Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

CCNL Call Center e BPO: malattia, infortunio e comporto 2026

Come funziona la tutela economica in caso di malattia o infortunio per i lavoratori dei call center: l’integrazione contrattuale al 100%, il comporto, la nuova tutela per i lavoratori con disabilità e le regole per la visita fiscale.

In sintesi

Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO conserva il posto e garantisce la retribuzione intera per 180 giorni di calendario e il 50% per altri 185 giorni, contando tutte le assenze dei tre anni precedenti l’ultimo episodio (art. 36). Per una malattia continuativa i periodi si allungano fino a 120 giorni; per le terapie salvavita si aggiungono 120 giorni al 50%. Il rinnovo 2025 ha neutralizzato il comporto per le giornate di malattia collegate a disabilità certificata superiore al 66%. L’infortunio è tutelato dall’INAIL con integrazione contrattuale.

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Dati contrattuali

CCNL applicabile
Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
Parti firmatarie
Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
Ultimo rinnovo
11 novembre 2025
Vigenza
Trienni 2023-2025 e 2026-2028
Ambito
Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

Tabella riepilogativa

Trattamento economico malattia – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
Fase Durata Trattamento economico
Prima fase Primi 180 giorni di calendario (assenze dei 3 anni precedenti l’ultimo episodio) Retribuzione intera, dedotta l’indennità INPS
Seconda fase Successivi 185 giorni di calendario 50% della retribuzione, dedotta l’indennità INPS
Malattia continuativa Fino a ulteriori 120 giorni Prolungamento di posto e trattamento se l’assenza è ininterrotta (o interrotta da una sola ripresa fino a 2 mesi)
Terapie salvavita Ulteriori 120 giorni dopo il comporto 50% della retribuzione, su certificazione
Disabilità ≥ 66% Giornate collegate alla disabilità Non conteggiate nel comporto (novità rinnovo 2025)
Infortunio sul lavoro Posto conservato fino alla guarigione clinica Stesse misure e periodi della malattia (100% e 50%), dedotto quanto paga l’INAIL (art. 37)

Il trattamento economico durante la malattia

In caso di malattia comune, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità INPS (a carico dell’istituto previdenziale) integrata dal datore di lavoro ai sensi del CCNL. La base legale dell’indennità INPS è il d.lgs. 83/1984 e le circolari dell’Istituto.

Il CCNL Telecomunicazioni prevede che:

  • per i primi 180 giorni di calendario di assenza, contati nei tre anni precedenti l’ultimo episodio, il trattamento economico complessivo (indennità INPS + integrazione datoriale) raggiunga il 100% della normale retribuzione;
  • per i successivi 185 giorni il trattamento scende al 50% della retribuzione;
  • se la malattia è continuativa, posto e trattamento si prolungano fino a ulteriori 120 giorni; per le gravi patologie con terapie salvavita, alla scadenza del comporto si aggiungono 120 giorni al 50%;
  • ricoveri, day hospital e terapie salvavita (fino a 60 giorni) e le malattie oltre 15 giorni continuativi (fino a 60 giorni, con un tetto complessivo di 90) sono pagati per intero senza consumare i limiti del trattamento economico.

Nota legge vs. contratto: l’indennità INPS di base copre solo il 50% della retribuzione media globale giornaliera. È il CCNL che integra fino al 100% nella prima fase, migliorando sensibilmente la tutela legale minima.

Il comporto: quando il datore può licenziare

Il periodo di comporto è il periodo massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore può recedere dal rapporto per superamento del comporto (art. 2110 c.c.). Il licenziamento per superamento del comporto non è per giusta causa o giustificato motivo disciplinare, ma per impossibilità sopravvenuta della prestazione; per questo il preavviso è dovuto (o la relativa indennità sostitutiva).

Il computo del comporto include le assenze per malattia nell’arco di un periodo di riferimento che nel CCNL Telecomunicazioni è di tre anni: si sommano le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro dei tre anni precedenti ogni nuovo episodio (art. 36, comma 11). Su richiesta, due volte l’anno, l’azienda comunica entro 10 giorni la situazione del cumulo.

La neutralizzazione del comporto per disabilità

Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto una tutela importante: le giornate di malattia direttamente collegate alla condizione di disabilità certificata oltre il 66% non vengono conteggiate nel periodo di comporto. Questa misura:

  • impedisce che il lavoratore con disabilità perda il posto per assenze legate alla propria condizione di salute;
  • richiede la certificazione della disabilità (commissione INPS o ASL competente) e, dove possibile, del nesso causale tra l’assenza e la disabilità;
  • si affianca alle tutele della legge 68/1999 sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono eventi tutelati obbligatoriamente dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). In caso di infortunio:

  • i primi 3 giorni (periodo di carenza INAIL) sono a carico del datore di lavoro, integrati dal CCNL;
  • dal 4° giorno l’INAIL eroga l’indennità giornaliera (60% della retribuzione media giornaliera nei giorni 4-90; 75% dal 91° giorno);
  • il CCNL prevede che il trattamento economico complessivo sia integrato fino alla retribuzione ordinaria durante l’infortunio;
  • il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia.

Obblighi del lavoratore durante la malattia

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a:

  • comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (in genere entro l’inizio del turno);
  • far trasmettere telematicamente all’INPS il certificato medico dal proprio medico curante;
  • essere reperibile alle visite fiscali dell’INPS negli orari previsti: di norma dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 di tutti i giorni, domeniche e festivi compresi (art. 36, comma 8), salvo le diverse fasce fissate dalle norme.

Casi pratici

Tizio – Malattia lunga: integrazione al 100%
Tizio si ammala il 10 gennaio 2026 e resta assente per 6 mesi (180 giorni di calendario). Per tutta la durata dell’assenza il suo trattamento economico è al 100% della normale retribuzione mensile, grazie all’integrazione contrattuale. Se l’assenza si prolunga oltre il 181° giorno, il trattamento scende al 50%: Tizio riceve la metà della retribuzione mensile base.
Caia – Disabilità certificata e neutralizzazione comporto
Caia ha una disabilità certificata al 70% (superiore alla soglia del 66%). Nel corso del 2026 si assenta per 60 giorni a causa di ricoveri e cure collegate alla propria condizione. Grazie alla novità del rinnovo 2025, queste 60 giornate non vengono conteggiate nel comporto. Se avesse invece assenze per malattie non collegate alla disabilità, quelle verrebbero conteggiate normalmente.
Sempronio – Infortunio in pausa attività aziendale
Sempronio scivola nell’area comune dell’ufficio durante una pausa e si procura una distorsione alla caviglia. L’infortunio avviene in itinere nell’area aziendale: rientra nella copertura INAIL. Il datore copre i primi 3 giorni di assenza (carenza) con integrazione contrattuale. Dal 4° giorno Sempronio percepisce l’indennità INAIL, integrata dal datore fino alla retribuzione ordinaria in base al CCNL.

Domande frequenti

Quanto paga il datore durante la malattia nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
Il CCNL garantisce la retribuzione intera per 180 giorni di calendario e il 50% per altri 185, dedotta l’indennità INPS, contando le assenze dei tre anni precedenti l’ultimo episodio. Per la malattia continuativa i periodi si allungano fino a 120 giorni; per le terapie salvavita si aggiungono 120 giorni al 50% (art. 36).
Quanto dura il comporto?
Il comporto è di 180 giorni più 185 giorni, calcolati sulle assenze dei tre anni precedenti ogni nuovo episodio (art. 36). Al suo superamento il datore può licenziare, ma è dovuto il preavviso o la relativa indennità. Dal rinnovo 2025, le assenze collegate a disabilità ≥66% non si computano nel comporto.
Cosa cambia con la novità del rinnovo 2025 sul comporto per disabilità?
Le giornate di malattia direttamente collegate a disabilità certificata oltre il 66% non vengono conteggiate nel comporto. Occorre certificazione della disabilità e, dove possibile, del nesso causale con l’assenza.
Come funziona l’infortunio sul lavoro?
I primi 3 giorni sono a carico del datore (carenza INAIL), integrati contrattualmente. Dal 4° giorno l’INAIL eroga l’indennità; il CCNL garantisce le stesse misure e gli stessi periodi della malattia (100% e poi 50%), dedotto quanto paga l’INAIL, e conserva il posto fino alla guarigione clinica (art. 37). L’infortunio non si computa nel comporto.
Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia?
Deve comunicare l’assenza al datore al più presto, far trasmettere il certificato medico telematico all’INPS dal medico curante, ed essere reperibile alle visite fiscali negli orari previsti (10-12 e 17-19 tutti i giorni, festivi compresi).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Il trattamento economico di malattia è il risultato dell’integrazione tra legge (indennità INPS) e contratto (integrazione datoriale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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