In sintesi
- Oggetto della norma: l'art. 1062 riguarda il pignoramento delle parti separabili e delle pertinenze dell'aeromobile, beni distinti dal velivolo nella sua interezza.
- Rinvio al c.p.c.: a differenza del pignoramento del velivolo, qui si applicano le norme del codice di procedura civile sul pignoramento di cose mobili, senza le formalità pubblicitarie registrate.
- Distinzione concettuale: le parti separabili sono componenti fisicamente distaccabili (motori, strumentazione) non stabilmente incorporate; le pertinenze sono beni accessori destinati al servizio dell'aeromobile.
- Assenza di trascrizione: il pignoramento di questi beni non richiede trascrizione nel registro di iscrizione aeromobili, differenziandosi nettamente dal regime dell'art. 1061.
- Coordinamento sistematico: la norma evita che la procedura semplificata per i mobili ordinari possa essere elusa pignorando componenti dell'aeromobile invece del velivolo stesso.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1062 Codice della Navigazione — Forma del pignoramento di patti separabili e pertinenze
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il pignoramento delle parti separabili e delle pertinenze dell'aeromobile si esegue secondo le norme del codice di procedura civile riguardanti il pignoramento di cose mobili.
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In sintesi
Ratio e ambito di applicazione
L'articolo 1062 si occupa di una categoria di beni che, pur gravitando nell'orbita funzionale dell'aeromobile, non si identificano con esso come unità. Si tratta delle parti separabili e delle pertinenze, vale a dire di tutti quei componenti e accessori che, pur collegati all'aeromobile sul piano fisico o funzionale, conservano una propria identità giuridica distinta e possono essere oggetto di atti di disposizione separati. La scelta del legislatore di assoggettare il pignoramento di questi beni alle norme del c.p.c. sui mobili ordinari risponde a una logica di semplicità e proporzionalità: sarebbe sproporzionato applicare le complesse formalità pubblicitarie previste dall'art. 1061 per beni che non sono iscritti in alcun registro e la cui circolazione avviene secondo le regole dei beni mobili.
Nozione di parti separabili e pertinenze dell'aeromobile
La distinzione tra parti separabili e pertinenze ha rilievo sia concettuale sia operativo. Le parti separabili sono componenti fisicamente distaccabili dall'aeromobile senza che questo perda la propria identità: si pensi ai motori, alle eliche, alla strumentazione di bordo, ai carrelli di atterraggio. Esse non sono stabilmente incorporate nella struttura del velivolo al punto da perdere la propria identità, e possono essere smontate, sostituite o cedute separatamente. Le pertinenze, secondo la nozione civilistica trasfusa nell'art. 812 e ss. del codice civile, sono invece beni destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento dell'aeromobile: attrezzature di bordo, kit di emergenza, strumentazione di comunicazione portatile, e così via. In entrambi i casi, il codice della navigazione ha ritenuto che il regime pubblicitario registrato — pensato per l'aeromobile come unità complessa — non si giustifichi per beni che non beneficiano di alcuna iscrizione nei registri aeronautici.
Applicazione delle norme c.p.c. sul pignoramento di cose mobili
Il rinvio al codice di procedura civile in materia di pignoramento di cose mobili comporta l'applicazione degli artt. 513 e ss. c.p.c. Il pignoramento mobiliare si esegue mediante accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo dove si trovano i beni, con redazione del processo verbale di pignoramento contenente la descrizione dei beni e la dichiarazione di vincolo. Non è richiesta alcuna trascrizione in registri pubblici, né l'invio di copie autentiche a uffici di iscrizione. Il debitore è nominato custode dei beni pignorati, salvo diversa decisione del giudice. Questa procedura è assai più rapida e meno costosa di quella prevista per l'aeromobile nella sua interezza, il che la rende adatta a beni di valore unitario inferiore e non soggetti a pubblicità registrata.
Profili pratici e rischi di elusione
La norma solleva questioni pratiche rilevanti. In primo luogo, occorre stabilire in concreto se un determinato componente sia da qualificare come parte separabile dell'aeromobile — e quindi soggetta all'art. 1062 — oppure come parte integrante del velivolo — e quindi non pignorabile separatamente senza il complesso dell'aeromobile. La qualificazione dipende dal grado di incorporazione e dalla funzionalità: un motore intercambiabile è parte separabile, mentre la fusoliera o le ali strutturali sono parti integranti. In secondo luogo, la norma impedisce che il creditore, volendo evitare le formalità complesse dell'art. 1061, pignori in modo artificioso componenti che nella sostanza equivalgono all'aeromobile stesso. Infine, vi è il tema del coordinamento con le ipoteche che gravano sull'aeromobile: le pertinenze e le parti separabili cadono normalmente nell'oggetto dell'ipoteca aeronautica (art. 1020 cod. nav.), sicché il creditore ipotecario potrebbe rivendicare il proprio privilegio anche sui beni pignorati separatamente.
Coordinamento con l'ipoteca aeronautica e i privilegi
Un profilo sistematico rilevante riguarda il rapporto tra il pignoramento separato delle pertinenze e parti separabili e i diritti reali di garanzia costituiti sull'aeromobile. L'ipoteca aeronautica, disciplinata dagli artt. 1020 e ss. cod. nav., si estende di regola alle pertinenze e alle parti separabili dell'aeromobile, salvo patto contrario. Ciò significa che, ove un creditore ipotecario abbia iscritto ipoteca sull'aeromobile, il pignoramento separato delle pertinenze eseguito da un creditore chirografario potrebbe essere contestato dal creditore ipotecario, che rivendicherà il proprio diritto di prelazione sull'intero complesso del bene gravato. In tale eventualità, si pone un problema di coordinamento tra la procedura esecutiva mobiliare sulle pertinenze e la procedura esecutiva sul velivolo, che potrebbe portare alla riunione dei procedimenti davanti al giudice competente.
Casi pratici
Caso 1: Pignoramento di motori aeronautici separati
Tizio è creditore di una società di manutenzione aeronautica che detiene in magazzino tre motori aeronautici smontati, destinati a essere installati su aeromobili di diversi vettori. Poiché i motori non sono incorporati in alcun aeromobile iscritto in un registro, Tizio li pignora mediante ufficiale giudiziario secondo le norme c.p.c. sui beni mobili, senza necessità di trascrizione in registri aeronautici.
Caso 2: Pertinenze di bordo e conflitto con il creditore ipotecario
Caio, creditore chirografario di un vettore aereo, pignora le attrezzature di bordo presenti nell'hangar (kit di sicurezza, strumentazione portatile). Sempronio, creditore ipotecario sullo stesso aeromobile cui quelle pertinenze sono destinate, interviene nella procedura mobiliare eccependo che le pertinenze cadono nell'oggetto della propria ipoteca aeronautica e che il suo privilegio deve essere soddisfatto con precedenza rispetto al credito chirografario di Caio.
Caso 3: Qualificazione controversa di un componente strutturale
Sempronio, ufficiale giudiziario incaricato da un creditore, si trova a dover pignorare il carrello di atterraggio di un aeromobile fermo in officina. Il proprietario dell'aeromobile contesta che il carrello, pur smontato, sia parte integrante del velivolo e non parte separabile, e che pertanto non possa essere pignorato separatamente senza applicare la procedura dell'art. 1061. Il giudice dell'esecuzione è chiamato a risolvere la questione qualificatoria prima di procedere.
Domande frequenti
Come si pignora una pertinenza o parte separabile di un aeromobile?
Si applicano le norme del codice di procedura civile sul pignoramento di cose mobili (artt. 513 e ss. c.p.c.): l'ufficiale giudiziario accede al luogo, descrive i beni e redige il verbale di pignoramento, senza necessità di trascrizione in registri aeronautici.
Qual è la differenza tra parte separabile e parte integrante dell'aeromobile?
La parte separabile è un componente distaccabile senza compromettere l'identità del velivolo (es. motori intercambiabili, strumentazione); la parte integrante è strutturalmente incorporata (es. fusoliera, ali) e non può essere pignorata separatamente dall'aeromobile.
È necessaria la trascrizione nel registro di iscrizione per pignorare le pertinenze?
No: il pignoramento delle pertinenze e delle parti separabili non richiede trascrizione nel registro di iscrizione degli aeromobili, a differenza del pignoramento del velivolo nella sua interezza regolato dall'art. 1061.
Il creditore ipotecario può opporsi al pignoramento separato delle pertinenze?
Sì: l'ipoteca aeronautica si estende di regola alle pertinenze, sicché il creditore ipotecario può rivendicare il proprio privilegio anche sui beni pignorati separatamente da un creditore chirografario.
Quali beni sono qualificabili come pertinenze dell'aeromobile?
Sono pertinenze i beni destinati in modo durevole al servizio dell'aeromobile: kit di emergenza, attrezzature di bordo, strumentazione di comunicazione portatile e simili accessori funzionali al volo.