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Ultimo aggiornamento: 18 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO riconosce 24 giorni lavorativi di ferie annuali (25 dal 10° anno di servizio), 4 giornate di permesso per ex festività soppresse, e specifici permessi retribuiti per eventi familiari. Il rinnovo 2025 ha esteso i congedi parentali ad ore e migliorato le tutele per lavoratori con figli con bisogni educativi speciali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

CCNL Call Center e BPO: ferie, permessi e ROL 2026

Quanti giorni di ferie spettano a un operatore di call center, quando si maturano e come si fruiscono: la guida completa al CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO su ferie, permessi retribuiti ed ex festività dopo il rinnovo 2025.

In sintesi

Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO riconosce 24 giorni lavorativi di ferie annuali (25 dal 10° anno), 4 giornate di permesso per ex festività soppresse, permessi retribuiti per lutto (3 gg), matrimonio (15 gg) ed esami. Il rinnovo 2025 ha esteso i permessi per bisogni educativi speciali (125 ore annue) e per genitori di figli ricoverati fino ai 18 anni.

Dati contrattuali

CCNL applicabile
Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
Parti firmatarie
Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
Ultimo rinnovo
11 novembre 2025
Vigenza
Trienni 2023-2025 e 2026-2028
Ambito
Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

Tabella riepilogativa

Ferie, permessi ed ex festività – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
Istituto Durata/quantità Note
Ferie annuali 24 giorni lavorativi 25 giorni dal 10° anno di servizio
Ex festività soppresse 4 giornate annue Maturano per ogni anno di servizio
Permesso per lutto/malattia grave 3 giorni retribuiti Familiari entro il 2° grado
Permesso matrimonio 15 giorni retribuiti Anche per unione civile
Permessi per esami 1 giorno + preparazione Studenti lavoratori (legge 300/1970)
Bisogni educativi speciali (figli) 125 ore annue Novità rinnovo 2025
Figli ricoverati (fino a 18 anni) Permesso specifico Novità rinnovo 2025
Congedo paterno 10 giorni (20 per gemelli) Retribuito, obbligatorio per legge + integrazioni CCNL

Le ferie: maturazione, godimento e divieto di monetizzazione

Il CCNL Telecomunicazioni riconosce a ciascun lavoratore 24 giorni lavorativi di ferie annuali (pari a 4 settimane lavorative), che salgono a 25 giorni per chi ha maturato più di 10 anni di servizio. Le ferie:

  • maturano mensilmente per dodicesimi durante l’anno di servizio;
  • devono essere godute almeno per 2 settimane in modo continuativo su richiesta del lavoratore, preferibilmente nel periodo estivo o in quello concordato;
  • le restanti 2 settimane possono essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;
  • non possono essere monetizzate in costanza di rapporto (art. 36 Cost. e d.lgs. 66/2003).

Il datore di lavoro ha facoltà di programmare i periodi di ferie in base alle esigenze organizzative, ma non può imporre la fruizione in periodi di bassa attività in modo da svuotare il diritto del lavoratore alla scelta del periodo.

Permessi per ex festività soppresse

Il CCNL riconosce 4 giornate di permesso annuo corrispondenti alle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (es. San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo). Tali permessi maturano per ogni anno di servizio e possono essere fruiti in giornate singole, salvo diverse intese aziendali. Per i dipendenti a tempo parziale il numero è proporzionato.

Permessi retribuiti per eventi e cause particolari

Il CCNL prevede i seguenti permessi retribuiti a carico del datore:

  • Lutto o grave malattia: 3 giorni di permesso retribuito per decesso o ricovero ospedaliero di coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti);
  • Matrimonio o unione civile: 15 giorni continuativi di congedo retribuito;
  • Esami: i lavoratori-studenti hanno diritto a permessi per sostenere gli esami universitari o di scuola media superiore;
  • Visite mediche e terapie: la legge e il CCNL prevedono tutele per i lavoratori che devono sottoporsi a terapie salvavita o visite specialistiche.

Le novità del rinnovo 2025: nuovi permessi e tutele

Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto importanti novità in materia di permessi e congedi:

  • Permessi per genitori di figli ricoverati: possibilità di permesso per i genitori di figli ricoverati in ospedale, estesa fino ai 18 anni di età del figlio (in precedenza il limite era più basso);
  • 125 ore annue per bisogni educativi speciali: i lavoratori genitori di figli con bisogni educativi speciali documentati hanno diritto a 125 ore di permesso annuo;
  • Congedo paterno potenziato: 10 giorni di congedo obbligatorio retribuito alla nascita (20 giorni in caso di parto plurimo), in linea con l’evoluzione normativa del d.lgs. 105/2022;
  • Tutele per vittime di violenza di genere: permessi specifici per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati dai Centri antiviolenza.

Ferie e turni: specificità del settore call center

La gestione delle ferie nei call center presenta complessità legate all’organizzazione su turni e alla necessità di garantire la copertura del servizio. Le aziende predispongono di norma un piano ferie annuale da condividere con i dipendenti entro il primo trimestre dell’anno. I lavoratori su turni notturni o festivi maturano le stesse ferie degli altri, ma la pianificazione deve tenere conto del ciclo di turni.

Casi pratici

Tizio – Ferie non godute a fine anno
Tizio al 31 dicembre 2026 ha ancora 8 giorni di ferie non fruiti. Il CCNL consente di riportarle nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Tizio potrà quindi godere quelle ferie entro giugno 2028. Se il rapporto cessa prima, ha diritto all’indennità sostitutiva per i giorni di ferie non fruiti. Il datore non può obbligarlo a rinunciare alle ferie né monetizzarle mentre il rapporto è in corso.
Caia – Permesso per lutto del nonno
Caia perde il nonno materno. Il nonno è un parente di 2° grado, quindi rientra nella fattispecie del CCNL: Caia ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Presenta la documentazione (certificato di morte) all’ufficio HR e fruisce del permesso senza alcuna decurtazione della retribuzione.
Sempronio – Genitore di figlio con bisogni educativi speciali
Sempronio ha un figlio con bisogni educativi speciali certificati dalla ASL di competenza. Grazie alla novità contrattuale del rinnovo 2025, ha diritto a 125 ore annue di permesso retribuito per partecipare alle attività di supporto scolastico, terapeutiche e di integrazione del figlio. Presenta la documentazione sanitaria al responsabile HR e concorda il piano di fruizione delle ore.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
Spettano 24 giorni lavorativi di ferie annuali; 25 giorni per chi ha più di 10 anni di servizio. Le ferie sono irrinunciabili: non possono essere monetizzate in costanza di rapporto.
Quante giornate di permesso per ex festività?
Il CCNL riconosce 4 giornate di permesso per ex festività soppresse, che maturano ogni anno di servizio.
Quali permessi retribuiti sono previsti per eventi familiari?
3 giorni per lutto/malattia grave di familiari entro il 2° grado; 15 giorni per matrimonio; permessi per esami studenti-lavoratori. Il rinnovo 2025 ha aggiunto permessi per figli ricoverati (fino a 18 anni) e 125 ore per bisogni educativi speciali.
Quando si possono godere le ferie?
Almeno 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore, le restanti entro i 18 mesi dall’anno di maturazione. Il datore programma le ferie tenendo conto delle esigenze organizzative.
Le ferie non godute possono essere monetizzate?
No, in costanza di rapporto le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili. Solo alla cessazione del rapporto spetta l’indennità sostitutiva per le ferie non fruite.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante giorni di ferie spettano nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?

Spettano 24 giorni lavorativi di ferie annuali. I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio superiore a 10 anni hanno diritto a 25 giorni lavorativi (4 settimane + 1 giorno). Le ferie sono un diritto irrinunciabile: le somme eventualmente non godute non possono essere sostituite da indennità in costanza di rapporto.

Quante giornate di permesso per ex festività?

Il CCNL riconosce 4 giornate di permesso per ex festività soppresse, che maturano ogni anno di servizio. Possono essere fruite individualmente, di norma in blocchi minimi definiti dal CCNL o dall'accordo aziendale.

Quali permessi retribuiti sono previsti per eventi familiari?

Il CCNL prevede permessi retribuiti per: 3 giorni in caso di lutto o grave malattia di familiari entro il 2° grado; 15 giorni per matrimonio o unione civile; giorni per sostenere esami (studenti lavoratori). Il rinnovo 2025 ha aggiunto permessi per genitori di figli ricoverati fino ai 18 anni e 125 ore annue per bisogni educativi speciali.

Quando si possono godere le ferie?

Il CCNL prevede che almeno 2 settimane di ferie siano godute in modo continuativo, su richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione. Le restanti settimane possono essere fruite secondo accordo tra le parti, tenendo conto delle esigenze organizzative del call center.

Le ferie non godute possono essere monetizzate?

No, in costanza di rapporto di lavoro le ferie non possono essere monetizzate: sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost., d.lgs. 66/2003). Solo alla cessazione del rapporto si ha diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.