Durante la separazione, il matrimonio non è ancora sciolto: i coniugi restano legati da un vincolo che giustifica una tutela economica più ampia rispetto al divorzio. È l’assegno di mantenimento del coniuge, previsto dall’art. 156 del codice civile. Vediamo a chi spetta, come si calcola e perché è diverso dall’assegno divorzile.
A chi spetta
Il diritto al mantenimento spetta al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, quando non disponga di redditi propri adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. L’assegno è posto a carico dell’altro coniuge in relazione alle sue possibilità economiche. Se invece il coniuge richiedente ha redditi sufficienti, l’assegno non è dovuto.
Il riferimento al tenore di vita
Qui sta la differenza decisiva con il divorzio. Poiché nella separazione il vincolo coniugale persiste, il parametro del tenore di vita matrimoniale mantiene rilievo: l’assegno tende a evitare che la separazione determini, da sola, un peggioramento sensibile delle condizioni di vita del coniuge economicamente più debole. È un criterio che nel divorzio, dopo le Sezioni Unite del 2018, non vale più.
La differenza con l’assegno divorzile
Conviene fissare il punto: mantenimento nella separazione e assegno divorzile non sono la stessa cosa. Il primo guarda al tenore di vita matrimoniale; il secondo, dopo lo scioglimento del vincolo, ha funzione assistenziale e compensativa e prescinde dal tenore di vita. Per questo, passando dalla separazione al divorzio, l’importo può ridursi o, in certi casi, venire meno.
Mantenimento del coniuge e mantenimento dei figli
Sono due voci distinte. L’assegno per i figli segue i criteri dell’art. 337-ter del codice civile (proporzionalità ai redditi, esigenze dei figli) ed è dovuto a prescindere dall’addebito; l’assegno per il coniuge dipende invece dalla mancanza di redditi adeguati e dall’assenza di addebito. Anche se spesso vengono fissati insieme, rispondono a logiche diverse.
Revisione dell’assegno
L’assegno di mantenimento non è immutabile: può essere modificato o revocato se cambiano in modo rilevante le condizioni economiche delle parti — per esempio se chi lo riceve trova un lavoro stabile o se chi lo versa perde reddito. La modifica si chiede al giudice con un apposito procedimento di revisione.
Articoli di legge da consultare
- Art. 156 c.c.: effetti della separazione sui rapporti patrimoniali
- Art. 151 c.c.: separazione giudiziale e addebito
- Art. 5 L. 898/1970: assegno divorzile (confronto)
Domande frequenti
Nella separazione si guarda al tenore di vita?
Sì. Poiché il matrimonio non è ancora sciolto, l’assegno di mantenimento del coniuge nella separazione conserva il riferimento al tenore di vita goduto durante l’unione, a differenza dell’assegno divorzile.
Chi ha colpa della separazione ha diritto al mantenimento?
No. Il coniuge a cui la separazione è addebitata perde il diritto al mantenimento; gli resta soltanto l’eventuale assegno alimentare in caso di stato di bisogno.
Il mantenimento del coniuge è uguale a quello dei figli?
No, sono voci distinte. Quello per i figli segue la proporzionalità ai redditi ed è dovuto a prescindere dall’addebito; quello per il coniuge dipende dalla mancanza di redditi adeguati e dall’assenza di addebito.
Risorse correlate
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.