Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 11 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione visiva

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.

2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all'articolo

266. 46

3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice.

4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.

5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione: a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato; b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.

6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati. 46

In sintesi

  • I trasporti e i veicoli eccezionali, compresi i mezzi d'opera, devono montare dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato o conformi a direttive CEE/regolamenti ECE-ONU.
  • Il numero dei dispositivi deve garantire il rispetto degli angoli di visibilità prescritti dall'art. 266 del regolamento, anche a pieno carico.
  • I dispositivi possono essere fissi o rimovibili e devono rimanere accesi anche quando non è obbligatorio l'uso ordinario dei dispositivi di illuminazione ai sensi dell'art. 152 del Codice della Strada.
  • I veicoli eccezionali devono essere equipaggiati con la segnalazione di pericolo ottenuta dall'attivazione simultanea di tutti gli indicatori di direzione (frecce di emergenza).
  • I complessi per il trasporto di carri ferroviari ricevono disposizioni speciali: due dispositivi supplementari sul trattore adattabili alla larghezza massima del complesso, più segnalatori posteriori in corrispondenza del limite del carro.
  • Il Ministero dei trasporti definisce con provvedimento i tipi, le dimensioni, le modalità di applicazione e i veicoli interessati dai pannelli retroriflettenti obbligatori.
Indice dei contenuti

Perché i veicoli eccezionali hanno bisogno di luci supplementari

I veicoli eccezionali e i trasporti eccezionali si distinguono dalla circolazione ordinaria per dimensioni, massa o caratteristiche costruttive che superano i limiti standard fissati dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Questa eccezionalità crea rischi specifici per gli altri utenti della strada: un mezzo largo diversi metri, che occupa più corsie, che avanza lentamente in curva o in pendenza, deve essere visibile a grande distanza e nelle condizioni di luce più sfavorevoli. L'art. 11 del regolamento risponde a questa esigenza imponendo dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari già prescritti per ogni veicolo.

L'aggancio alla norma primaria è chiaro: l'art. 152 del Codice della Strada detta le regole generali sull'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione in relazione alle condizioni di visibilità; l'art. 11 del regolamento aggiunge un livello ulteriore di tutela per la categoria più pericolosa di veicoli in circolazione.

Il colore giallo-arancione: un linguaggio visivo universale

La scelta del colore non è casuale. Il giallo-arancione lampeggiante è il segnale convenzionale internazionale di «attenzione, pericolo potenziale, veicolo speciale». Lo stesso cromatismo si ritrova nei camion del cantiere, nei mezzi sgombraneve, nelle vetture di soccorso stradale e negli escavatori. La normativa europea - direttive CEE e regolamenti ECE-ONU recepiti in Italia - ha standardizzato questo codice visivo per garantire che un conducente straniero reagisca allo stesso modo di quello italiano.

I dispositivi devono essere di tipo approvato dalla Direzione generale della M.C.T.C. (oggi Direzione generale per la motorizzazione del MIT) oppure conformi alle omologazioni europee ed internazionali. Il costruttore o il trasportatore non può quindi montare qualsiasi luce gialla reperibile sul mercato: occorre la certificazione del tipo.

Gli angoli di visibilità e il riferimento all'art. 266

Il comma 2 richiama l'art. 266 del regolamento, che disciplina gli angoli di visibilità: ogni dispositivo luminoso deve essere visibile da determinate angolazioni, espresse in gradi rispetto all'asse longitudinale del veicolo, sia in orizzontale che in verticale. Il numero dei dispositivi supplementari deve essere sufficiente a rispettare questi angoli anche quando il veicolo è a pieno carico, condizione in cui la struttura può modificarsi (carichi che sporgono, semirimorchi che si inclinano). Questo dettaglio tecnico è fondamentale in sede di revisione e di verifica stradale: un dispositivo mal posizionato o insufficiente rende il veicolo non regolare anche se singolarmente funzionante.

Fissi o rimovibili: flessibilità con obbligo di attivazione continua

Il comma 3 ammette che i dispositivi supplementari possano essere rimovibili, cioè applicati solo per i viaggi eccezionali e rimossi quando il veicolo circola in configurazione ordinaria. Questa previsione risponde a esigenze pratiche dei gestori di flotte: un mezzo d'opera che talvolta supera le dimensioni standard e talaltra no può equipaggiarsi con fanali supplementari a clip o a magnete.

La regola fondamentale, però, è che questi dispositivi devono essere accesi sempre, non soltanto quando l'illuminazione ordinaria è obbligatoria (gallerie, ore notturne, condizioni di scarsa visibilità). Di giorno, in pieno sole, su autostrada, il lampeggiante giallo deve essere acceso: è il segnale che avverte «questo veicolo è diverso dagli altri, aumenta la distanza di sicurezza».

La segnalazione di pericolo con gli indicatori di direzione

Il comma 4 introduce un obbligo ulteriore: i veicoli eccezionali e i mezzi d'opera devono poter attivare la segnalazione luminosa di pericolo, cioè il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione (comunemente chiamato «quattro frecce» o «warning»). Questo dispositivo, già previsto per tutti i veicoli come segnale di emergenza, diventa un requisito strutturale e obbligatorio per i veicoli eccezionali, da usare in affiancamento alle luci gialle supplementari nelle situazioni di pericolo particolare (veicolo fermo, manovra lenta, ingombro improvviso della carreggiata).

La disciplina speciale per il trasporto di carri ferroviari

Il comma 5 affronta una fattispecie molto specifica ma tecnicamente complessa: i complessi stradali destinati al trasporto di carri ferroviari. Si tratta di autoarticolati ribassati con pianali allargabili che trasportano carri merci delle Ferrovie: la larghezza del carico può essere variabile e raggiunge dimensioni eccezionali.

Per questi mezzi il regolamento impone due prescrizioni aggiuntive. Sul veicolo trattore devono essere montati due dispositivi supplementari gialli su uno stesso piano trasversale, con la caratteristica tecnica di poter variare la distanza reciproca in modo da «seguire» la larghezza massima del complesso (più 10 cm per lato). In questo modo la segnalazione visiva perimetrica è sempre corretta indipendentemente dalla configurazione di carico. Sul retro del convoglio devono essere installati o ripetuti dispositivi di segnalazione posteriore in corrispondenza del limite estremo del carro ferroviario, non del solo veicolo stradale.

I pannelli retroriflettenti: il decreto ministeriale di dettaglio

Il comma 6 delega al Ministero dei trasporti la definizione di un disciplinare tecnico sui pannelli retroriflettenti. Questi pannelli - le strisce bianche e rosse o gialle e arancioni visibili sui lati e sul retro dei camion pesanti - amplificano la visibilità notturna e in condizioni di scarsa illuminazione riflettendo la luce dei fari dei veicoli che sopraggiungono. Il decreto ministeriale stabilisce per quali categorie di veicoli eccezionali siano obbligatori, con quali dimensioni, in quali posizioni e con quali caratteristiche di retroriflessione (classi RA, RB, RC secondo le norme europee). Chi esercita trasporti eccezionali professionalmente deve periodicamente verificare che i pannelli installati corrispondano al tipo approvato per il proprio mezzo, poiché la riflessività si degrada nel tempo per usura e sporco.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un mezzo d'opera deve tenere il lampeggiante giallo acceso anche di giorno?

Sì. L'art. 11 comma 3 del DPR 495/1992 stabilisce che i dispositivi supplementari devono essere accesi anche quando non è obbligatorio l'uso ordinario dell'illuminazione ai sensi dell'art. 152 del Codice della Strada. L'obbligo è quindi continuo durante la circolazione, indipendentemente dall'orario o dalle condizioni atmosferiche.

Qual è la differenza tra lampeggiante giallo e segnalazione di pericolo con le quattro frecce?

Sono due dispositivi distinti con funzioni complementari. Il lampeggiante giallo supplementare segnala in modo permanente la natura eccezionale del veicolo; le quattro frecce (indicatori di direzione attivati simultaneamente) segnalano invece una situazione di pericolo contingente, come un arresto improvviso o una manovra pericolosa. I veicoli eccezionali devono essere dotati di entrambi.

Cosa succede se il dispositivo supplementare a luce gialla si guasta durante il viaggio?

Il veicolo risulta non conforme ai requisiti del DPR 495/1992. In caso di controllo stradale può essere fermato fino al ripristino o alla sostituzione del dispositivo con uno omologato. È buona prassi portare sempre un dispositivo di riserva omologato, soprattutto nei trasporti eccezionali che percorrono lunghe distanze.

I pannelli retroriflettenti sono sempre obbligatori per i veicoli eccezionali?

L'obbligo specifico e le caratteristiche tecniche sono determinati da decreto ministeriale, come previsto dall'art. 11 comma 6 del regolamento. Non tutti i veicoli eccezionali sono soggetti allo stesso tipo di pannello: il decreto individua le categorie, le dimensioni e le modalità di installazione. Chi effettua trasporti eccezionali deve verificare quale decreto si applica al proprio mezzo.

Un trasportatore può usare un lampeggiante giallo acquistato online senza omologazione?

No. Il comma 2 dell'art. 11 richiede che i dispositivi siano di tipo approvato dal Ministero dei trasporti (oggi MIT - Direzione generale per la motorizzazione) oppure conformi a direttive CEE o regolamenti ECE-ONU recepiti in Italia. Un dispositivo privo di omologazione, anche se fisicamente simile, non soddisfa il requisito legale e rende il veicolo irregolare.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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