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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo specifico: il comandante di nave che trova un marittimo italiano abbandonato in paese estero privo di autorità consolari ha l'obbligo di dargli ricovero a bordo e rimpatriarlo.
  • Pena base: reclusione fino a sei mesi ovvero multa fino a lire tremila.
  • Aggravante di pluralità: se l'omissione riguarda più persone, la pena è raddoppiata.
  • Rinvio all'art. 1156: si applica il terzo comma dell'art. 1156 anche per questa fattispecie, quindi la pena sale a uno-sei anni per lesioni e tre-otto anni per morte.
  • Limitazione soggettiva: il soggetto da soccorrere deve essere un marittimo italiano, escludendo stranieri e passeggeri dalla tutela diretta di questa norma.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1157 Codice della Navigazione — Omissione di aiuto

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila. Se l'omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata. Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

In sintesi

  • Obbligo specifico: il comandante di nave che trova un marittimo italiano abbandonato in paese estero privo di autorità consolari ha l'obbligo di dargli ricovero a bordo e rimpatriarlo.
  • Pena base: reclusione fino a sei mesi ovvero multa fino a lire tremila.
  • Aggravante di pluralità: se l'omissione riguarda più persone, la pena è raddoppiata.
  • Rinvio all'art. 1156: si applica il terzo comma dell'art. 1156 anche per questa fattispecie, quindi la pena sale a uno-sei anni per lesioni e tre-otto anni per morte.
  • Limitazione soggettiva: il soggetto da soccorrere deve essere un marittimo italiano, escludendo stranieri e passeggeri dalla tutela diretta di questa norma.
Ratio e specificità della norma

L'art. 1157 del Codice della navigazione disciplina una forma speciale di omissione di soccorso, distinta sia dall'art. 593 c.p. (omissione di soccorso comune) sia dall'art. 1158 Cod. nav. (omissione di assistenza a navi o persone in pericolo). La specialità consiste nella concorrenza di tre elementi che la rendono unica: il soggetto da soccorrere è un marittimo italiano, il luogo è un paese estero privo di autorità consolari italiane, e il soggetto obbligato è il comandante di una nave italiana.

La norma rispecchia la concezione solidaristica della comunità marittima propria del Codice del 1942, secondo cui i marinai italiani sparsi per il mondo rappresentano una comunità che deve sostenersi reciprocamente. Il comandante che incrocia un compatriota in difficoltà all'estero, in assenza di strutture consolari che possano intervenire, non può sottrarsi all'obbligo di soccorso adducendo motivi di convenienza operativa.

I presupposti applicativi della norma

La norma richiede la coesistenza di precisi presupposti. In primo luogo, la vittima deve essere un marittimo italiano, non un semplice cittadino italiano né uno straniero: il riferimento alla qualifica professionale limita la tutela diretta di questa norma agli appartenenti alla categoria. In secondo luogo, la persona deve trovarsi abbandonata in un paese estero: il termine «abbandonato» evoca una situazione di disagio effettivo, di isolamento materiale, non la semplice presenza all'estero. In terzo luogo, nel luogo in questione non devono essere presenti autorità consolari italiane: se vi è un consolato, il comandante può indirizzare la persona a quella sede senza dover necessariamente imbarcarla.

Il contenuto dell'obbligo

L'obbligo si articola in due prestazioni: (1) dare ricovero a bordo alla persona; (2) provvedere al suo rimpatrio. Non è sufficiente limitarsi a fornire assistenza economica o segnalare la presenza della persona ad altri: la norma impone un intervento diretto che garantisca il rientro in Italia. Il comandante non può sottrarsi all'obbligo se non per «giustificato motivo»: formula elastica che comprende situazioni di oggettiva impossibilità (es. impossibilità di accostare, rischio per la sicurezza della nave) ma non la mera scomodità operativa o i costi del trasporto.

L'aggravante della pluralità di persone

Se l'omissione riguarda più persone, la pena è raddoppiata. Il raddoppio della pena è automatico e opera sulla pena base determinata dal giudice nell'ambito dell'edittale, senza che sia necessaria una specifica valutazione discrezionale. Questa aggravante riflette l'accresciuta gravità del fatto quando il comandante ignora sistematicamente un gruppo di marittimi abbandonati, amplificando le conseguenze della propria omissione.

Il rinvio al terzo comma dell'art. 1156 e le aggravanti di evento

L'ultimo comma dell'art. 1157 stabilisce che «si applica il terzo comma dell'articolo precedente». Il terzo comma dell'art. 1156 prevede che la pena sia della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, e da tre a otto anni se ne deriva la morte. Questo rinvio assicura uniformità di trattamento sanzionatorio per tutte le omissioni assistenziali del comandante: tanto nell'abbandono del componente dell'equipaggio ammalato, quanto nell'omissione di soccorso al marittimo italiano, le conseguenze letali o lesive della condotta omissiva comportano le stesse conseguenze penali.

Casi pratici

Caso 1: Marittimo abbandonato in porto privo di consolato

Tizio, comandante di una nave mercantile, approda in un piccolo porto delle isole del Pacifico dove non vi è alcuna autorità consolare italiana. Sul molo trova il marittimo Caio, imbarcato in precedenza su altra nave e lasciato a terra dal suo comandante, senza denaro né documenti validi. Tizio rifiuta di imbarcare Caio, sostenendo che il trasporto gratuito non rientra nei suoi obblighi. Si configura l'omissione di aiuto ex art. 1157 Cod. nav., con pena fino a sei mesi di reclusione o multa.

Caso 2: Omissione di soccorso a più marittimi e conseguente aggravamento

Sempronio, comandante di un traghetto, trova in porto ad Alessandria d'Egitto tre marittimi italiani abbandonati, privi di consolato nelle vicinanze. Rifiuta di imbarcarli tutti e tre per non ritardare la partenza. Due dei tre, costretti a restare all'estero senza mezzi, contraggono una grave malattia che causa lesioni permanenti. Si applica il doppio aggravante: raddoppio per la pluralità di persone e reclusione da uno a sei anni per le lesioni personali ex art. 1156, terzo comma, richiamato dall'art. 1157.

Caso 3: Giustificato motivo e impossibilità materiale di accostare

Tizio, comandante di una portacontainer, avvista il marittimo italiano Caio su una banchina isolata ma impossibilitata all'approdo per le condizioni del fondale e del mare. Tizio segnala la presenza di Caio alle autorità marittime locali e attiva i soccorsi via radio. Non si configura il reato, poiché il giustificato motivo dell'impossibilità materiale di accostare esclude la punibilità dell'omissione, a condizione che il comandante abbia attivato ogni altra misura di soccorso disponibile.

Domande frequenti

Chi è obbligato a prestare soccorso ex art. 1157 Cod. nav.?

Il comandante di una nave italiana (o di qualunque nazionalità secondo l'interpretazione più ampia) che incontri un marittimo italiano abbandonato in un paese estero privo di autorità consolari italiane.

Cosa si intende per 'marittimo italiano' ai fini dell'art. 1157?

Il marittimo italiano è il lavoratore marittimo di cittadinanza italiana iscritto ai registri della gente di mare; la norma non si applica a semplici cittadini italiani non appartenenti alla categoria professionale.

Quando il comandante può rifiutare il soccorso senza incorrere nel reato?

Il comandante può rifiutare solo per giustificato motivo, ossia in caso di oggettiva impossibilità materiale (es. impossibilità di accostare, rischio grave per la nave) o di presenza di autorità consolari sul posto.

La pena raddoppia sempre se le persone da soccorrere sono più di una?

Sì, il raddoppio della pena è automatico se l'omissione riguarda più persone, senza che il giudice debba compiere una valutazione discrezionale sull'entità dell'aumento.

Cosa succede se dal mancato soccorso deriva la morte del marittimo?

Si applica il terzo comma dell'art. 1156, richiamato dall'art. 1157: la pena diventa la reclusione da tre a otto anni, in ragione del nesso causale tra l'omissione del comandante e l'evento letale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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