Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1292 Codice della Navigazione – Antiche concessioni di pesca

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

I titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca, che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a norma delle leggi speciali continuano ad esercitarle nei modi e nei limiti di tale riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di pubblico interesse, possono in ogni tempo essere revocate, con pagamento di una indennità. I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al comma precedente ovvero ne dichiarano l’estinzione o la decadenza sono presi con decreto del ministro [per le comunicazioni] (1). Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano ai diritti esclusivi di pesca attualmente spettanti ad amministrazioni dello Stato. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

In sintesi

  • Conservazione dei diritti acquisiti: i titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca, che abbiano ottenuto o ottengano il riconoscimento definitivo a norma delle leggi speciali, continuano ad esercitarle nei modi e nei limiti del riconoscimento.
  • Revocabilità per pubblico interesse: tali concessioni possono in ogni tempo essere revocate per motivi di pubblico interesse, con pagamento di una indennità al titolare.
  • Competenza ministeriale: i provvedimenti di riconoscimento, revoca, estinzione o decadenza sono adottati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (già «per le comunicazioni»).
  • Esclusione delle amministrazioni statali: le disposizioni sui commi precedenti non si applicano ai diritti esclusivi di pesca spettanti ad amministrazioni dello Stato, che restano soggetti al regime pubblicistico ordinario.
  • Natura della norma: dispone di regime di diritto transitorio per situazioni giuridiche consolidate sotto il previgente ordinamento, garantendo il rispetto dei diritti quesiti pur mantenendo la supremazia dell'interesse pubblico.
Indice dei contenuti

Le 'antiche concessioni' e il loro fondamento storico

L'art. 1292 disciplina una fattispecie di grande complessità storico-giuridica: le cosiddette 'antiche concessioni' di diritti esclusivi di pesca. Si tratta di concessioni risalenti a epoche precedenti - talvolta medievali o di antico regime - con cui autorità sovrane, feudatarie o locali avevano attribuito a privati, famiglie, corporazioni o enti religiosi il diritto esclusivo di pescare in determinate acque costiere, lagunari, fluviali o lacustri. Queste concessioni erano state oggetto di successive leggi di riconoscimento e liquidazione nel corso del XIX e del primo XX secolo, nell'ambito del processo di unificazione dell'ordinamento giuridico italiano e di liquidazione dei diritti feudali.

Il meccanismo del riconoscimento definitivo

L'art. 1292 subordina la conservazione del diritto alla condizione che la concessione abbia ottenuto o ottenga il riconoscimento definitivo «a norma delle leggi speciali». Tale riferimento rimanda alle leggi speciali preunitarie e postunitarie che avevano previsto procedure amministrative di ricognizione e conferma dei diritti di pesca esclusivi: chi non avesse fatto valere il proprio diritto nelle forme e nei termini prescritti da quelle leggi, o chi non avesse ancora ottenuto il riconoscimento definitivo al momento dell'entrata in vigore del codice del 1942, non poteva avvalersi della tutela dell'art. 1292. La norma consente però anche futuri riconoscimenti («abbiano ottenuto o ne ottengano»), lasciando aperta la procedura per chi stesse ancora attendendo la definizione del procedimento.

L'esercizio del diritto e i suoi limiti

Il titolare riconosciuto esercita la concessione «nei modi e nei limiti di tale riconoscimento»: la portata del diritto esclusivo di pesca è quindi definita dall'atto di riconoscimento stesso, che ne precisa l'estensione territoriale, le specie ittiche comprese, le modalità di esercizio e i limiti temporali eventualmente previsti. Non si tratta pertanto di un diritto illimitato, ma di un diritto quesito circoscritto alle previsioni del provvedimento di riconoscimento. Il codice rispetta così il principio della tutela dei diritti acquisiti, pur inscrivendola in un quadro pubblicistico che mantiene la supremazia dell'interesse generale.

La revocabilità e l'indennità

Elemento centrale della disciplina è la previsione che le concessioni possano essere revocate «in ogni tempo» per motivi di pubblico interesse, con pagamento di una indennità. Questa disposizione rispecchia il principio generale del diritto amministrativo italiano secondo cui le concessioni su beni pubblici e i diritti su risorse collettive non sono mai assolutamente irrevocabili: l'interesse pubblico - la tutela dell'ambiente costiero, la regolazione della pesca, le esigenze della navigazione - può sempre prevalere, purché il privato sia indennizzato. L'indennità è il meccanismo di bilanciamento che consente all'amministrazione di revocare senza espropriare, garantendo al titolare una compensazione economica adeguata.

L'esclusione delle amministrazioni statali e l'attualità della norma

Il quarto comma esclude dall'ambito applicativo della norma i diritti esclusivi di pesca spettanti ad amministrazioni dello Stato, che restano soggetti al regime pubblicistico ordinario senza necessità di un provvedimento di riconoscimento ai sensi delle leggi speciali. Nel contesto attuale, la disciplina della pesca in acque interne e marittime è stata profondamente modificata dalla legislazione speciale - in particolare dal D.Lgs. 9/1993 sulla pesca nelle acque interne e dal D.Lgs. 154/2004 sulla pesca marittima - nonché dalla normativa europea (Reg. UE 1380/2013 sulla politica comune della pesca). Le 'antiche concessioni' ancora esistenti sono estremamente rare e la norma ha perduto gran parte della sua rilevanza pratica, pur mantenendo un certo interesse sul piano del diritto dei beni pubblici e della tutela dei diritti quesiti.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e il diritto di pesca esclusivo ereditato

Tizio ha ereditato dalla sua famiglia un antico diritto esclusivo di pesca nelle acque di un lago lombardo, riconosciuto definitivamente con decreto regio nel 1920; ai sensi dell'art. 1292, Tizio continua ad esercitare il diritto nei modi e nei limiti del riconoscimento, opponendolo ai pescatori locali che pretendono di esercitare la pesca nella stessa area, e presenta il decreto di riconoscimento all'ispettorato di porto competente per ottenere la conferma della propria posizione.

Caso 2: Caio e la revoca per motivi di pubblico interesse

Caio è titolare di una concessione di pesca esclusiva su un tratto di costa adriatica, riconosciuta ai sensi delle leggi speciali; il Ministero dei trasporti avvia una procedura di revoca per consentire la realizzazione di un'area marina protetta, e Caio, pur non potendo opporsi alla revoca per motivi di pubblico interesse, ha diritto a un'indennità commisurata al valore economico del diritto concesso, che negozia con l'amministrazione prima della firma del decreto ministeriale di revoca.

Caso 3: Sempronio e il procedimento di riconoscimento ancora pendente

Sempronio vanta una concessione di pesca esclusiva risalente al 1880, il cui procedimento di riconoscimento definitivo era ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del codice nel 1942; l'art. 1292 gli consente di proseguire nell'esercizio provvisorio del diritto nelle more della definizione del procedimento, e dopo l'ottenimento del riconoscimento definitivo, la sua posizione risulta pienamente tutelata ai sensi della norma codicistica.

Domande frequenti

Cosa sono le 'antiche concessioni' di pesca disciplinate dall'art. 1292?

Sono diritti esclusivi di pesca su acque costiere, lagunari, fluviali o lacustri attribuiti in epoche precedenti da autorità sovrane, feudatarie o locali, successivamente riconosciuti da leggi speciali postunitarie; l'art. 1292 ne garantisce la conservazione ai titolari che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo.

Le concessioni di pesca riconosciute sono irrevocabili?

No: l'art. 1292 prevede espressamente che possano essere revocate in ogni tempo per motivi di pubblico interesse, con pagamento di un'indennità al titolare; la revocabilità è un principio generale applicabile a tutte le concessioni su beni e risorse pubbliche.

Chi emette i provvedimenti di riconoscimento o revoca?

Il Ministro dei trasporti e della navigazione (già 'per le comunicazioni'), con decreto ministeriale; i provvedimenti di estinzione e decadenza seguono la stessa forma.

Le amministrazioni statali rientrano nella disciplina dell'art. 1292?

No: il quarto comma esclude espressamente dall'ambito applicativo i diritti esclusivi di pesca spettanti ad amministrazioni dello Stato, che restano soggetti al regime pubblicistico ordinario.

Esistono ancora oggi antiche concessioni di pesca tutelate dall'art. 1292?

Sono estremamente rare; la disciplina della pesca è stata profondamente modificata dalla legislazione speciale (D.Lgs. 154/2004, D.Lgs. 9/1993) e dalla normativa europea (Reg. UE 1380/2013), e la norma ha perduto gran parte della rilevanza pratica originaria.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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