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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1091 punisce la diserzione del componente dell'equipaggio che non si reca a bordo o abbandona la nave o l'aeromobile.
  • Se il fatto cagiona pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza del mezzo, si applica la reclusione da uno a tre anni.
  • In assenza di pericolo, se ne deriva una notevole difficoltà nel servizio, la sanzione è amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
  • Se ne deriva un grave turbamento di un servizio pubblico o di pubblica necessità, la sanzione sale a 5.000-25.000 euro.
  • La clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» coordina la norma con il codice penale comune, in caso di concorso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1091 Codice della Navigazione — Diserzione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro .

In sintesi

  • L'art. 1091 punisce la diserzione del componente dell'equipaggio che non si reca a bordo o abbandona la nave o l'aeromobile.
  • Se il fatto cagiona pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza del mezzo, si applica la reclusione da uno a tre anni.
  • In assenza di pericolo, se ne deriva una notevole difficoltà nel servizio, la sanzione è amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
  • Se ne deriva un grave turbamento di un servizio pubblico o di pubblica necessità, la sanzione sale a 5.000-25.000 euro.
  • La clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» coordina la norma con il codice penale comune, in caso di concorso.
Ratio e collocazione sistematica

L'art. 1091 del Codice della navigazione introduce e disciplina la fattispecie della diserzione nell'ambito dei delitti contro la polizia di bordo. La norma risponde a un'esigenza fondamentale della navigazione: garantire che il mezzo — nave o aeromobile — disponga del personale necessario per operare in sicurezza. L'abbandono del posto da parte di un componente dell'equipaggio, in un contesto dove ogni ruolo è tecnico e insostituibile nell'immediato, può mettere a rischio la vita dei passeggeri, degli altri membri dell'equipaggio e l'integrità del mezzo stesso. Il legislatore ha previsto due regimi distinti, penale e amministrativo, calibrati sulla gravità delle conseguenze effettive del comportamento.

Presupposti della fattispecie penale

Il primo comma disciplina l'ipotesi più grave. Soggetto attivo può essere qualsiasi componente dell'equipaggio — espressione ampia che ricomprende tutti i soggetti imbarcati con funzioni di servizio, dal comandante (che ha però una disciplina propria) al marinaio semplice, dall'hostess al tecnico di bordo. La condotta può consistere nel non recarsi a bordo (diserzione in partenza) o nell'abbandonare il mezzo (diserzione durante la navigazione). L'elemento che qualifica questa condotta come delitto è l'evento di pericolo: il fatto deve cagionare un pericolo concreto per la vita o l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile. Si tratta di un reato di evento, non di mera condotta: occorre la prova del nesso causale tra l'abbandono del posto e il pericolo effettivo creatosi. La pena è la reclusione da uno a tre anni.

Il regime sanzionatorio amministrativo

Il secondo e il terzo comma prevedono invece sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi meno gravi. Il secondo comma punisce la diserzione quando ne deriva una «notevole difficoltà nel servizio della navigazione», con una sanzione da 3.000 a 10.000 euro. Il terzo comma punisce la diserzione quando dal fatto deriva un «grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità», con una sanzione da 5.000 a 25.000 euro. La distinzione tra «notevole difficoltà» e «grave turbamento» richiede un'analisi caso per caso: il primo termine riguarda le operazioni interne della nave o dell'aeromobile; il secondo si riferisce all'impatto su servizi collettivi di cui il trasporto è parte (si pensi a un traghetto che collega isole prive di altri collegamenti). In assenza di entrambe queste conseguenze, la diserzione è priva di rilevanza penale o amministrativa ai sensi di questa norma, ferme restando eventuali responsabilità contrattuali o disciplinari.

Clausola di sussidiarietà e coordinamento con il codice penale

La clausola iniziale «salvo che il fatto costituisca più grave reato» qualifica l'art. 1091 come norma sussidiaria. Qualora la stessa condotta integri un reato più grave — si pensi all'abbandono che contribuisce causalmente a un naufragio — si applicherà la norma più grave, tipicamente l'art. 449 o l'art. 422 del codice penale, a seconda delle circostanze. Il concorso di reati può comunque sussistere quando le fattispecie tutelano beni giuridici distinti e non vi è assorbimento. Il rapporto con l'art. 1097 (abbandono del comandante) è di specialità soggettiva: l'art. 1091 riguarda i componenti dell'equipaggio in senso lato, l'art. 1097 riguarda specificamente il comandante che abbandona la nave per ultimo.

Profili pratici e disciplinari

Dal punto di vista operativo, la diserzione rileva anche sul piano del contratto di arruolamento e delle disposizioni del CCNL del settore marittimo. L'armatore può procedere al licenziamento per giusta causa in caso di abbandono ingiustificato del posto. Qualora il personale sia iscritto in gente di mare, l'autorità marittima può sospendere o revocare l'iscrizione a seguito della condanna. Sul piano probatorio, l'accertamento del pericolo concreto (necessario per l'ipotesi penale) richiede in genere la relazione tecnica del comandante o dell'autorità di vigilanza, acquisita nell'ambito delle indagini. La presentazione spontanea a bordo prima della partenza, come chiarito dall'art. 1093, costituisce causa di non punibilità per l'ipotesi penale, seppure nei limiti temporali ivi previsti.

Casi pratici

Caso 1: Il motorista Tizio non si presenta all'imbarco

Tizio, motorista di un traghetto passeggeri, non si presenta a bordo senza giustificazione nell'ora stabilita per la partenza. Il comandante, non riuscendo a reperire un sostituto in tempi brevi, è costretto a ritardare la partenza, creando disagi ai passeggeri e turbamento al servizio di trasporto pubblico. Tizio risponde della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 1091, terzo comma, essendo il traghetto un mezzo adibito a servizio di pubblica necessità.

Caso 2: Il marinaio Caio abbandona la nave in navigazione

Caio, marinaio di guardia, abbandona la propria postazione durante una traversata notturna in condizioni di mare agitato, determinando un pericolo concreto per la manovra della nave e per l'incolumità degli altri componenti dell'equipaggio. In questo caso ricorrono i presupposti del primo comma: Caio è imputabile per il delitto di diserzione con pena della reclusione da uno a tre anni.

Caso 3: L'assistente di volo Sempronio lascia l'aeromobile prima del decollo

Sempronio, assistente di volo, abbandona l'aeromobile subito dopo l'imbarco dei passeggeri adducendo un malore simulato, costringendo la compagnia aerea a ritardare il volo per reperire un sostituto. Poiché dal fatto non deriva alcun pericolo per la sicurezza del volo, ma solo una difficoltà organizzativa, Sempronio risponde della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 1091, secondo comma.

Domande frequenti

La diserzione è sempre un reato penale?

No. L'art. 1091 prevede la responsabilità penale solo quando la diserzione cagiona un pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone o per la sicurezza della nave o dell'aeromobile. Negli altri casi — notevole difficoltà nel servizio o grave turbamento di un servizio pubblico — si applicano sanzioni amministrative pecuniarie.

Chi può essere soggetto attivo del reato di diserzione?

Qualsiasi componente dell'equipaggio, vale a dire chi è imbarcato con funzioni di servizio sulla nave o sull'aeromobile. Il comandante che abbandona il mezzo è invece disciplinato dall'art. 1097, che prevede una fattispecie autonoma con sanzioni più severe.

Cosa si intende per 'notevole difficoltà nel servizio della navigazione'?

Si tratta di un'alterazione significativa delle operazioni ordinarie della nave o dell'aeromobile causata dall'assenza del componente dell'equipaggio, ad esempio l'impossibilità di garantire i turni di guardia o di eseguire manovre in sicurezza. È necessaria una valutazione concreta caso per caso.

Cosa succede se il componente dell'equipaggio raggiunge la nave prima della partenza?

L'art. 1093 prevede una causa di non punibilità: se il componente raggiunge la nave entro il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare (e comunque prima che la nave lasci il porto), non è punibile anche se ricorrono le aggravanti dell'art. 1092.

La diserzione può comportare anche conseguenze disciplinari o contrattuali?

Sì. Oltre alla responsabilità penale o amministrativa, il componente dell'equipaggio che diserta può essere licenziato per giusta causa dall'armatore. Le autorità marittime possono inoltre sospendere o revocare i titoli professionali in caso di condanna definitiva.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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