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La guida
Ferie, permessi e ROL nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Guida completa alle ferie annue, ai permessi retribuiti e alla nuova banca ore solidale nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: diritti, maturazione, monetizzazione e novità del rinnovo 2024.
Il CCNL Tessile Moda Artigianato garantisce 4 settimane di ferie annue retribuite per ogni anno di servizio. Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto la banca ore solidale, che consente la cessione volontaria di ferie e permessi tra colleghi per esigenze familiari gravi. Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa di ferie e permessi
| Istituto | Misura | Fonte |
|---|---|---|
| Ferie annue | 4 settimane (20 giorni lavorativi su 5 giorni/sett.) | CCNL + D.Lgs. n. 66/2003 |
| Godimento minimo garantito | 2 settimane consecutive nel corso dell’anno | D.Lgs. n. 66/2003 (legge) |
| Assemblea sindacale retribuita | 10 ore annue | CCNL |
| Permessi per lutto (coniuge, figli, genitori) | 3 giorni lavorativi retribuiti | CCNL |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario retribuiti | Legge + CCNL |
| Banca ore solidale | Cessione volontaria ferie/permessi tra colleghi | CCNL – rinnovo luglio 2024 |
| Ferie maturate pro-rata | 1/12 delle ferie annue per ogni mese o frazione ≥ 15 giorni | Principio generale |
Nota: Le 4 settimane di ferie si traducono in 20 giorni lavorativi per i lavoratori con orario su 5 giorni, o in 24 giorni per chi lavora su 6 giorni. Le ferie maturano dall’inizio del rapporto, incluso il periodo di prova.
Le ferie annue: maturazione e fruizione
Il diritto a 4 settimane di ferie retribuite è garantito dal CCNL in linea con il minimo inderogabile del D.Lgs. n. 66/2003 (art. 10), che prevede 4 settimane annue con un minimo di 2 settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione. Le ferie maturano proporzionalmente per i periodi di servizio inferiori all’anno, calcolando 1/12 delle ferie per ogni mese intero o frazione uguale o superiore a 15 giorni.
Durante le ferie il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione normale (minimo tabellare più scatti di anzianità e indennità contrattuali fissi), escludendo le voci variabili come lo straordinario e le maggiorazioni contingenti.
Il periodo di ferie deve essere programmato dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze produttive e degli interessi del lavoratore. In mancanza di accordo, il datore decide la collocazione nel rispetto del minimo legale di 2 settimane consecutive.
Monetizzazione delle ferie: quando è possibile
Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto, nemmeno su accordo tra le parti, ad eccezione della quota eccedente il minimo inderogabile di legge (2 settimane). Il divieto è posto dal D.Lgs. n. 66/2003 a tutela del diritto al riposo del lavoratore e non è derogabile dalla contrattazione collettiva.
Solo alla cessazione del rapporto di lavoro è corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, calcolata sulla retribuzione giornaliera (minimo mensile diviso 26 per i lavoratori con orario su 6 giorni, diviso 22 per quelli su 5 giorni).
La banca ore solidale: la novità del 2024
Una delle novità più significative del rinnovo del 16 luglio 2024 è l’introduzione della banca ore solidale. Questo istituto consente ai lavoratori di cedere volontariamente le proprie ore di ferie e permessi retribuiti a un collega in situazione di grave necessità familiare (ad esempio: assistenza a un familiare non autosufficiente, figlio gravemente malato, situazione di emergenza familiare documentata).
Le caratteristiche della banca ore solidale:
- La cessione è volontaria e anonima: nessun lavoratore può essere obbligato a cedere.
- Non è prevista alcuna corresponsione economica tra cedente e cessionario.
- Le ore cedute sono portate a un fondo aziendale e assegnate al lavoratore beneficiario su sua richiesta motivata.
- Le modalità operative sono definite a livello aziendale, nel rispetto delle linee guida CCNL.
Permessi per lutto, matrimonio e festività soppresse
Il CCNL Tessile e Moda Artigianato prevede specifici permessi retribuiti per eventi personali:
- Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per la morte del coniuge, dei figli o dei genitori (parenti di primo grado).
- Matrimonio: 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito (c.d. «settimana di nozze» estesa), da fruire in corrispondenza dell’evento.
- Donazione sangue: giornata retribuita ai sensi della L. n. 584/1967.
- Festività soppresse (ex ROL): le festività civili soppresse dalla L. n. 54/1977 generano permessi retribuiti aggiuntivi (di norma 4 giorni annui); le modalità di fruizione sono definite dal CCNL e dagli accordi aziendali.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
Le ferie possono essere monetizzate?
Cos’è la banca ore solidale introdotta nel 2024?
Quanti giorni di permesso per lutto?
Le ferie si perdono se non vengono fruite entro l’anno?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.