Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Energia e Petrolio

Orario di lavoro, turni e straordinari nel CCNL Energia e Petrolio

Il settore energia e petrolio è caratterizzato da impianti che non si fermano mai: raffinerie, depositi, pozzi estrattivi. Il CCNL disciplina due regimi di orario — giornaliero e a turni — con specifiche regole sul ciclo continuo, sullo straordinario e sulle indennità connesse.

In sintesi

I giornalieri lavorano 37 ore e 40 minuti a settimana su 5 giorni. I turnisti a ciclo continuo (raffinerie, impianti 24/24) svolgono 231 giornate da 8 ore l’anno. Lo straordinario è maggiorato dal 10% (diurno feriale) all’85% (notturno festivo). Il 24 e il 31 dicembre sono giornate di riposo intero dal rinnovo 2025.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
16 aprile 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Novità 2025
Giornate annue turnisti ridotte da 231,5 a 231; 24 e 31 dicembre riposo intero

Tabella riepilogativa

Regime orario per tipologia di lavoratore — CCNL Energia e Petrolio
Tipologia Ore/settimana o giornate/anno Distribuzione Divisore orario
Lavoratori giornalieri 37 ore 40 min/settimana 5 giorni; sabato non lavorativo 174,5 ore/mese
Turnisti ciclo continuo 24/24 (raffinerie, E&P) 231 giornate × 8 ore = 1.848 ore/anno Turni rotanti: mattino, pomeriggio, notte 174,5 ore/mese
Turnisti tipo B (attività non ciclo continuo) 245,5 giornate/anno Turni diurni con alcune coperture notturne 174,5 ore/mese
Logistica (distribuzione carburanti) 1.952 ore/anno su 244 giornate Turni da 4 a 12 ore 174,5 ore/mese

Il rinnovo 2025-2027 ha ridotto le giornate annue dei turnisti ciclo continuo da 231,5 a 231, con beneficio di mezza giornata aggiuntiva di riposo per i lavoratori interessati.

Il ciclo continuo: specificità di raffinerie e impianti E&P

Il ciclo continuo riguarda gli impianti che operano ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza possibilità di interruzione per ragioni tecniche o di sicurezza (raffinerie, impianti di stoccaggio di carburanti, piattaforme di estrazione offshore, impianti GPL). Per questi lavoratori il contratto prevede:

  • Rotazione obbligatoria su tre turni (mattino, pomeriggio, notte) con cadenza definita dall’organizzazione aziendale e comunicata con congruo preavviso alla RSU.
  • 231 giornate lavorative annue (comprensive delle ferie), ciascuna di 8 ore. Le restanti giornate dell’anno sono di riposo, compensando il lavoro domenicale e notturno.
  • Indennità di turno: il CCNL riconosce una quota di maggiorazione per ogni ora lavorata in turno notturno (dalle 22:00 alle 06:00).
  • Flessibilità aziendale: su accordo con la RSU è possibile portare le giornate fino a 244/anno con corrispondente adeguamento salariale.

Maggiorazioni per lavoro straordinario

Il lavoro straordinario va autorizzato e compensato con una maggiorazione calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale mensile, ottenuta dividendo la RGM per 174,5.

Percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario — CCNL Energia e Petrolio
Tipo di prestazione Maggiorazione
Straordinario diurno feriale (37h40’–39h settimanali) +10%
Straordinario diurno feriale (oltre 39h settimanali) +25%
Lavoro domenicale diurno +55%
Lavoro notturno feriale (22:00–06:00) +65%
Lavoro domenicale notturno +75%
Lavoro festivo notturno +85%

Le percentuali si applicano alla quota oraria della RGM (RGM ÷ 174,5). La RGM comprende il minimo tabellare, l’EDR IPCA, gli scatti di anzianità e le indennità fisse continuative.

Novità del rinnovo 2025: il 24 e il 31 dicembre

Il rinnovo del 16 aprile 2025 ha convertito il 24 dicembre e il 31 dicembre in giornate di riposo intero per tutti i lavoratori. In precedenza, in base alla prassi del settore, queste giornate erano solo parzialmente libere (pomeriggio). L’impatto è rilevante per i turnisti degli impianti a ciclo continuo, per i quali le aziende devono gestire la copertura con personale in straordinario o con rotazioni alternative, concordate con la RSU.

Flessibilità dell’orario e accordi aziendali

Il CCNL prevede che le modifiche all’organizzazione dei turni debbano essere comunicate alla RSU con almeno 3 giorni di preavviso (salvo emergenze). Le aziende possono attivare regimi di flessibilità (es. banca ore, orari multiperiodali) attraverso accordi di secondo livello, nel rispetto del monte ore annuo contrattuale. Eventuali superamenti del monte ore programmato configurano straordinario con le relative maggiorazioni.

Casi pratici

Tizio — Operatore di raffineria in turno notturno festivo
Tizio lavora al livello 4/4 in una raffineria. La sua RGM al 1° gennaio 2026 è circa 2.647 € (TEM 2.596,61 € + EDR 51 €). La quota oraria è 2.647 ÷ 174,5 = 15,17 €. Il 6 gennaio (festivo) lavora il turno di notte. La maggiorazione è l’85%: ogni ora vale 15,17 × 1,85 = 28,06 €. Per 8 ore di turno festivo notturno percepisce circa 224 € lordi in aggiunta alla normale retribuzione mensile.
Caia — Impiegata giornaliera, straordinario diurno
Caia è impiegata di concetto al livello 3/4, regime giornaliero. In una settimana particolarmente intensa lavora 41 ore. Le prime 37h40′ sono retribuite normalmente. Le ore tra 37h40′ e 39h (1h20′) ricevono il 10% di maggiorazione; le ore da 39h a 41h (2h) ricevono il 25%. Con una RGM di circa 2.995 € (TEM 2.938,31 + EDR 57,71) la quota oraria è 17,17 €. Lo straordinario aggiuntivo vale circa 23 € per la fascia 10% e 34 € per la fascia 25%.
Sempronio — Autista cisternista ADR, turno domenicale diurno
Sempronio lavora nella distribuzione carburanti, livello 5/4. Il suo turno domenicale diurno è retribuito con il 55% di maggiorazione. Con RGM di circa 2.322 € (TEM 2.277,08 + EDR 44,73) la quota oraria è 13,31 €. Per 8 ore di domenica diurna percepisce 13,31 × 1,55 × 8 = 165 € circa, in aggiunta alla retribuzione della giornata.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore lavora a settimana un dipendente del settore energia e petrolio?
I lavoratori giornalieri lavorano 37 ore e 40 minuti a settimana su 5 giorni. Il sabato non è giornata lavorativa. I turnisti a ciclo continuo hanno un monte ore annuo di 1.848 ore (231 giornate × 8 ore).
Come funziona il ciclo continuo nelle raffinerie?
Gli impianti a ciclo continuo operano 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. I lavoratori ruotano su tre turni di 8 ore (mattino, pomeriggio, notte). Il CCNL prevede 231 giornate lavorative annue, con specifiche indennità di turno notturno e festivo.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario notturno festivo?
Lo straordinario notturno festivo è maggiorato dell’85% sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. È la maggiorazione più alta prevista dal CCNL Energia e Petrolio.
Come si calcola la paga oraria per lo straordinario?
La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione globale mensile per 174,5. Su questa quota si applica la percentuale di maggiorazione (10%, 25%, 55%, 65%, 75%, 85%) a seconda della tipologia di prestazione.
Il 24 e il 31 dicembre sono lavorativi nel CCNL Energia e Petrolio?
No, dal rinnovo del 16 aprile 2025 il 24 e il 31 dicembre sono giornate di riposo intero per tutti i lavoratori. L’eventuale lavoro in tali giornate rientra nelle regole dello straordinario festivo.
Esistono indennità specifiche per i turnisti con lunga anzianità?
Sì, il CCNL prevede un’indennità personale fissa per i lavoratori con lunga anzianità in turni, calcolata sulla media delle indennità di turno degli ultimi tre anni. Viene mantenuta in caso di uscita dai turni per avanzamento o riorganizzazione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025 (vigenza 2025-2027). Per la disciplina dettagliata dei turni e delle indennità fare riferimento al testo contrattuale completo disponibile tramite Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil o Confindustria Energia. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il settore energia e petrolio vive di impianti che non si fermano: il CCNL distingue il regime giornaliero da quello a turni a ciclo continuo.
  • Il lavoro giornaliero si svolge su base settimanale ridotta; i turnisti a ciclo continuo operano su un monte annuo di giornate.
  • Lo straordinario è lavoro oltre l’orario contrattuale, retribuito con maggiorazioni crescenti dal diurno feriale al notturno festivo.
  • I limiti del D.Lgs. 66/2003 — durata massima, riposo di 11 ore e riposo settimanale — valgono come cornice inderogabile.
  • Dal rinnovo recente sono migliorate alcune giornate di riposo, come il 24 e il 31 dicembre.
  • Percentuali di maggiorazione e divisori orari vanno letti nel CCNL vigente, non in cifre fisse.
Indice dei contenuti

Raffinerie, depositi e impianti estrattivi non possono fermarsi: l’organizzazione del lavoro nel settore energia e petrolio ruota attorno a questa esigenza di continuità. Il CCNL costruisce di conseguenza due regimi di orario — il lavoro giornaliero e il lavoro a turni a ciclo continuo — con regole proprie su distribuzione dell’orario, straordinario e indennità connesse. Il tutto entro la cornice inderogabile del D.Lgs. 66/2003, che fissa i limiti di legge a tutela della salute e della sicurezza, in un comparto dove la stanchezza dell’operatore può tradursi in rischio.

I due regimi di orario

Il CCNL distingue nettamente i lavoratori giornalieri dai turnisti. I giornalieri seguono un orario settimanale ripartito su cinque giorni, con il sabato di norma non lavorativo. I turnisti a ciclo continuo, invece, presidiano gli impianti 24 ore su 24 e sono organizzati su un monte annuo di giornate lavorative, perché la rotazione su tre turni rende più sensato ragionare in giornate-anno che in ore-settimana fisse. La scelta del regime dipende dalla mansione e dalla collocazione nell’impianto, e determina divisori e maggiorazioni differenti.

Il lavoro a ciclo continuo

Il ciclo continuo è il cuore organizzativo del settore: la produzione non si interrompe e gli operatori si avvicendano su turni che coprono notte, festivi e fine settimana. Questo comporta un disagio strutturale, compensato da indennità di turno e da maggiorazioni specifiche. Il numero di giornate annue del turnista è calibrato per tenere conto dei maggiori carichi e per garantire un’equa distribuzione dei riposi. I rinnovi possono intervenire su questo monte, come accaduto di recente con la riduzione e con il riconoscimento di alcune giornate festive come riposo intero.

Lo straordinario e le maggiorazioni

Lo straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale ordinario. Il CCNL lo retribuisce con maggiorazioni crescenti in base alla collocazione: più contenute per lo straordinario diurno feriale, più elevate per il notturno e per il festivo, fino alle percentuali massime per il lavoro notturno svolto in giorno festivo. La logica è compensare in misura proporzionale il disagio. Le percentuali esatte e le condizioni di ricorso allo straordinario — che resta istituto eccezionale — si leggono nel CCNL vigente.

I limiti inderogabili del D.Lgs. 66/2003

Qualunque sia il regime, valgono i limiti del D.Lgs. 66/2003: la durata media settimanale, comprensiva di straordinario, non può superare le quarantotto ore su un periodo di riferimento; spettano undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro e un riposo settimanale di norma di ventiquattro ore. Nel ciclo continuo questi vincoli condizionano la costruzione dei turni: il contratto può introdurre condizioni di miglior favore, ma non comprimere le tutele minime di legge, poste a presidio della salute degli operatori.

Le novità dei rinnovi recenti

I rinnovi più recenti hanno migliorato alcuni aspetti dell’orario: la riduzione del monte annuo di giornate per i turnisti e il riconoscimento del 24 e del 31 dicembre come giornate di riposo intero. Sono interventi che incidono sull’equilibrio vita-lavoro in un settore tradizionalmente gravoso. La direzione è quella di un’attenuazione del disagio, coerente con la valorizzazione del tempo di riposo che attraversa l’evoluzione recente del diritto del lavoro, anche di matrice europea.

Come leggere orario e maggiorazioni

Per il lavoratore conviene verificare il regime applicato (giornaliero o a turni), il divisore orario usato per calcolare le maggiorazioni e la corretta classificazione dello straordinario per fascia. Un’ora notturna festiva deve essere pagata con la maggiorazione massima prevista, non con quella diurna feriale. Vanno inoltre controllati il rispetto dei riposi minimi e l’effettivo riconoscimento delle giornate di riposo migliorate dai rinnovi. Percentuali e divisori esatti si leggono nelle tabelle del CCNL Energia e Petrolio vigente.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra giornalieri e turnisti?

I giornalieri seguono un orario settimanale su cinque giorni; i turnisti a ciclo continuo presidiano l’impianto 24 ore su 24 e sono organizzati su un monte annuo di giornate, con divisori e maggiorazioni propri.

Come viene pagato lo straordinario?

Con maggiorazioni crescenti: più basse per il diurno feriale, più alte per notturno e festivo, fino al massimo per il notturno festivo. Le percentuali esatte sono nel CCNL vigente.

Quali limiti di orario non possono essere superati?

Quelli del D.Lgs. 66/2003: durata media settimanale entro 48 ore su un periodo di riferimento, 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 e il riposo settimanale. Il CCNL può solo migliorarli.

Il 24 e il 31 dicembre sono lavorativi?

Dai rinnovi recenti sono riconosciuti come giornate di riposo intero per i turnisti, nell’ambito del miglioramento dell’equilibrio vita-lavoro previsto dal CCNL.

Dove trovo le percentuali di maggiorazione?

Nelle tabelle del CCNL Energia e Petrolio vigente, che fissano percentuali e divisori orari. Cambiano con i rinnovi e vanno lette nella versione in vigore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.