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La guida
CCNL Spettacolo dal Vivo: apprendistato e contratti formativi
Il settore dello spettacolo dal vivo offre percorsi di ingresso nel lavoro attraverso l’apprendistato professionalizzante (per le figure tecnico-amministrative) e la figura dell’allievo artista (per i profili artistici). Questa guida illustra le differenze, le regole retributive e gli obblighi di formazione.
Il CCNL ammette l’apprendistato professionalizzante per le figure tecnico-amministrative (D.Lgs. 81/2015), Nel CCNL degli scritturati dei teatri (art. 4) l’apprendista tecnico è pagato il 70% del minimo giornaliero del livello per i primi 60 giorni di lavoro, l’80% dal 61° al 120° e il 90% dal 121° fino alla qualifica; l’apprendistato dura al massimo 300 giornate lavorate (o 180 negli ultimi 24 mesi) e mai più di 3 anni. L’allievo attore è una figura distinta: resta allievo fino a 100 giornate di lavoro se diplomato in una scuola qualificata, 300 (o 180 negli ultimi 2 anni) se non lo è. Al termine dell’apprendistato senza recesso, il rapporto diventa a tempo indeterminato.
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L’apprendistato professionalizzante nel settore teatrale
Il D.Lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro) disciplina tre tipologie di apprendistato. Per il settore dello spettacolo la più rilevante è quella professionalizzante (art. 44), che consente di assumere giovani dai 18 ai 29 anni (dai 17 con una qualifica professionale) per farli formare e acquisire una qualifica professionale mediante l’affiancamento di un tutor aziendale.
Nel CCNL Spettacolo dal Vivo, l’apprendistato professionalizzante si applica principalmente a:
- Tecnici di palcoscenico (macchinisti, elettricisti, fonici) in ingresso.
- Figure amministrative e di biglietteria.
- Personale di sala e di backstage.
L’apprendistato non è utilizzabile per le figure artistiche (attori, danzatori, cantanti lirici, musicisti), per le quali il settore ha sviluppato figure contrattuali specifiche come l’allievo artista.
Tabella riepilogativa – Apprendistato professionalizzante nel settore spettacolo
| Voce | Regola |
|---|---|
| Età | 18-29 anni (17 con qualifica professionale) |
| Durata | Non oltre 300 giornate lavorate, oppure 180 negli ultimi 24 mesi; mai oltre 3 anni |
| Retribuzione | 70% del minimo giornaliero del livello per i primi 60 giorni; 80% dal 61° al 120°; 90% dal 121° alla qualifica |
| Formazione | 120 ore con la sola scuola dell’obbligo; 100 ore con qualifica, diploma o laurea |
| Periodo di prova | 20 giornate lavorate, prorogabili d’intesa di altre 20 |
| Limite numerico | Apprendisti tecnici in aggiunta agli organici fino al 15% del personale tecnico |
Fonte: art. 4 del CCNL 19 aprile 2018 degli scritturati dei teatri, ancora applicato in attesa del rinnovo. Per i dipendenti dei teatri e delle fondazioni lirico-sinfoniche non abbiamo trovato le regole sull’apprendistato in un testo pubblicato in forma aperta. Alla fine dell’apprendistato, se nessuna delle parti recede con il preavviso dell’art. 2118 c.c., il rapporto prosegue a tempo indeterminato (art. 42 c. 4 d.lgs. 81/2015).
L’allievo artista: la via di ingresso al lavoro artistico
Nel settore dello spettacolo dal vivo esiste una figura contrattuale specifica per i giovani artisti in formazione: l’allievo artista. Questa figura non è un apprendista nel senso tecnico del D.Lgs. 81/2015, ma un artista scritturato con compenso minimo ridotto rispetto all’artista professionista.
Le caratteristiche principali:
- Viene scritturato con contratto a termine per singola produzione o stagione.
- Il CCNL degli scritturati ha un minimo di compenso giornaliero proprio per l’allievo attore e per l’allievo tecnico (tabella dell’art. 31), inferiore a quello dell’attore e del tecnico.
- La qualifica di allievo attore cessa quando si raggiungono 100 giornate di lavoro in cinema, teatro, radio e televisione per chi ha il diploma di una scuola qualificata, oppure 300 giornate (o 180 negli ultimi 2 anni) per chi non lo ha (art. 4). Per i tecnici la qualifica di allievo non può superare 3 anni.
- Il teatro può scritturare allievi attori in proporzione ai ruoli: 1 fino a 9 ruoli, fino a 5 oltre i 25 ruoli.
- I contributi previdenziali sono versati al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS-INPS, ex-ENPALS) già dalla prima giornata di scrittura.
Obblighi di formazione nell’apprendistato
Il D.Lgs. 81/2015 impone per l’apprendistato professionalizzante un monte ore minimo di formazione. Il piano formativo individuale (PFI), allegato al contratto di apprendistato, definisce:
- Le competenze da acquisire al termine dell’apprendistato (in coerenza con la qualifica di destinazione).
- Il contenuto della formazione (tecnica, normativa sulla sicurezza, regolamento di palcoscenico, ecc.).
- Il nominativo del tutor aziendale responsabile dell’affiancamento.
La mancata erogazione della formazione obbligatoria è sanzionata dalla legge e può comportare la requalificazione del contratto di apprendistato come contratto a tempo indeterminato ordinario.
Agevolazioni per il datore e incentivi
L’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante offre al datore di lavoro significative agevolazioni:
- Contribuzione previdenziale ridotta: il datore versa aliquote contributive inferiori rispetto al contratto ordinario, per tutta la durata dell’apprendistato.
- Incentivi INPS: per la conferma dell’apprendista a tempo indeterminato al termine del periodo, il CCNL e la legge prevedono ulteriori agevolazioni.
- Esclusione dal computo organico: l’apprendista non è conteggiato nell’organico dell’impresa per alcune soglie dimensionali rilevanti (es. accesso alla CIGS).
Casi pratici
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Domande frequenti
Il CCNL Spettacolo dal Vivo prevede l’apprendistato?
Quanto guadagna un apprendista nel settore spettacolo?
Cosa è l’allievo artista e come si distingue dall’apprendista?
Qual è la durata massima dell’apprendistato professionalizzante nel settore spettacolo?
L’apprendistato può essere interrotto?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.