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La guida
Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Aeroportuali e Handling
Guida pratica alle tutele per i lavoratori e le lavoratrici del settore aeroportuale in occasione di nascita, adozione o affidamento: congedo di maternità, paternità obbligatoria, congedi parentali e novità del rinnovo 2025 sulla conciliazione vita-lavoro.
Il CCNL Trasporto Aereo si integra con il D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità) e il D.Lgs. 105/2022. Il congedo di maternità obbligatorio è di 5 mesi con indennità INPS all’80%, che per le dipendenti handling l’azienda integra fino al 100% della retribuzione mensile di fatto (art. H33). Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni al 100%. Il rinnovo 2025 ha rafforzato la conciliazione vita-lavoro, il diritto alla disconnessione e le tutele per le vittime di violenza di genere (congedo di 3 mesi fruibile a ore o a giorni in 3 anni).
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Tabella riepilogativa: congedi e indennità
| Tipo di congedo | Durata | Indennità | Erogatore |
|---|---|---|---|
| Maternità obbligatoria | 5 mesi | 80% retribuzione media giornaliera | INPS + integrazione dell’azienda fino al 100% negli handlers (art. H33) |
| Paternità obbligatoria | 10 giorni lavorativi | 100% retribuzione | INPS |
| Congedo parentale (facoltativo) | Fino a 6 mesi per genitore | 30% (60% per i primi 3 mesi) | INPS |
| Riposi giornalieri (allattamento) | 2 ore/giorno nel primo anno | Retribuiti al 100% | INPS |
| Congedo per malattia del figlio | Illimitato (0-3 anni) / 10 gg lavorativi/anno (3-14 anni) | Non retribuito / 30% (0-3 anni) | INPS |
| Violenza di genere (art. 24 D.Lgs. 80/2015) | 3 mesi, a ore o a giorni in 3 anni | Indennità del congedo previsto dalla legge | INPS |
Le percentuali INPS e le durate dei congedi parentali sono stabilite dalla legge (D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 105/2022) e possono essere migliorate dal CCNL e dalla contrattazione aziendale. Verificare eventuali integrazioni previste dall’accordo aziendale applicato.
Congedo di maternità: regole base e specificità aeroportuali
Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi e può essere fruito nelle seguenti modalità: (a) 2 mesi prima del parto e 3 dopo; (b) 1 mese prima e 4 dopo, se il medico certifica che il lavoro non è pregiudizievole. L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 4 settimane/mese. Per le dipendenti delle aziende di handling l’art. H33 della parte specifica del 25 ottobre 2023 prevede un’integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione mensile di fatto, riconosciuta anche ai fini della contribuzione al fondo Prevaer per le iscritte.
Nel settore aeroportuale è particolarmente rilevante il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in gravidanza: dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino, la lavoratrice non può essere adibita a turni notturni (art. 53 D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarla al turno diurno; se questo non è tecnicamente possibile, deve sospenderla dal lavoro con pagamento dell’indennità INPS. La stessa tutela si applica alle lavoratrici che allattano fino al compimento di 7 mesi del figlio, salvo rinuncia.
Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno del figlio (art. 54 D.Lgs. 151/2001). La violazione è sanzionata con la nullità del licenziamento e il diritto alla reintegrazione.
Congedo di paternità obbligatorio
Il congedo di paternità obbligatorio è attualmente di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), da fruire nel periodo che va dai 2 mesi precedenti ai 5 mesi successivi al parto, anche non consecutivamente (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). L’indennità è al 100% della retribuzione, a carico INPS. Il padre lavoratore deve comunicare al datore con almeno 5 giorni di anticipo le date di fruizione.
Il rinnovo della Parte Generale del 7 febbraio 2025 ha aggiornato le disposizioni per allinearle alle evoluzioni normative del D.Lgs. 105/2022 (recepimento della Direttiva UE work-life balance) e ha chiarito le modalità di coordinamento tra congedo di paternità e congedo parentale.
Conciliazione vita-lavoro: le novità del rinnovo 2025
Il rinnovo della Parte Generale del CCNL Trasporto Aereo (7 febbraio 2025) ha introdotto importanti novità sul tema della conciliazione vita-lavoro:
- Smart working individuale: possibilità di accordi individuali di lavoro agile, con garanzia del «diritto alla disconnessione» nelle ore di riposo.
- Flessibilità oraria per genitori: forme di flessibilità nell’organizzazione dell’orario di lavoro per genitori di figli in età pre-scolare, da negoziare in sede aziendale.
- Part-time temporaneo: possibilità per i genitori con figli fino a 3 anni di richiedere il passaggio temporaneo al part-time, salvo incompatibilità con le esigenze operative (da valutare in modo non arbitrario).
- Violenza di genere: il congedo di 3 mesi per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati è fruibile a ore o a giorni nell’arco di 3 anni (art. 21 Parte generale); le modalità sono rinviate alle parti specifiche. L’ulteriore aspettativa retribuita fino a 3 mesi è prevista dalla sezione Gestori (art. G2 bis), non dal testo handlers del 2023.
- Banca delle ore solidale: possibilità per le aziende di istituire un monte ore di solidarietà alimentato da donazioni volontarie tra colleghi.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il congedo di maternità nel CCNL aeroportuali?
Quanti giorni di congedo di paternità obbligatorio spettano?
Una lavoratrice in gravidanza può fare il turno di notte?
Cos’è la banca delle ore solidale prevista dal rinnovo 2025?
La lavoratrice vittima di violenza può assentarsi dal lavoro?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Generale CCNL Trasporto Aereo del 7 febbraio 2025 e al rinnovo della Parte Specifica Gestori del 4 giugno 2025. Le tutele di legge richiamate (D.Lgs. 151/2001, D.Lgs. 105/2022) prevalgono sulle disposizioni contrattuali meno favorevoli. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.