Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

CCNL Call Center e BPO: malattia, infortunio e comporto 2026

Come funziona la tutela economica in caso di malattia o infortunio per i lavoratori dei call center: l’integrazione contrattuale al 100%, il comporto, la nuova tutela per i lavoratori con disabilità e le regole per la visita fiscale.

In sintesi

Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO integra l’indennità INPS al 100% della retribuzione per i primi 180 giorni di malattia in un anno, al 50% per i successivi 185 giorni, con possibile proroga di 120 giorni per gravi patologie. Il rinnovo 2025 ha neutralizzato il comporto per le giornate di malattia collegate a disabilità certificata superiore al 66%. L’infortunio è tutelato dall’INAIL con integrazione contrattuale.

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Dati contrattuali

CCNL applicabile
Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
Parti firmatarie
Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
Ultimo rinnovo
11 novembre 2025
Vigenza
Trienni 2023-2025 e 2026-2028
Ambito
Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

Tabella riepilogativa

Trattamento economico malattia – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
Fase Durata Trattamento economico
Prima fase 1°-180° giorno di calendario nell’anno Integrazione CCNL fino al 100% della retribuzione
Seconda fase 181°-365° giorno Integrazione fino al 50% della retribuzione
Proroga per gravi patologie Ulteriori 120 giorni al 50% Integrazione al 50% per terapie salvavita o gravi patologie
Disabilità ≥ 66% Giornate collegate alla disabilità Non conteggiate nel comporto (novità rinnovo 2025)
Infortunio INAIL Dal 4° giorno (INAIL) Integrazione CCNL fino alla retribuzione ordinaria

Il trattamento economico durante la malattia

In caso di malattia comune, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità INPS (a carico dell’istituto previdenziale) integrata dal datore di lavoro ai sensi del CCNL. La base legale dell’indennità INPS è il d.lgs. 83/1984 e le circolari dell’Istituto.

Il CCNL Telecomunicazioni prevede che:

  • per i primi 180 giorni di calendario nell’anno di malattia, il trattamento economico complessivo (indennità INPS + integrazione datoriale) raggiunga il 100% della normale retribuzione;
  • per i successivi 185 giorni il trattamento scende al 50% della retribuzione;
  • è prevista una ulteriore proroga di 120 giorni al 50% per i lavoratori che si sottopongono a terapie salvavita o affetti da gravi patologie.

Nota legge vs. contratto: l’indennità INPS di base copre solo il 50% della retribuzione media globale giornaliera. È il CCNL che integra fino al 100% nella prima fase, migliorando sensibilmente la tutela legale minima.

Il comporto: quando il datore può licenziare

Il periodo di comporto è il periodo massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore può recedere dal rapporto per superamento del comporto (art. 2110 c.c.). Il licenziamento per superamento del comporto non è per giusta causa o giustificato motivo disciplinare, ma per impossibilità sopravvenuta della prestazione; per questo il preavviso è dovuto (o la relativa indennità sostitutiva).

Il computo del comporto include le assenze per malattia nell’arco di un periodo di riferimento (di norma l’anno solare o i 12 mesi continuativi). Malattie diverse e separate si sommano.

La neutralizzazione del comporto per disabilità

Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto una tutela importante: le giornate di malattia direttamente collegate alla condizione di disabilità certificata oltre il 66% non vengono conteggiate nel periodo di comporto. Questa misura:

  • impedisce che il lavoratore con disabilità perda il posto per assenze legate alla propria condizione di salute;
  • richiede la certificazione della disabilità (commissione INPS o ASL competente) e, dove possibile, del nesso causale tra l’assenza e la disabilità;
  • si affianca alle tutele della legge 68/1999 sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono eventi tutelati obbligatoriamente dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). In caso di infortunio:

  • i primi 3 giorni (periodo di carenza INAIL) sono a carico del datore di lavoro, integrati dal CCNL;
  • dal 4° giorno l’INAIL eroga l’indennità giornaliera (60% della retribuzione media giornaliera nei giorni 4-90; 75% dal 91° giorno);
  • il CCNL prevede che il trattamento economico complessivo sia integrato fino alla retribuzione ordinaria durante l’infortunio;
  • il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia.

Obblighi del lavoratore durante la malattia

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a:

  • comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (in genere entro l’inizio del turno);
  • far trasmettere telematicamente all’INPS il certificato medico dal proprio medico curante;
  • essere reperibile alle visite fiscali dell’INPS negli orari previsti: di norma dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni feriali (salvo motivi documentati di impedimento).

Casi pratici

Tizio – Malattia lunga: integrazione al 100%
Tizio si ammala il 10 gennaio 2026 e resta assente per 6 mesi (180 giorni di calendario). Per tutta la durata dell’assenza il suo trattamento economico è al 100% della normale retribuzione mensile, grazie all’integrazione contrattuale. Se l’assenza si prolunga oltre il 181° giorno, il trattamento scende al 50%: Tizio riceve la metà della retribuzione mensile base.
Caia – Disabilità certificata e neutralizzazione comporto
Caia ha una disabilità certificata al 70% (superiore alla soglia del 66%). Nel corso del 2026 si assenta per 60 giorni a causa di ricoveri e cure collegate alla propria condizione. Grazie alla novità del rinnovo 2025, queste 60 giornate non vengono conteggiate nel comporto. Se avesse invece assenze per malattie non collegate alla disabilità, quelle verrebbero conteggiate normalmente.
Sempronio – Infortunio in pausa attività aziendale
Sempronio scivola nell’area comune dell’ufficio durante una pausa e si procura una distorsione alla caviglia. L’infortunio avviene in itinere nell’area aziendale: rientra nella copertura INAIL. Il datore copre i primi 3 giorni di assenza (carenza) con integrazione contrattuale. Dal 4° giorno Sempronio percepisce l’indennità INAIL, integrata dal datore fino alla retribuzione ordinaria in base al CCNL.

Domande frequenti

Quanto paga il datore durante la malattia nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
Il CCNL integra l’indennità INPS al 100% della retribuzione per i primi 180 giorni di malattia, al 50% per i successivi 185 giorni, con ulteriore proroga di 120 giorni al 50% per gravi patologie.
Quanto dura il comporto?
Il periodo di comporto tiene conto delle assenze nell’anno solare. Al suo superamento il datore può licenziare, ma è dovuto il preavviso o la relativa indennità. Dal rinnovo 2025, le assenze collegate a disabilità ≥66% non si computano nel comporto.
Cosa cambia con la novità del rinnovo 2025 sul comporto per disabilità?
Le giornate di malattia direttamente collegate a disabilità certificata oltre il 66% non vengono conteggiate nel comporto. Occorre certificazione della disabilità e, dove possibile, del nesso causale con l’assenza.
Come funziona l’infortunio sul lavoro?
I primi 3 giorni sono a carico del datore (carenza INAIL), integrati contrattualmente. Dal 4° giorno l’INAIL eroga l’indennità, ulteriormente integrata dal CCNL fino alla retribuzione ordinaria. L’infortunio non si computa nel comporto.
Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia?
Deve comunicare l’assenza al datore al più presto, far trasmettere il certificato medico telematico all’INPS dal medico curante, ed essere reperibile alle visite fiscali negli orari previsti (10-12 e 17-19 nei giorni feriali).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Il trattamento economico di malattia è il risultato dell’integrazione tra legge (indennità INPS) e contratto (integrazione datoriale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Nei call center si applica la parte speciale CRM/BPO del CCNL Telecomunicazioni, che integra l'indennita INPS di malattia.
  • Il comporto fissa la durata massima di assenza tutelata; il suo superamento puo legittimare il recesso.
  • L'infortunio sul lavoro e tutelato dall'INAIL con integrazione contrattuale a carico del datore.
  • Il rinnovo ha introdotto la neutralizzazione del comporto per assenze legate a disabilita certificata.
  • Restano fermi gli obblighi di certificazione telematica e le fasce di reperibilita per la visita fiscale.
Indice dei contenuti

La tutela della malattia e dell'infortunio nei call center poggia sul combinato tra disciplina di legge e parte speciale CRM/BPO del CCNL Telecomunicazioni. Il riferimento sistematico e l'art. 2110 c.c., che durante la malattia conserva il posto per il periodo di comporto e garantisce un trattamento economico. Le percentuali e le durate puntuali vanno sempre lette nelle tabelle del CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate.

La struttura del trattamento economico

Durante la malattia il lavoratore percepisce l'indennita a carico INPS, integrata dal datore secondo le percentuali contrattuali fino a ricostruire la retribuzione. Il meccanismo si articola in fasi temporali decrescenti: la prima fase garantisce la copertura piu ampia, le successive una quota ridotta. Per i valori esatti occorre la tabella del contratto in vigore.

Il comporto e il suo calcolo

Il comporto e il periodo massimo di assenza per malattia entro cui il posto e conservato. Puo essere secco (un unico periodo) o per sommatoria (piu episodi in un arco temporale). Il suo superamento legittima il recesso ex art. 2110 c.c., ma il datore deve verificare con esattezza il conteggio dei giorni computabili, escludendo quelli neutralizzati.

La neutralizzazione per disabilita

Il rinnovo del settore ha introdotto una tutela rafforzata: le giornate di assenza collegate a una disabilita certificata oltre una determinata soglia non si computano nel comporto. E un presidio antidiscriminatorio coerente con l'evoluzione giurisprudenziale, che evita che la maggiore morbilita legata alla condizione di disabilita si traduca in un licenziamento.

L'infortunio sul lavoro

L'infortunio segue un binario distinto: l'indennita e a carico INAIL ai sensi del d.p.r. 1124/1965, con integrazione contrattuale del datore. La copertura decorre secondo le regole INAIL e l'evento va denunciato nei termini; durante l'assenza per infortunio operano regole proprie di conservazione del posto, non sempre coincidenti con quelle della malattia comune.

Certificazione e reperibilita

Il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato telematico, trasmesso direttamente dal medico all'INPS, e comunicare tempestivamente l'assenza. Restano dovute le fasce di reperibilita per l'eventuale visita fiscale; l'assenza ingiustificata alla visita puo comportare la decurtazione dell'indennita secondo la disciplina INPS vigente.

Tutele particolari del lavoro su turni

L'organizzazione su turni tipica del settore rende delicata la gestione delle ricadute e delle malattie frazionate. La corretta imputazione di ogni episodio al comporto, la verifica delle proroghe per gravi patologie e l'attenzione alle assenze neutralizzabili sono i punti su cui si gioca la legittimita di un eventuale recesso per superamento.

Domande frequenti

Quale CCNL si applica ai call center?

Si applica il CCNL Telecomunicazioni, parte speciale CRM/BPO, sottoscritto da Asstel e dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Cos'e il comporto e cosa succede se lo supero?

E il periodo massimo di assenza per malattia con conservazione del posto; il suo superamento puo legittimare il recesso ex art. 2110 c.c.

Le assenze per disabilita rientrano nel comporto?

Il rinnovo prevede la neutralizzazione delle giornate collegate a disabilita certificata oltre una determinata soglia: non si computano nel comporto.

Come e tutelato l'infortunio sul lavoro?

E coperto dall'INAIL ai sensi del d.p.r. 1124/1965, con integrazione contrattuale a carico del datore secondo il CCNL vigente.

Devo rispettare le fasce di reperibilita?

Si: durante la malattia valgono le fasce orarie di reperibilita per la visita fiscale; l'assenza ingiustificata puo ridurre l'indennita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.