Testo dell'articoloVigente
Art. 9-bis L. 184/1983 – Registro locale dei minori collocati
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1.
Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario è istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, in comunità di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.
2.
Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, la cancelleria annota: a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, specificando se il provvedimento medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge ovvero ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile, e indicando la famiglia affidataria ovvero la comunità di tipo familiare o l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, presso cui è avvenuto il collocamento del minore, non appena comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione; b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore; c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con l'indicazione della motivazione; d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari; e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore; f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.
3.
La cancelleria è responsabile della tenuta del registro di cui al presente articolo.
4.
Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i tribunali di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera a).
5.
Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 1 nonché quelle di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati previsti dal presente articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 9-bis D.Lgs. 209/2005 — (Trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza)
- Art. 9-bis L. 91/1992
- Art. 9-bis C.d.S.: Organizzazione di competizioni non autorizzat
- Art. 9-bis L. 898/1970 — Assegno a carico dell'eredita' post divorzio
- Art. 9 bis TUE - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
- Art. 9 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)
Commento
Il registro locale per il monitoraggio dei collocamenti. L'articolo 9-bis istituisce un secondo livello di monitoraggio, locale, che si affianca al registro nazionale previsto dall'art. 5-ter. Il registro è tenuto presso ogni tribunale per i minorenni e ogni tribunale ordinario, ed è affidato alla cura della cancelleria.
Il contenuto del registro è strutturato per capitoli individuali: per ogni minore collocato vengono annotati gli estremi di tutti i provvedimenti rilevanti — dal collocamento iniziale alle modifiche, dalle autorizzazioni agli incontri con i familiari fino agli eventuali interventi della forza pubblica. Viene altresì annotata l'eventuale qualificazione del minore come «portatore di bisogni speciali», elemento rilevante per l'individuazione delle risorse di accoglienza più adeguate.
Il meccanismo di raccordo con il livello centrale è garantito dalla trasmissione trimestrale al Dipartimento per la giustizia minorile dei dati numerici — non nominativi — relativi ai nuovi provvedimenti di collocamento. Questo flusso informativo consente di monitorare i fenomeni di disagio sociale anche in relazione a specifici contesti territoriali. Le regole operative saranno stabilite con decreto ministeriale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, sentito il Garante.
Casi pratici
Caso 1: Annotazione di un provvedimento di collocamento protetto
Il tribunale per i minorenni dispone la collocazione protetta del minore Caio in una struttura di accoglienza, con autorizzazione a incontri supervisionati con i genitori. La cancelleria provvede ad annotare nel registro il provvedimento di collocazione protetta, gli estremi dell'autorizzazione agli incontri e, successivamente, ogni modifica o revoca del collocamento.
Domande frequenti
In ogni tribunale c'è un registro dei minori collocati?
Sì. L'art. 9-bis istituisce il registro presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario; la sua tenuta è affidata alla cancelleria.
Cosa viene annotato nel registro per ogni minore?
Il provvedimento di collocamento, le eventuali collocazioni protette, gli interventi della forza pubblica, le autorizzazioni agli incontri con i familiari, le revoche o modifiche e l'eventuale qualificazione come portatore di bisogni speciali.
I dati del registro sono trasmessi ad altri enti?
Sì, ma solo dati numerici e non nominativi. I tribunali comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile i dati sulle richieste e i provvedimenti di collocamento.
Chi approva le regole di funzionamento del registro locale?
Un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Vedi anche