Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Formazione Professionale

Preavviso e licenziamento nel CCNL Formazione Professionale Enti

Quanto dura il preavviso, quando può essere omesso e quali sono le tutele contro il licenziamento per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.

In sintesi

Il CCNL Formazione Professionale prevede un preavviso di 2 mesi per i livelli I-IV e di 3 mesi per i livelli V-IX, valido sia in caso di licenziamento che di dimissioni. In mancanza di preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo sì. Durante il comporto per malattia e la maternità il licenziamento è vietato.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti datoriali
FORMA · CENFOP
Parti sindacali
FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
Preavviso livelli I-IV
2 mesi (sia licenziamento che dimissioni)
Preavviso livelli V-IX
3 mesi (sia licenziamento che dimissioni)

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
Livelli Preavviso Applicabilità
I – IV 2 mesi Licenziamento e dimissioni
V – IX 3 mesi Licenziamento e dimissioni

I termini di preavviso si calcolano in mesi di calendario. La comunicazione decorre dal giorno di ricezione della lettera. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso. Il licenziamento in periodo protetto (malattia nel comporto, maternità) è nullo.

Il preavviso: finalità e funzionamento

Il preavviso è il periodo minimo di anticipo con cui una delle parti deve comunicare la volontà di sciogliere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Serve a consentire al lavoratore di trovare una nuova occupazione e al datore di organizzare la sostituzione. Il CCNL Formazione Professionale prevede preavvisi semplici articolati per livello, senza ulteriori differenziazioni per anzianità di servizio (contrariamente a quanto previsto da alcuni altri contratti).

Durante il periodo di preavviso:

  • Il rapporto di lavoro resta in vigore a tutti gli effetti;
  • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena;
  • Continuano a maturare ferie e TFR;
  • Il lavoratore può essere esonerato dal preavviso con pagamento dell’indennità sostitutiva (cosiddetto «messa in disponibilità immediata»).

L’indennità sostitutiva del preavviso

Se il datore di lavoro non vuole che il lavoratore lavori durante il preavviso (o viceversa, se il lavoratore preferisce cessare subito), può essere concordato il pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso pari alle retribuzioni che sarebbero spettate per l’intero periodo di preavviso. L’indennità è soggetta a contributi previdenziali e a imposte IRPEF (con trattamento separato ai fini dell’aliquota fiscale).

In caso di dimissioni, se il lavoratore non rispetta il preavviso è il lavoratore a dover corrispondere al datore l’indennità sostitutiva (il datore può trattenerne l’importo dall’ultima busta paga).

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Il quadro del licenziamento nel settore della formazione professionale si fonda sulla normativa legale (legge 604/1966, Statuto dei Lavoratori, legge 92/2012, d.lgs. 23/2015) integrata dal CCNL:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanze gravissime (furto, gravi inadempienze, ecc.) che non consentono nemmeno la prosecuzione provvisoria. Non richiede preavviso. La tutela del lavoratore dipende dall’anzianità e dalla dimensione dell’ente.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento del lavoratore di gravità inferiore alla giusta causa. Richiede preavviso.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive. Richiede preavviso e, per le aziende sopra 15 dipendenti, il rispetto della procedura preventiva di conciliazione (art. 7 l. 604/1966).

I periodi protetti: quando il licenziamento è vietato

Il licenziamento è vietato (e nullo se intimato) nei seguenti periodi:

  • Durante il comporto per malattia (180 o 270 giorni);
  • Durante la maternità obbligatoria e fino al compimento di un anno di età del figlio;
  • Durante il congedo di paternità obbligatorio;
  • In caso di matrimonio del lavoratore (anno di tutela).

Il licenziamento intimato in tali periodi è nullo di diritto e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (o all’indennità sostitutiva, a scelta, nei casi previsti dalla legge).

Casi pratici

Tizio – Formatore al livello V che si dimette
Tizio (livello V) trova un lavoro migliore e vuole lasciare l’ente il prima possibile. Il suo preavviso contrattuale è di 3 mesi. Comunica le dimissioni il 1° marzo 2026; il contratto si risolve il 31 maggio 2026. Se l’ente accetta la riduzione del preavviso per esigenze reciproche, il rapporto cessa prima; altrimenti Tizio deve lavorare fino al 31 maggio o pagare l’indennità sostitutiva dei mesi non rispettati.
Caia – Impiegata al livello III licenziata con preavviso ridotto
Caia (livello III) riceve comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione dei finanziamenti regionali). Il suo preavviso è di 2 mesi. L’ente le comunica che per esigenze organizzative la messa in disponibilità è immediata e le corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso (2 × 1.834,59 € = 3.669,18 € lordi) in aggiunta al TFR e agli altri istituti. Caia chiede al sindacato di verificare se la procedura di licenziamento per GMO sia stata rispettata.
Sempronio – Responsabile di sede licenziato durante il comporto
Sempronio (livello VIII) è assente per malattia da 150 giorni (comporto = 270 giorni per anzianità > 5 anni). L’ente gli invia una lettera di licenziamento. Il licenziamento è nullo: Sempronio è ancora nel periodo di comporto. Con l’assistenza del delegato FLC-CGIL impugna il licenziamento entro 60 giorni e ottiene la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni nel frattempo non percepite.

Domande frequenti

Quanto è il preavviso nel CCNL Formazione Professionale?
2 mesi per i livelli I-IV e 3 mesi per i livelli V-IX. I termini si applicano sia in caso di licenziamento che di dimissioni.
Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
Se il datore non rispetta il preavviso (salvo giusta causa), deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva pari alle retribuzioni del periodo di preavviso non goduto.
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
No. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso perché la gravità della mancanza non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Quello per giustificato motivo (soggettivo o oggettivo) richiede invece il rispetto del preavviso.
Quando il lavoratore è protetto contro il licenziamento?
Durante il comporto per malattia, la maternità obbligatoria (fino a un anno del figlio), il congedo di paternità obbligatorio e il matrimonio. In questi periodi il licenziamento è nullo.
Come si calcolano i mesi di preavviso?
I mesi di preavviso sono di calendario: un preavviso di 2 mesi comunicato il 15 marzo scade il 15 maggio. Durante il preavviso il lavoratore mantiene tutti i diritti contrattuali.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). La disciplina del licenziamento si fonda anche sulla normativa legale (l. 604/1966, Statuto dei Lavoratori, l. 92/2012, d.lgs. 23/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il preavviso spetta sia in caso di licenziamento sia di dimissioni; la durata è graduata per livello e si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.
  • In mancanza di preavviso è dovuta l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
  • Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiede preavviso; quello per giustificato motivo sì.
  • Le dimissioni devono seguire la procedura telematica (D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni; il preavviso è dovuto salvo dimissioni per giusta causa.
  • Il licenziamento è vietato durante il comporto per malattia e nel periodo protetto della maternità/paternità.
Indice dei contenuti

Negli enti di formazione professionale accreditati il rapporto di lavoro di docenti, tutor, orientatori e personale amministrativo è segnato dalla ciclicità dei corsi e dei finanziamenti pubblici. La cessazione del rapporto - per licenziamento o dimissioni - segue però le regole generali del codice civile e dello Statuto, integrate dal CCNL di settore per la durata del preavviso. Conoscere questi snodi serve a gestire correttamente l'uscita dal rapporto.

La funzione del preavviso

Il preavviso serve a dare alla parte che subisce il recesso il tempo di organizzarsi: all'azienda di sostituire il lavoratore, al lavoratore di cercare una nuova occupazione. Per questo è dovuto sia quando è il datore a licenziare per giustificato motivo, sia quando è il dipendente a dimettersi. La durata, graduata in base al livello di inquadramento e talora all'anzianità, è fissata dalle tabelle del CCNL Formazione Professionale, alle quali si rinvia.

Indennità sostitutiva del preavviso

Chi recede senza concedere il preavviso deve all'altra parte un'indennità pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. Se è il datore a non far lavorare il preavviso, paga l'indennità; se è il lavoratore a dimettersi con effetto immediato fuori dai casi di giusta causa, l'azienda può trattenere l'equivalente. Il rapporto si considera comunque risolto, salvo diverso accordo sulla prosecuzione effettiva del preavviso.

Giusta causa e giustificato motivo

Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) presuppone un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto: non richiede preavviso ed è immediato. Il giustificato motivo - soggettivo, per inadempimento non gravissimo, od oggettivo, per ragioni inerenti all'attività - richiede invece il preavviso. In entrambi i casi il datore deve rispettare le garanzie procedurali, inclusa la contestazione disciplinare quando il recesso si fonda su un comportamento del lavoratore.

Le dimissioni telematiche

Dal 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali sono valide solo se rese in via telematica secondo il D.Lgs. 151/2015, per arginare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Il lavoratore può revocarle entro sette giorni dalla trasmissione. Le dimissioni per giusta causa - ad esempio per mancato pagamento della retribuzione - danno diritto all'indennità di preavviso come se il recesso fosse imputabile al datore e, ricorrendone i presupposti, all'accesso alla NASpI.

I periodi protetti

Alcune fasi sospendono o vietano il licenziamento: durante il comporto per malattia il recesso per malattia è precluso fino al superamento del periodo; nel periodo protetto della maternità e della paternità il licenziamento è vietato, con le tutele del D.Lgs. 151/2001, salve ipotesi eccezionali tassative. Restano comunque nulli i licenziamenti discriminatori o ritorsivi, in qualunque momento intimati.

Domande frequenti

Il preavviso spetta solo in caso di licenziamento?

No, è dovuto sia per il licenziamento per giustificato motivo sia per le dimissioni. La durata è graduata per livello e fissata dalle tabelle del CCNL Formazione Professionale vigente, cui si rinvia.

Cosa succede se non viene rispettato il preavviso?

È dovuta l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato: la paga il datore se non fa lavorare il preavviso, oppure può essere trattenuta al lavoratore che si dimette con effetto immediato fuori dai casi di giusta causa.

Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?

No. La giusta causa (art. 2119 c.c.) è un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto e legittima il recesso immediato senza preavviso. Il giustificato motivo, invece, richiede il preavviso.

Come devo presentare le dimissioni?

In via telematica secondo il D.Lgs. 151/2015; sono revocabili entro sette giorni. Le dimissioni per giusta causa danno diritto all'indennità di preavviso e, ricorrendone i presupposti, all'accesso alla NASpI.

Possono licenziarmi durante la maternità o la malattia?

No: durante il periodo protetto di maternità e paternità il licenziamento è vietato (D.Lgs. 151/2001), salvo ipotesi eccezionali; durante il comporto per malattia il recesso per malattia è precluso fino al superamento del periodo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.