri di cinta, scavi, alberi e siepi.
  • Per le nuove costruzioni le distanze variano da 60 m (autostrade tipo A) a 10 m (strade vicinali tipo F), a seconda della classificazione della strada.
  • All'interno di zone edificabili già strumentate urbanisticamente le distanze sono ridotte (30 m per tipo A, 20 m per tipo B, 10 m per tipo C).
  • Gli scavi e le escavazioni laterali non possono avvicinarsi al confine stradale meno della loro profondità e comunque non meno di 3 m.
  • Alberi e siepi vive alte sono soggetti a distanze proporzionate all'altezza raggiungibile, con un minimo di 6 m per gli alberi e 3 m per le siepi oltre 1 m.
  • Le opere e colture preesistenti sono escluse dall'obbligo di adeguamento.
Indice dei contenuti

Che cosa sono le fasce di rispetto stradale

Le fasce di rispetto sono porzioni di territorio che fiancheggiano le strade e nelle quali la legge impone divieti o limitazioni alle attività private: non si può costruire, scavare, piantare alberi o erigere recinzioni al di sotto di certe distanze minime dal confine stradale. L'art. 26 del DPR 495/1992 disciplina le fasce di rispetto fuori dai centri abitati, dando attuazione all'art. 26 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che affida al regolamento la fissazione di tali distanze.

La ratio dell'istituto è duplice: garantire la sicurezza della circolazione (visibilità, manovrabilità degli spazi di emergenza) e tutelare la possibilità di future opere di allargamento o manutenzione stradale senza dover espropriare edifici già costruiti a pochi metri dal bordo carreggiabile.

Classificazione delle strade e distanze per le costruzioni

Il comma 2 fissa le distanze ordinarie per nuove costruzioni, ricostruzioni integrali e ampliamenti fronteggianti le strade, articolate per tipo di strada secondo la classificazione dell'art. 2 del Codice:

  • Tipo A (autostrade): 60 m dal confine stradale.
  • Tipo B (strade extraurbane principali): 40 m.
  • Tipo C (strade extraurbane secondarie): 30 m.
  • Tipo F (strade locali), escluse le vicinali: 20 m.
  • Strade vicinali di tipo F (art. 3, comma 1, n. 52 del Codice): 10 m.

Queste distanze si misurano dal confine stradale, ossia dal limite della proprietà stradale comprensivo di cunette, banchine e scarpate, e non dal bordo esterno della carreggiata. Un errore frequente è misurare dall'asfalto: ciò può portare a costruire legalmente «a occhio» ma in violazione della norma, con conseguente ordine di demolizione.

Zone edificabili con strumento urbanistico: le distanze ridotte

Il comma 3 introduce un regime derogatorio per le zone che, pur trovandosi fuori dal centro abitato, sono già incluse in uno strumento urbanistico generale come zone edificabili o trasformabili, e dove lo strumento è direttamente attuabile o sono già approvati i piani attuativi. In tali ipotesi le distanze si riducono:

  • Tipo A: 30 m.
  • Tipo B: 20 m.
  • Tipo C: 10 m.

Il comma 5 precisa che per le strade di tipo F in queste zone non si applicano distanze minime ai fini della sicurezza della circolazione, né per le costruzioni né per i muri di cinta: prevalgono allora le disposizioni urbanistiche locali. Anche per le strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione vige la medesima assenza di limite.

Muri di cinta, siepi, alberi e scavi

L'art. 26 disciplina separatamente le opere accessorie che possono ostacolare la visibilità o invadere lo spazio di sicurezza:

  • Muri di cinta (comma 4): almeno 5 m per strade A e B; almeno 3 m per strade C e F.
  • Scavi ed escavazioni laterali (comma 1): distanza non inferiore alla profondità dello scavo e comunque mai inferiore a 3 m. La regola tutela la stabilità del corpo stradale: uno scavo troppo vicino potrebbe causare smottamenti o cedimenti della banchina.
  • Alberi (comma 6): distanza non inferiore alla massima altezza raggiungibile dall'essenza arborea a ciclo vegetativo completo, con minimo assoluto di 6 m. L'obiettivo è evitare che rami o radici danneggino la carreggiata o riducano la visibilità nelle curve.
  • Siepi vive o recinzioni basse (comma 7): almeno 1 m se l'altezza non supera 1 m sul suolo; stessa distanza per recinzioni leggere (reti metalliche, fili spinati) su paletti infissi o cordoli fino a 30 cm. Le siepi e recinzioni oltre 1 m di altezza (comma 8) richiedono invece almeno 3 m, distanza che si applica anche se la recinzione è bassa ma montata su un cordolo emergente oltre 30 cm dal suolo.

Preesistenze: il regime transitorio

Il comma 9 chiarisce che le prescrizioni degli scavi (comma 1) e delle siepi alte (comma 8) non si applicano alle opere e colture preesistenti alla data di entrata in vigore del regolamento. Chi aveva già un vigneto o una siepe a distanza inferiore dalla strada non è costretto a eliminarla; tuttavia qualsiasi intervento di ricostruzione o nuovo impianto deve rispettare le distanze aggiornate.

Diversa è la situazione delle costruzioni preesistenti: se un edificio già costruito entro la fascia di rispetto subisce un incendio o crollo totale, la ricostruzione integrale è qualificata come «nuova costruzione» e deve rispettare le distanze di legge. Solo gli ampliamenti parziali che non fronteggiano la strada possono sfuggire all'obbligo (occorre valutare caso per caso in sede di permesso di costruire).

Conseguenze pratiche e rapporto con le autorizzazioni edilizie

Le distanze dell'art. 26 costituiscono un vincolo di ordine pubblico che prevale sul regolamento edilizio comunale. Il Comune non può rilasciare un titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, agibilità) per un'opera che viola le fasce di rispetto. Chi costruisce in deroga rischia: l'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'ente proprietario della strada, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 26 del Codice della Strada, e le conseguenze penali in caso di costruzione in assenza di titolo edilizio.

Sul piano pratico, prima di avviare qualsiasi intervento su fondi confinanti con strade statali, regionali, provinciali o comunali fuori dall'abitato è indispensabile acquisire: il nulla osta dell'ente proprietario della strada (ANAS, Provincia, Comune), la verifica cartografica del confine stradale (non basta la segnaletica di bordo carreggiata), e il controllo degli strumenti urbanistici vigenti per verificare se si rientra nel regime «ordinario» o in quello «ridotto» del comma 3.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Come si misura la distanza dal confine stradale?

La distanza si calcola dal confine della proprietà stradale, che include carreggiata, banchine, cunette, scarpate e pertinenze. Non si misura dal bordo dell'asfalto. Per conoscere il confine esatto occorre consultare i documenti catastali della strada o richiedere un'attestazione all'ente proprietario.

Le distanze dell'art. 26 si applicano anche ai centri abitati?

No. L'art. 26 del Regolamento disciplina esclusivamente le fasce fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice. Nei centri abitati si applicano le norme del Piano Regolatore Generale e del Codice Civile (art. 873 e ss.) che fissano distanze tra costruzioni e prevedono regolamenti edilizi locali.

Un'opera preesistente è in regola anche se è sotto la distanza minima?

Le opere preesistenti alla data di entrata in vigore del DPR 495/1992 sono esonerate dall'obbligo di adeguamento per gli scavi (comma 1) e le siepi alte (comma 8). Tuttavia, qualsiasi intervento di ricostruzione integrale o di nuovo impianto deve rispettare le distanze vigenti. Il regime di tolleranza non si estende alle costruzioni preesistenti che devono essere ricostruite da zero.

Cosa succede se si costruisce dentro la fascia di rispetto senza autorizzazione?

L'ente proprietario della strada può ordinare la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore. Si applica inoltre la sanzione amministrativa prevista dall'art. 26 del Codice della Strada. Qualora l'intervento sia privo di titolo edilizio, si aggiungono le sanzioni urbanistiche e, nei casi gravi, conseguenze penali.

Le distanze si riducono se il Comune ha approvato un piano attuativo?

Sì, ma solo per le strade di tipo A, B e C. Il comma 3 prevede distanze dimezzate rispetto al regime ordinario per le zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, purché lo strumento sia direttamente attuabile o esistano piani attuativi esecutivi. Per le strade di tipo F in tali zone non si applicano distanze minime ai fini della sicurezza stradale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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