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La guida

CCNL Formazione Professionale

Maternità, paternità e congedi nel CCNL Formazione Professionale Enti

Guida completa alla maternità obbligatoria, al congedo di paternità, ai congedi parentali e alle integrazioni contrattuali previste per i dipendenti degli enti di formazione professionale.

In sintesi

La maternità obbligatoria (5 mesi) è tutelata dalla legge (d.lgs. 151/2001): l’INPS eroga l’80% della retribuzione. Il CCNL Formazione Professionale migliora la tutela integrando l’indennità al 100%. Il congedo di paternità obbligatorio è fissato dalla legge in 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% dall’INPS. I congedi parentali facoltativi sono retribuiti al 30% (primo mese all’80% dopo il d.lgs. 105/2022). Durante la maternità maturano ferie e TFR.

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Dati contrattuali e normativi

Maternità obbligatoria
5 mesi (di cui 2 ante partum + 3 post partum in via ordinaria)
Indennità INPS maternità
80% della retribuzione (legge)
Integrazione CCNL
Fino al 100% della retribuzione
Congedo paternità obbligatorio
10 giorni lavorativi (legge, retribuiti al 100% INPS)
Divieto di licenziamento
Dalla gravidanza al compimento del 1° anno del figlio

Tabella riepilogativa

Maternità e congedi – legge e CCNL Formazione Professionale a confronto
Istituto Fonte Durata Trattamento economico
Congedo maternità obbligatorio Legge (d.lgs. 151/2001) 5 mesi 80% INPS + integrazione CCNL al 100%
Congedo paternità obbligatorio Legge 10 giorni lavorativi 100% INPS
Congedo parentale facoltativo Legge (d.lgs. 151/2001 + d.lgs. 105/2022) Fino a 6 mesi per genitore (14 anni figlio) 30% INPS (primo mese all’80% per ciascun genitore)
Riposi giornalieri per allattamento Legge 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio Retribuiti al 100% (INPS)
Permessi per malattia del figlio Legge Illimitati fino a 3 anni; 10 gg lavorativi/anno dai 3 ai 14 anni Non retribuiti (salvo integrazioni di ente)

Legge vs CCNL: la maternità obbligatoria, il congedo di paternità, i congedi parentali e i riposi per allattamento sono istituti di legge (d.lgs. 151/2001 e d.lgs. 105/2022). Il CCNL Formazione Professionale migliora il trattamento economico della maternità obbligatoria portandolo al 100%.

Maternità obbligatoria: come funziona

Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi e si distribuisce di norma in 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. È possibile posticipare l’inizio del congedo al mese prima del parto (così fruendo di 4 mesi dopo), su domanda alla ASL e parere del medico che attesta che il lavoro non è pregiudizievole.

Durante i 5 mesi di astensione obbligatoria:

  • L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera;
  • Il CCNL integra l’indennità al 100% della retribuzione, a carico del datore di lavoro;
  • Maturano ferie, ROL e TFR come se la lavoratrice fosse in servizio;
  • È vietato il licenziamento dalla data presunta del parto comunicata al datore fino al compimento di un anno del figlio.

Congedo di paternità obbligatorio

La legge (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) prevede per il padre lavoratore dipendente 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Il congedo è retribuito al 100% dall’INPS.

Il CCNL Formazione Professionale non prevede espressamente integrazioni aggiuntive al congedo di paternità rispetto a quanto stabilito dalla legge; per verificare eventuali miglioramenti è necessario consultare il testo integrale del CCNL 2024-2027 e gli accordi di secondo livello.

Congedi parentali facoltativi

Dopo il congedo obbligatorio, ciascun genitore può fruire di congedi parentali facoltativi per un massimo di 6 mesi (fino a 10 mesi complessivi tra i due genitori). I congedi possono essere fruiti fino al 12° anno di età del figlio.

Il d.lgs. 105/2022 (recepimento della direttiva UE 2019/1158) ha elevato il trattamento economico per il primo mese di congedo parentale all’80% della retribuzione, per ciascun genitore. I mesi successivi restano al 30%. Il CCNL non prevede integrazioni specifiche sui congedi parentali facoltativi.

La specificità del settore: corsi discontinui e tutele

Il settore della formazione professionale è caratterizzato da una significativa quota di contratti a tempo determinato o part-time ciclici, legati alla durata dei singoli corsi finanziati. Questa discontinuità può creare situazioni in cui le lavoratrici in maternità si trovano con il contratto in scadenza durante l’astensione. In tali casi:

  • Il divieto di licenziamento vale per tutta la durata della maternità obbligatoria, anche se il contratto a termine è scaduto; l’INPS eroga l’indennità per l’intera durata dei 5 mesi;
  • Per la prosecuzione del rapporto dopo la maternità, il contratto a termine non viene automaticamente rinnovato: è necessario un nuovo accordo;
  • Il sindacato può assistere le lavoratrici nelle vertenze relative al mancato rinnovo percepito come ritorsivo.
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Casi pratici

Tizio – Padre formatore che fruisce del congedo obbligatorio
Tizio è formatore al livello V. Sua moglie partorisce il 15 marzo 2026. Tizio ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio da fruire entro il 15 agosto 2026. Li prende subito dopo il parto: dal 16 al 29 marzo (10 giorni lavorativi). L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione; l’ente non deve integrare nulla.
Caia – Coordinatrice in maternità obbligatoria
Caia è coordinatrice al livello VII con una retribuzione mensile di 2.440,58 € lordi. Va in maternità il 1° aprile 2026. L’INPS le eroga l’80% della retribuzione media giornaliera (circa 1.952 €/mese). L’ente integra la differenza fino al 100% (circa 489 €/mese). Caia non perde ferie, ROL e accantonamento TFR durante i 5 mesi di assenza.
Sempronia – Formatrice a tempo determinato in maternità
Sempronia è assunta a tempo determinato fino al 30 giugno 2026. Il 1° maggio 2026, a contratto ancora in corso, inizia la maternità obbligatoria. Anche se il contratto scade il 30 giugno, la tutela di maternità si estende per l’intera durata dei 5 mesi: Sempronia riceve l’indennità INPS fino al 31 ottobre 2026. Il venir meno del contratto non interrompe l’indennità per il periodo in cui sarebbe durata la maternità comunque.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

La maternità viene integrata al 100% nel CCNL Formazione Professionale?
Sì, il CCNL integra l’indennità INPS (80% della retribuzione) fino al 100% per i periodi di congedo di maternità obbligatorio. Questa integrazione è un miglioramento contrattuale rispetto alla tutela di legge.
Quanti giorni di congedo di paternità sono previsti?
La legge prevede 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto.
Durante la maternità maturano ferie e TFR?
Sì, durante il congedo di maternità obbligatorio maturano integralmente ferie, ROL e TFR, come se la lavoratrice fosse in servizio attivo.
Cosa sono i congedi parentali e come funzionano?
Sono periodi di assenza facoltativa dopo la maternità obbligatoria. Ogni genitore ha diritto fino a 6 mesi (10 mesi complessivi), fruibili fino ai 14 anni del figlio. Il trattamento è all’80% per il primo mese e al 30% per i successivi (d.lgs. 105/2022).
La lavoratrice in maternità può essere licenziata?
No, la legge (d.lgs. 151/2001) vieta il licenziamento dalla data presunta del parto comunicata al datore fino al compimento di un anno del figlio. Il divieto si applica anche al padre durante la fruizione del congedo di paternità.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024) e alla normativa vigente (d.lgs. 151/2001, d.lgs. 105/2022). Maternità, congedo di paternità, congedi parentali e riposi per allattamento sono istituti di legge; l’integrazione al 100% è di fonte contrattuale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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