Testo dell'articoloVigente
Durante la separazione, il matrimonio non è ancora sciolto: i coniugi restano legati da un vincolo che giustifica una tutela economica più ampia rispetto al divorzio. È l’assegno di mantenimento del coniuge, previsto dall’art. 156 del codice civile. Vediamo a chi spetta, come si calcola e perché è diverso dall’assegno divorzile.
A chi spetta
Il diritto al mantenimento spetta al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, quando non disponga di redditi propri adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. L’assegno è posto a carico dell’altro coniuge in relazione alle sue possibilità economiche. Se invece il coniuge richiedente ha redditi sufficienti, l’assegno non è dovuto.
Il riferimento al tenore di vita
Qui sta la differenza decisiva con il divorzio. Poiché nella separazione il vincolo coniugale persiste, il parametro del tenore di vita matrimoniale mantiene rilievo: l’assegno tende a evitare che la separazione determini, da sola, un peggioramento sensibile delle condizioni di vita del coniuge economicamente più debole. È un criterio che nel divorzio, dopo le Sezioni Unite del 2018, non vale più.
La differenza con l’assegno divorzile
Conviene fissare il punto: mantenimento nella separazione e assegno divorzile non sono la stessa cosa. Il primo guarda al tenore di vita matrimoniale; il secondo, dopo lo scioglimento del vincolo, ha funzione assistenziale e compensativa e prescinde dal tenore di vita. Per questo, passando dalla separazione al divorzio, l’importo può ridursi o, in certi casi, venire meno.
Mantenimento del coniuge e mantenimento dei figli
Sono due voci distinte. L’assegno per i figli segue i criteri dell’art. 337-ter del codice civile (proporzionalità ai redditi, esigenze dei figli) ed è dovuto a prescindere dall’addebito; l’assegno per il coniuge dipende invece dalla mancanza di redditi adeguati e dall’assenza di addebito. Anche se spesso vengono fissati insieme, rispondono a logiche diverse.
Revisione dell’assegno
L’assegno di mantenimento non è immutabile: può essere modificato o revocato se cambiano in modo rilevante le condizioni economiche delle parti – per esempio se chi lo riceve trova un lavoro stabile o se chi lo versa perde reddito. La modifica si chiede al giudice con un apposito procedimento di revisione.
Articoli di legge da consultare
- Art. 156 c.c.: effetti della separazione sui rapporti patrimoniali
- Art. 151 c.c.: separazione giudiziale e addebito
- Art. 5 L. 898/1970: assegno divorzile (confronto)
Domande frequenti
Nella separazione si guarda al tenore di vita?
Sì. Poiché il matrimonio non è ancora sciolto, l’assegno di mantenimento del coniuge nella separazione conserva il riferimento al tenore di vita goduto durante l’unione, a differenza dell’assegno divorzile.
Chi ha colpa della separazione ha diritto al mantenimento?
No. Il coniuge a cui la separazione è addebitata perde il diritto al mantenimento; gli resta soltanto l’eventuale assegno alimentare in caso di stato di bisogno.
Il mantenimento del coniuge è uguale a quello dei figli?
No, sono voci distinte. Quello per i figli segue la proporzionalità ai redditi ed è dovuto a prescindere dall’addebito; quello per il coniuge dipende dalla mancanza di redditi adeguati e dall’assenza di addebito.
Risorse correlate
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Vedi anche: Assegno all’ex coniuge deducibile, Quota del TFR all’ex coniuge dopo il divorzio, Mantenimento dei figli, Coniuge a carico e Detrazioni per carichi di famiglia.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nella separazione il matrimonio non è ancora sciolto: i coniugi restano legati da un vincolo che giustifica una tutela economica più ampia rispetto a quella del divorzio. È l'assegno di mantenimento del coniuge, previsto dall'art. 156 del codice civile. Comprendere a chi spetta, come si determina e perché è cosa diversa dall'assegno divorzile è decisivo, perché proprio il passaggio dalla separazione al divorzio può modificare in modo sensibile l'importo o farlo addirittura venire meno. È un istituto che vive di equilibri delicati tra solidarietà residua e responsabilità individuale.
A chi spetta il mantenimento
Il diritto al mantenimento spetta al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, quando non disponga di redditi propri adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. L'assegno è posto a carico dell'altro coniuge in proporzione alle sue possibilità economiche. Due elementi vanno dunque sempre presenti: l'assenza di addebito e l'inadeguatezza dei redditi del richiedente. Se il coniuge che chiede l'assegno dispone già di entrate sufficienti a mantenere quel tenore di vita, l'assegno non è dovuto, perché manca lo squilibrio che la norma intende riequilibrare. Non si tratta quindi di un automatismo legato alla separazione, ma di una valutazione concreta delle condizioni economiche delle parti.
Il riferimento al tenore di vita: la chiave di tutto
Qui sta la differenza decisiva rispetto al divorzio. Poiché nella separazione il vincolo coniugale persiste, il parametro del tenore di vita matrimoniale conserva pieno rilievo. L'assegno tende a evitare che la sola separazione determini un peggioramento sensibile delle condizioni di vita del coniuge economicamente più debole, salvaguardando un equilibrio che il matrimonio ancora in vita giustifica. È un criterio che, dopo l'evoluzione della giurisprudenza più recente, non vale più nel divorzio, dove l'assegno assume una funzione diversa. Tenere a mente questa distinzione è fondamentale: ciò che è dovuto nella separazione non necessariamente lo sarà, nella stessa misura, dopo lo scioglimento del matrimonio.
La differenza con l'assegno divorzile
Conviene fissare con nettezza il punto, perché la confusione è frequente: mantenimento nella separazione e assegno divorzile non sono la stessa cosa. Il primo guarda al tenore di vita matrimoniale, in coerenza con un vincolo non ancora sciolto. Il secondo, una volta cessato il matrimonio, ha funzione assistenziale e compensativa e prescinde dal tenore di vita: si valutano le condizioni economiche, il contributo dato alla famiglia e le prospettive reddituali. Da questa diversa impostazione discende una conseguenza pratica importante: passando dalla separazione al divorzio l'importo dell'assegno può ridursi o, in determinate situazioni, venire meno del tutto. Chi riceve il mantenimento non deve quindi dare per scontato che continuerà a percepire la stessa somma dopo il divorzio.
Mantenimento del coniuge e mantenimento dei figli
Sono due voci distinte, anche se spesso vengono fissate nello stesso provvedimento. L'assegno per i figli segue i criteri dell'art. 337-ter del codice civile, fondati sulla proporzionalità ai redditi dei genitori e sulle esigenze dei figli, ed è dovuto a prescindere dall'addebito: il figlio va mantenuto in ogni caso. L'assegno per il coniuge dipende invece dalla mancanza di redditi adeguati e dall'assenza di addebito. Confonderli porta a errori sia nel calcolo sia nelle aspettative: un genitore può non avere diritto al mantenimento per sé e averne invece l'obbligo per i figli, e viceversa. Distinguere le due voci aiuta a leggere correttamente il provvedimento e a contestarne, se del caso, solo la parte effettivamente discutibile.
Il ruolo dell'addebito
L'addebito della separazione incide direttamente sul diritto al mantenimento del coniuge. Il coniuge al quale la separazione viene addebitata, perché responsabile della crisi per violazione dei doveri coniugali, perde il diritto al mantenimento: gli resta soltanto l'eventuale assegno alimentare, dovuto in caso di stato di bisogno e commisurato alle necessità essenziali. È una conseguenza di rilievo, che spiega perché le questioni sull'addebito siano spesso al centro delle separazioni giudiziali: dietro la valutazione delle responsabilità si gioca anche un effetto economico concreto. Sui figli, invece, l'addebito non incide: il loro mantenimento resta dovuto in ogni caso.
La revisione dell'assegno
L'assegno di mantenimento non è scolpito nella pietra. Può essere modificato o revocato quando intervengano mutamenti rilevanti nelle condizioni economiche delle parti: per esempio se chi lo riceve trova un lavoro stabile e acquisisce redditi propri adeguati, oppure se chi lo versa perde reddito in modo significativo. La modifica non opera automaticamente: va chiesta al giudice con un apposito procedimento di revisione, in cui si dimostrano i fatti nuovi sopravvenuti. È importante saperlo, perché molti continuano a versare o a percepire somme ormai non più giustificate dalla situazione reale, semplicemente perché non hanno attivato la revisione. Documentare i cambiamenti e muoversi per tempo è il modo migliore per adeguare l'assegno alla realtà economica delle parti.
Come si determina concretamente l'importo
Stabilito che l'assegno spetta, resta il problema del quanto. La determinazione dell'importo non segue una formula matematica rigida, ma una valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti: i redditi di ciascun coniuge, il patrimonio, il tenore di vita goduto durante il matrimonio, le rispettive capacità di guadagno e l'eventuale assegnazione della casa familiare. Quest'ultimo elemento, in particolare, incide spesso sull'importo: l'assegnazione della casa coniugale al coniuge che vi resta con i figli rappresenta un vantaggio economico di cui il giudice tiene conto nel quantificare il contributo. Allo stesso modo, si valutano le concrete possibilità del coniuge richiedente di procurarsi un reddito adeguato, perché la tutela non è pensata per cristallizzare una condizione di inattività, ma per riequilibrare uno squilibrio reale. In pratica, due separazioni con redditi simili possono condurre a importi diversi a seconda della durata del matrimonio, della presenza di figli, dell'assegnazione della casa e delle prospettive lavorative di ciascuno. Per questo, nel valutare la congruità di un assegno, conviene guardare al quadro complessivo e non a un singolo dato, affidandosi a un professionista per una stima realistica nel proprio caso.
Casi pratici
Caso 1: il coniuge con addebito perde il mantenimento
Tizio e Caia si separano e al giudice viene chiesto l'addebito a carico di Caia per violazione dei doveri coniugali. Accertato l'addebito, Caia perde il diritto al mantenimento del coniuge: potrà al più contare sull'assegno alimentare se versasse in stato di bisogno. Sui figli, però, l'addebito non incide: il mantenimento per loro resta dovuto secondo la proporzionalità ai redditi dei genitori, indipendentemente dalle responsabilità nella crisi coniugale.
Caso 2: la revisione dopo il nuovo lavoro
Sempronio versa l'assegno di mantenimento all'ex moglie Caia, che all'epoca della separazione non lavorava. Dopo qualche tempo Caia trova un impiego stabile con un reddito adeguato. Sempronio, documentando il mutamento, chiede al giudice la revisione dell'assegno: poiché sono cambiate in modo rilevante le condizioni economiche di Caia, l'importo può essere ridotto o revocato. La modifica, però, non è automatica: occorre attivare l'apposito procedimento e provare i fatti nuovi.
Domande frequenti
Nella separazione si guarda al tenore di vita?
Sì. Poiché il matrimonio non è ancora sciolto, l'assegno di mantenimento del coniuge nella separazione conserva il riferimento al tenore di vita goduto durante l'unione, a differenza dell'assegno divorzile che segue criteri diversi.
Chi ha colpa della separazione ha diritto al mantenimento?
No. Il coniuge a cui la separazione è addebitata perde il diritto al mantenimento. Gli resta soltanto l'eventuale assegno alimentare, dovuto in caso di stato di bisogno e limitato alle necessità essenziali.
Il mantenimento del coniuge è uguale a quello dei figli?
No, sono voci distinte. Quello per i figli segue la proporzionalità ai redditi ed è dovuto a prescindere dall'addebito; quello per il coniuge dipende dalla mancanza di redditi adeguati e dall'assenza di addebito.
L'assegno di mantenimento può cambiare nel tempo?
Sì. Può essere modificato o revocato se mutano in modo rilevante le condizioni economiche delle parti, ad esempio se chi lo riceve trova un lavoro stabile o chi lo versa perde reddito. La modifica si chiede al giudice.
Spetta il mantenimento se ho già un reddito adeguato?
In linea generale no. L'assegno presuppone l'inadeguatezza dei redditi propri rispetto al tenore di vita matrimoniale. Se il coniuge richiedente dispone di entrate sufficienti, manca lo squilibrio che la norma intende riequilibrare.