Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

Dove l’attività segue commesse e picchi di domanda, il contratto a tempo determinato è molto diffuso. La sua disciplina ruota attorno a tre cardini: il tetto di contingentamento, le causali e i limiti a proroghe e rinnovi, fissati in parte dalla legge e in parte dal CCNL.

In sintesi

Per gli handlers aeroportuali il CCNL del Trasporto Aereo consente contratti a termine fino al 25% del personale stabile, calcolato in Full Time Equivalent; i contratti stagionali durano fino a 6 mesi tra aprile e ottobre e 4 mesi nel resto dell’anno (art. H7, Sezione Handlers). La Parte generale fissa a 36 mesi la durata massima della successione di contratti (art. 28 bis).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Parte generale: Assaeroporti · Aeroporti 2030 · Assaereo · Assohandlers · Assocontrol · Federcatering · Fairo · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo. Sezione Handlers: Assohandlers · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo
Stipula e vigenza
Parte generale 7 febbraio 2025 (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027); Sezione Handlers 25 ottobre 2023 (parte normativa fino al 31 dicembre 2025, con rinnovo tacito)
Istituti trattati
Contratto a termine · Tetto di contingentamento · Proroghe e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
Fonte
Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023 (testo pubblicato da Assohandlers), artt. H1 e H7

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Handlers: 36 mesi per la successione di contratti (art. H7); 40 mesi con somministrazione
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Handlers: 25% degli stabili al 31 dicembre, in FTE (art. H7)
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità

Cosa prevede il CCNL del Trasporto Aereo per gli handlers

La Parte generale del CCNL del Trasporto Aereo del 7 febbraio 2025, efficace dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, fissa, «salve differenti previsioni contenute nelle Parti Specifiche», un tetto del 20% dell’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio per i contratti a termine e del 30% per la somma di contratti a termine e somministrazione (artt. 28 e 28 bis). La successione di contratti tra le stesse parti non può superare complessivamente 36 mesi; restano esclusi i rapporti stagionali (artt. 28 bis e 28 ter).

La Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023 (art. H7) contiene regole proprie:

  • tetto pari al 25% del personale a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, in Full Time Equivalent e come media mensile su base annua, riferito alla presenza regionale dell’azienda; superabile con accordi aziendali;
  • termine oltre i 12 e fino a 24 mesi solo in casi elencati, tra cui nuova commessa, gare o rinnovi di subconcessioni, scadenza di un contratto commerciale, internalizzazioni ed eventi straordinari, ciascuno entro il 15% del personale interessato;
  • contratti stagionali per le attività dell’allegato A del D.Lgs. 18/1999: fino a 6 mesi tra aprile e ottobre e 4 mesi nel resto dell’anno, senza limiti quantitativi se l’impresa non ricorre contemporaneamente alla somministrazione, altrimenti entro il 20%;
  • il diritto di precedenza si estingue decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto;
  • dal secondo contratto per le stesse mansioni il periodo di prova si considera già superato.

Per gli assunti a tempo indeterminato l’art. H1 fissa la prova in 6 mesi (livelli 1S e 1), 3 mesi (livelli 2A, 2B, 3, 4, 5 e 6) e 2 mesi (livelli 7, 8 e 9).

Fonte: CCNL Trasporto Aereo, Parte generale 7 febbraio 2025, artt. 28-28 ter (pp. 31-33); Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023, artt. H1 e H7 (pp. 6 e 20-23), testo pubblicato da Assohandlers. La parte normativa della Sezione Handlers produce effetti fino al 31 dicembre 2025, con rinnovo tacito di anno in anno.

Il tetto di contingentamento e le causali

Nei settori dei servizi la gestione dei contratti a termine ruota attorno a due vincoli che la legge fissa e il CCNL può modulare.

Il tetto di contingentamento

Il numero dei lavoratori assunti a termine non può superare, di norma, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale stabilita dal CCNL: per gli handlers l’art. H7 la porta al 25% del personale a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente, in Full Time Equivalent. Il superamento non comporta la conversione ma sanzioni amministrative.

Le causali

Per i primi 12 mesi il contratto a termine può essere acausale. Oltre i 12 mesi (e per rinnovi e proroghe che superano tale soglia) serve una causale: esigenze di sostituzione, ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure le causali individuate dal CCNL.

Proroghe, rinnovi e precedenza

Sono ammesse al massimo 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi; tra un contratto e l’altro vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni). Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — rinnovo oltre i 12 mesi senza causale
Tizio è assunto a termine per 8 mesi (acausale); l’azienda vuole rinnovarlo per altri 6. Poiché il rinnovo porta il rapporto oltre i 12 mesi complessivi, serve una causale valida (sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o una causale prevista dal CCNL). Senza causale, il rinnovo espone alla conversione a tempo indeterminato.
Caia — superato il tetto del 20%
L’azienda di Caia ha troppi contratti a termine rispetto agli stabili, oltre la soglia del CCNL. Il superamento del tetto di contingentamento non converte i contratti, ma comporta sanzioni amministrative a carico del datore. Per gli handlers la percentuale è il 25% (art. H7), superabile con accordi aziendali.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
Quanti contratti a termine può avere l’azienda?
Di norma non oltre il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale fissata dal CCNL. Il superamento comporta sanzioni amministrative, non la conversione dei contratti.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015) e all’art. H7 della Sezione Handlers del 25 ottobre 2023, da cui provengono causali, percentuali di contingentamento e regole sulla stagionalità riportate sopra.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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