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La guida
Preavviso e licenziamento nel CCNL Formazione Professionale Enti
Quanto dura il preavviso, quando può essere omesso e quali sono le tutele contro il licenziamento per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.
Nel CCNL Formazione Professionale (art. 57) il preavviso di licenziamento, superato il periodo di prova, è di 3 mesi per tutti i livelli. Per le dimissioni è di 2 mesi per i livelli dal I al IV e di 3 mesi dal V livello in su. Durante il preavviso di licenziamento spettano 2 ore al giorno di permesso retribuito per cercare un altro lavoro. Senza preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva; il licenziamento senza preavviso è riservato ai casi più gravi (art. 59, lettera B). Durante il comporto per malattia e la maternità il licenziamento è vietato.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Livelli | Licenziamento | Dimissioni |
|---|---|---|
| I – IV | 3 mesi | 2 mesi |
| V – IX | 3 mesi | 3 mesi |
Il preavviso vale per i rapporti a tempo indeterminato superato il periodo di prova ed è utile a tutti gli effetti contrattuali, anche se sostituito dall’indennità. Durante il preavviso di licenziamento spettano 2 ore al giorno di permesso retribuito per la ricerca di un altro lavoro. Il CCNL esclude il preavviso solo per il licenziamento della lettera B dell’art. 59 (grave nocumento all’ente o delitto connesso al lavoro). Fonte: artt. 57, 59 e 60 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP). Il licenziamento in periodo protetto (malattia nel comporto, maternità) è nullo.
Il preavviso: finalità e funzionamento
Il preavviso è il periodo minimo di anticipo con cui una delle parti deve comunicare la volontà di sciogliere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Serve a consentire al lavoratore di trovare una nuova occupazione e al datore di organizzare la sostituzione. Il CCNL Formazione Professionale prevede preavvisi semplici, senza differenze per anzianità di servizio: 3 mesi per il licenziamento a ogni livello; per le dimissioni 2 mesi fino al IV livello e 3 mesi dal V in su (art. 57).
Durante il periodo di preavviso:
- Il rapporto di lavoro resta in vigore a tutti gli effetti;
- Il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena;
- Continuano a maturare ferie e TFR;
- Il lavoratore può essere esonerato dal preavviso con pagamento dell’indennità sostitutiva (cosiddetto «messa in disponibilità immediata»).
L’indennità sostitutiva del preavviso
Se il datore di lavoro non vuole che il lavoratore lavori durante il preavviso (o viceversa, se il lavoratore preferisce cessare subito), può essere concordato il pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso pari alle retribuzioni che sarebbero spettate per l’intero periodo di preavviso. L’indennità è soggetta a contributi previdenziali e a imposte IRPEF (con trattamento separato ai fini dell’aliquota fiscale).
In caso di dimissioni, se il lavoratore non rispetta il preavviso è il lavoratore a dover corrispondere al datore l’indennità sostitutiva (il datore può trattenerne l’importo dall’ultima busta paga).
Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
Il quadro del licenziamento nel settore della formazione professionale si fonda sulla normativa legale (legge 604/1966, Statuto dei Lavoratori, legge 92/2012, d.lgs. 23/2015) integrata dal CCNL:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanze gravissime (furto, gravi inadempienze, ecc.) che non consentono nemmeno la prosecuzione provvisoria. Non richiede preavviso. La tutela del lavoratore dipende dall’anzianità e dalla dimensione dell’ente.
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento del lavoratore di gravità inferiore alla giusta causa. Richiede preavviso.
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive. Richiede preavviso e, per le aziende sopra 15 dipendenti, il rispetto della procedura preventiva di conciliazione (art. 7 l. 604/1966).
I periodi protetti: quando il licenziamento è vietato
Il licenziamento è vietato (e nullo se intimato) nei seguenti periodi:
- Durante il comporto per malattia (18 mesi nel CCNL, art. 50);
- Durante la maternità obbligatoria e fino al compimento di un anno di età del figlio;
- Durante il congedo di paternità obbligatorio;
- In caso di matrimonio del lavoratore (anno di tutela).
Il licenziamento intimato in tali periodi è nullo di diritto e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (o all’indennità sostitutiva, a scelta, nei casi previsti dalla legge).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto è il preavviso nel CCNL Formazione Professionale?
Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
Quando il lavoratore è protetto contro il licenziamento?
Come si calcolano i mesi di preavviso?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). La disciplina del licenziamento si fonda anche sulla normativa legale (l. 604/1966, Statuto dei Lavoratori, l. 92/2012, d.lgs. 23/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.