Testo dell'articoloVigente
Art. 1 DPR 495/1992 – Relazione annuale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Nota al titolo: – Le disposizioni del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) sono pubblicate nel suppl. ord. n. 79 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 114 del 18 maggio
1992. Note alle premesse – L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. – Il testo dell' art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) è il seguente: "Art.
3. –
1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art. 19- bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall' art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli". – Il testo dell' art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). –
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavori dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e collocazione sistematica dell'articolo
L'articolo 1 del DPR 495/1992 apre il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) con una disposizione di carattere istituzionale: la relazione annuale sulla sicurezza e sulla circolazione stradale. Non si tratta di una norma che incide direttamente sui comportamenti degli utenti della strada, bensì di una regola procedimentale che vincola la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rendicontare periodicamente al Parlamento lo stato della mobilità nel Paese.
Il meccanismo serve a garantire che le scelte normative in materia di circolazione siano sorrette da una base conoscitiva aggiornata: dati sugli incidenti, analisi dei flussi di traffico, valutazioni sull'impatto ambientale e sul costo economico della mobilità. Senza questo flusso informativo istituzionalizzato, il legislatore rischierebbe di operare «al buio», senza poter valutare l'efficacia delle norme già vigenti né individuare i settori che richiedono interventi correttivi.
I soggetti coinvolti e i termini procedurali
La Presidenza del Consiglio dei Ministri è il soggetto istituzionale cui spetta predisporre la relazione. Non lo fa in modo autonomo: si avvale dei rapporti e delle indagini elaborati dai singoli Ministeri competenti (Infrastrutture e Trasporti, Interno, Salute, Ambiente), i quali a loro volta possono appoggiarsi a studi e ricerche condotti da istituzioni pubbliche e private di comprovata qualificazione nel settore della sicurezza stradale (come l'ACI, l'ISTAT, l'ISFORT, le università).
I termini previsti dall'articolo sono due e distinti:
La sequenza temporale non è casuale: il parere del CNEL, organo costituzionale consultivo in materia economica e sociale, può essere acquisito prima della presentazione parlamentare definitiva, arricchendo così il documento con valutazioni di tipo socioeconomico.
Il fondamento normativo: la delega regolamentare
Il testo originario dell'articolo 1, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riportava in calce le note esplicative alle premesse del DPR 495/1992. Queste note richiamano la base costituzionale e legislativa del potere regolamentare esercitato: l'art. 87, comma 5, della Costituzione (potere presidenziale di emanare i regolamenti), la legge delega 13 giugno 1991, n. 190 (che autorizzava il Governo a adottare norme regolamentari per l'esecuzione del nuovo Codice della Strada), e l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (che disciplina la procedura generale per l'adozione dei regolamenti governativi).
In particolare, la legge n. 190/1991 imponeva al Governo di: abrogare il vecchio regolamento del 1959 (DPR n. 420/1959); adeguare la segnaletica alle direttive comunitarie e agli accordi internazionali; fissare criteri uniformi per la pianificazione della segnaletica. Queste disposizioni programmatiche si rispecchiano nella struttura dell'intero Regolamento del 1992.
Rilevanza pratica e aggiornamento continuo
Benché l'articolo 1 non generi obblighi diretti per i privati cittadini, la relazione annuale che disciplina ha una ricaduta pratica indiretta molto significativa. I dati raccolti e analizzati alimentano le decisioni normative future: introduzione di nuovi limiti di velocità, modifica dei requisiti per il conseguimento della patente, aggiornamento delle norme sulle revisioni periodiche, interventi sulle infrastrutture stradali pericolose.
Nel corso degli anni, le relazioni annuali hanno fotografato l'evoluzione della mortalità stradale in Italia, contribuendo a orientare misure come l'introduzione della patente a punti (2003), l'obbligo del casco per i motociclisti, l'abbassamento del tasso alcolemico consentito alla guida, e più recentemente le norme sul codice della strada per la mobilità elettrica e la micromobilità.
Coordinamento con il sistema europeo di monitoraggio
La relazione annuale italiana si inserisce in un contesto europeo di monitoraggio della sicurezza stradale. L'Unione Europea si è posta obiettivi precisi di riduzione della mortalità stradale (cd. «Vision Zero»), e le statistiche nazionali convergono nelle rilevazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza stradale (ETSC) e di Eurostat. Il sistema di rendicontazione parlamentare previsto dall'art. 1 del Regolamento è quindi anche strumento di adempimento agli obblighi di reportistica verso le istituzioni europee.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è la relazione annuale sulla sicurezza stradale prevista dall'art. 1 del Regolamento?
È un documento istituzionale che la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone ogni anno analizzando i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale. Viene trasmessa al Parlamento entro il 30 giugno e al CNEL entro il 30 aprile.
Chi elabora i dati che confluiscono nella relazione annuale?
I dati sono elaborati dai Ministeri competenti (Infrastrutture, Interno, Salute, Ambiente), che possono avvalersi di studi e ricerche condotti da istituzioni pubbliche e private qualificate nel settore, come l'ACI, l'ISTAT o centri universitari specializzati.
Qual è il ruolo del CNEL nella procedura prevista dall'art. 1?
Il CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - riceve la relazione entro il 30 aprile e dispone di 45 giorni per esprimere un parere consultivo, concentrato soprattutto sulle implicazioni economiche e sociali della mobilità e della sinistrosità stradale.
Questo articolo impone obblighi ai cittadini o agli automobilisti?
No. L'art. 1 disciplina esclusivamente un procedimento istituzionale interno tra organi dello Stato. Non crea obblighi né divieti per i privati cittadini o gli utenti della strada.
Quale legge ha autorizzato il Governo a adottare il Regolamento del Codice della Strada?
La legge delega 13 giugno 1991, n. 190, ha conferito al Governo il potere di emanare norme regolamentari per l'esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), in base alla procedura generale prevista dall'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988.