Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1180 Codice della Navigazione – Assunzione abusiva di stranieri

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, è punito con l'ammenda da lire trecento a mille. La stessa sanzione si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette. ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: – (con l'art. 12, comma 3, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"." – (con l'art. 12, comma 3, lettera b che "nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"."

In sintesi

  • Divieto di assunzione abusiva di stranieri: l'armatore, l'esercente o il comandante che ammette uno straniero nell'equipaggio fuori dai casi consentiti dagli artt. 294, 319, 886 e 898 del codice è passibile di sanzione amministrativa.
  • Obbligo di sbarco nei termini: la norma sanziona anche la mancata esecuzione dello sbarco dello straniero regolarmente assunto, se non avviene entro i termini previsti dalle disposizioni richiamate.
  • Depenalizzazione 1999: il D.Lgs. 507/1999 ha trasformato le sanzioni originariamente penali in sanzioni amministrative, elevandone gli importi e differenziando le fasce per le due condotte.
  • Norme di riferimento: gli artt. 294 e 319 riguardano la composizione dell'equipaggio delle navi; gli artt. 886 e 898 dettano le norme equivalenti per gli aeromobili.
  • Coordinamento con il diritto dell'immigrazione: la disposizione si raccorda con le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri, pur avendo una propria autonoma rilevanza nel settore della navigazione.
Indice dei contenuti

Ratio e contesto storico-normativo

L'articolo 1180 del Codice della navigazione disciplina l'assunzione di cittadini stranieri negli equipaggi di navi e aeromobili italiani, sanzionando l'ammissione che avvenga al di fuori dei casi consentiti dalle norme del codice stesso. La disposizione risponde all'esigenza, storicamente molto sentita nel diritto della navigazione, di mantenere il controllo sulla composizione degli equipaggi delle navi e degli aeromobili battenti bandiera italiana, per ragioni che spaziano dalla sicurezza nazionale alla tutela del lavoro dei marittimi nazionali, dalla verifica delle qualifiche professionali alla disciplina dell'ingresso degli stranieri nel mercato del lavoro. Il legislatore del 1942 adottò un approccio restrittivo, ammettendo la presenza di stranieri negli equipaggi solo nelle situazioni tassativamente previste dagli articoli richiamati dalla norma.

I casi consentiti: artt. 294, 319, 886 e 898

La chiave interpretativa dell'art. 1180 è la comprensione delle deroghe ai divieti di assunzione di stranieri, che gli articoli richiamati individuano in modo puntuale. L'art. 294 del codice, in materia di nazionalità dell'equipaggio delle navi, stabilisce le condizioni in cui può essere arruolato personale straniero per la navigazione marittima: tipicamente si tratta di situazioni di necessità, di mancanza di personale nazionale disponibile nei porti stranieri, o di espressa autorizzazione ministeriale. L'art. 319 integra questa disciplina per la navigazione di cabotaggio. Gli artt. 886 e 898 dettano le norme equivalenti per gli aeromobili: il primo riguarda la composizione del personale di volo degli aeromobili italiani, il secondo le deroghe ammesse in caso di necessità o di norme convenzionali internazionali applicabili. La logica di questi articoli è identica: la regola è che l'equipaggio sia composto da personale italiano (o comunitario, alla luce dell'evoluzione normativa europea); la presenza di stranieri è consentita solo in via eccezionale e con le garanzie prescritte.

L'evoluzione del quadro normativo: diritto UE e globalizzazione

L'art. 1180, redatto nel 1942 in un contesto di forte nazionalismo economico e controllo statale sui trasporti, ha subito una profonda trasformazione nel suo ambito applicativo pratico per effetto dell'integrazione europea e della globalizzazione del settore marittimo. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, le norme sulla libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) rendono inapplicabile qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità nell'accesso all'impiego, incluso l'imbarco come componente dell'equipaggio. La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che le restrizioni nazionali alla composizione degli equipaggi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione. Ne consegue che oggi l'art. 1180 trova applicazione pratica principalmente per i cittadini extracomunitari, per i quali le norme di settore e le autorizzazioni ministeriali mantengono piena rilevanza. La Maritime Labour Convention (MLC) 2006 e le Convenzioni ILO sul lavoro marittimo disciplinano a livello internazionale le condizioni di lavoro dei marittimi stranieri, senza eliminare però il potere degli Stati bandiera di stabilire requisiti per la composizione degli equipaggi.

L'obbligo di sbarco e la sanzione per l'inadempimento

Il secondo periodo dell'art. 1180 prevede una sanzione distinta - pur della stessa entità - per l'armatore, l'esercente o il comandante che non sbarchi lo straniero regolarmente assunto entro i termini previsti dalle disposizioni citate. Questa previsione riguarda i casi in cui lo straniero sia stato inizialmente ammesso lecitamente nell'equipaggio (per esempio, in un porto straniero dove mancava personale nazionale) ma debba essere sbarcato entro un certo termine o in determinati porti, secondo quanto prescritto dalle norme richiamate. Il mancato sbarco nei termini integra una violazione autonoma, distinta dall'assunzione abusiva originaria: si sanziona qui non l'atto iniziale di assunzione ma la prosecuzione di una situazione che il codice considera temporaneamente tollerata. Anche questa condotta è stata depenalizzata dal D.Lgs. 507/1999.

Il regime sanzionatorio dopo la depenalizzazione

L'aggiornamento riportato nel testo documenta l'intervento del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che all'art. 12, comma 3, ha depenalizzato entrambe le condotte previste dall'art. 1180. Per la prima condotta (assunzione abusiva), la sanzione penale è stata sostituita con quella amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni; per la seconda condotta (mancato sbarco nei termini), la dizione «alla stessa pena» è stata sostituita con «alla stessa sanzione», uniformando terminologia e regime sanzionatorio alle conseguenze della depenalizzazione. Gli importi, espressi in lire, vanno ragguagliati all'euro secondo i criteri della L. 843/1978 e del D.Lgs. 507/1999. La sanzione accessoria della sospensione dai titoli prevista dall'art. 1175 non richiama esplicitamente l'art. 1180, ma la giurisprudenza amministrativa ha talora ritenuto applicabili misure interdittive nei casi più gravi, in coordinamento con la normativa sull'immigrazione.

Casi pratici

Caso 1: Armatore che imbarca stranieri extracomunitari senza autorizzazione

Tizio, armatore di un mercantile battente bandiera italiana, arruola a Barcellona tre marinai filippini senza ottenere la prescritta autorizzazione ministeriale e senza che ricorra alcuna delle eccezioni previste dall'art. 294 del codice. La condotta integra l'assunzione abusiva di stranieri ai sensi dell'art. 1180, con applicazione della sanzione amministrativa nei confronti dell'armatore.

Caso 2: Mancato sbarco dello straniero nei termini

Caio, comandante di un cargo, aveva imbarcato a Singapore un marittimo straniero in forza dell'art. 294 in condizioni di necessità, con l'obbligo di sbarcarlo nel primo porto italiano. Giunto a Genova, omette di procedere allo sbarco e il marittimo straniero continua a far parte dell'equipaggio per altri due mesi. La condotta omissiva integra la seconda fattispecie dell'art. 1180, autonomamente sanzionata.

Caso 3: Esercente di aeromobile e personale di volo straniero non autorizzato

Sempronio, esercente di una compagnia aerea italiana, assume come copilota un cittadino extracomunitario senza verificare che la sua presenza a bordo rientri nei casi consentiti dall'art. 886 del codice e senza richiedere le necessarie autorizzazioni. La violazione dell'art. 1180 comporta la sanzione amministrativa a carico dell'esercente, con possibile segnalazione all'ENAC per la valutazione delle licenze di volo.

Domande frequenti

Un cittadino dell'Unione europea può far parte dell'equipaggio di una nave italiana senza limitazioni?

In linea di principio sì, per effetto della libera circolazione dei lavoratori garantita dall'art. 45 TFUE: le restrizioni basate sulla nazionalità non sono applicabili ai cittadini UE. L'art. 1180 trova applicazione pratica principalmente per i cittadini extracomunitari.

In quali casi uno straniero extracomunitario può essere regolarmente imbarcato su una nave italiana?

Nei casi tassativamente previsti dagli artt. 294 e 319 del codice (per le navi) e dagli artt. 886 e 898 (per gli aeromobili): tipicamente in situazioni di necessità in porti stranieri, mancanza di personale nazionale disponibile, o con specifica autorizzazione ministeriale.

Cosa succede se lo straniero è stato regolarmente imbarcato ma non viene sbarcato nei termini?

L'art. 1180 prevede una sanzione autonoma per questa condotta: l'armatore, l'esercente o il comandante che non fa sbarcare lo straniero nel termine prescritto risponde della violazione del secondo periodo della norma, indipendentemente dalla regolarità dell'imbarco iniziale.

La MLC 2006 incide sull'applicazione dell'art. 1180?

La MLC 2006 disciplina le condizioni di lavoro dei marittimi a livello internazionale ma non elimina il potere degli Stati bandiera di stabilire requisiti per la composizione degli equipaggi. I marittimi stranieri imbarcati devono comunque rispettare la MLC, e la loro presenza deve rientrare nei casi consentiti dal diritto nazionale.

Chi può essere sanzionato ai sensi dell'art. 1180?

L'armatore, l'esercente e il comandante, a seconda di chi abbia adottato la decisione di ammettere lo straniero nell'equipaggio o di omettere il prescritto sbarco. La responsabilità è alternativa e dipende dalle concrete attribuzioni di ciascuno nell'organizzazione della navigazione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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