Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 593 Codice della Navigazione – Termini per comparire

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Si applicano i termini di comparizione fissati dall'articolo 313 del codice di procedura civile.

In sintesi

  • L'art. 593 estende ai giudizi davanti ai comandanti di porto i termini di comparizione fissati dall'art. 313 del codice di procedura civile.
  • Il rinvio all'art. 313 c.p.c. (nella versione vigente al tempo di redazione del codice) individua i termini minimi che devono intercorrere tra la notifica della citazione e l'udienza di prima comparizione.
  • Il rispetto dei termini di comparizione è funzionale a garantire al convenuto un adeguato tempo per preparare la difesa.
  • La norma riflette il raccordo tra il rito speciale marittimo e le garanzie processuali minime del rito civile ordinario.
  • I termini sono riducibili dal comandante di porto in caso di urgenza, secondo i principi generali applicabili per rinvio al c.p.c.
Indice dei contenuti

Funzione dei termini di comparizione e rinvio al c.p.c.

L'art. 593 del Codice della navigazione stabilisce che, nei giudizi davanti ai comandanti di porto, si applicano i termini di comparizione fissati dall'art. 313 del codice di procedura civile. Questa disposizione assolve una funzione di garanzia processuale fondamentale: assicurare che il convenuto, una volta ricevuta la citazione, disponga di un termine minimo adeguato per organizzare la propria difesa prima dell'udienza. I termini di comparizione non sono dunque un mero orpello formale, ma costituiscono un presidio del diritto di difesa e del contraddittorio, valori che la Costituzione italiana tutela all'art. 24.

L'art. 313 c.p.c. e il suo contenuto

L'art. 313 del codice di procedura civile, nella formulazione richiamata dall'art. 593 c.n., disciplina i termini di comparizione nel procedimento davanti al giudice di pace. L'assimilazione al procedimento davanti al giudice di pace è coerente con la natura del rito davanti al comandante di porto, caratterizzato da analoga semplicità e concentrazione. Il richiamo all'art. 313 c.p.c. va interpretato tenendo conto del contesto normativo attuale: la disciplina dei termini di comparizione ha subito modifiche nel tempo, e occorre fare riferimento alla versione vigente della norma richiamata. In ogni caso, i termini di comparizione nel rito davanti al comandante di porto sono notevolmente più brevi di quelli previsti per il rito ordinario dinanzi al tribunale (art. 163-bis c.p.c.), in coerenza con la vocazione alla celerità del rito marittimo.

Decorrenza e calcolo dei termini

Il termine di comparizione decorre dalla notificazione della citazione e deve essere rispettato sino all'udienza indicata nell'atto di citazione. Se la citazione indica un'udienza troppo ravvicinata, non rispettando il termine minimo previsto dall'art. 313 c.p.c., la citazione sarà nulla; tuttavia, la nullità potrà essere sanata dalla costituzione volontaria del convenuto, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., applicabile per rinvio dell'art. 588 c.n.). Se, al contrario, i termini sono rispettati ma il convenuto non si costituisce, il comandante di porto potrà procedere in contumacia secondo le norme del c.p.c., applicabili in via suppletiva.

Abbreviazione dei termini in caso di urgenza

Il sistema normativo prevede la possibilità di abbreviare i termini di comparizione in presenza di esigenze di urgenza. Sebbene l'art. 593 non lo preveda espressamente, il rinvio generale al c.p.c. operato dall'art. 588 c.n. consente di applicare le disposizioni del rito civile sull'abbreviazione dei termini su istanza motivata dell'attore e con autorizzazione del comandante di porto. Questa possibilità è particolarmente rilevante in materia marittima, dove l'urgenza è frequente: si pensi ai sinistri con danni in corso, al rischio di dispersione delle prove o all'imminente partenza della nave verso porti stranieri.

Coordinamento con la struttura concentrata del rito

I termini di comparizione si inseriscono nella struttura complessiva del procedimento davanti al comandante di porto, che - come previsto dall'art. 595 c.n. - tende alla trattazione in unica udienza. La fissazione di un termine adeguato prima dell'udienza serve quindi a garantire che le parti si presentino già preparate alla trattazione immediata della causa, senza che siano necessari rinvii per la raccolta di memorie o documenti. Questo sistema presuppone che le parti abbiano tutto il tempo necessario per valutare la propria posizione processuale e decidere se presentarsi, costituirsi tramite procuratore o concordare una soluzione stragiudiziale prima dell'udienza.

Domande frequenti

Quali termini di comparizione si applicano nei giudizi davanti al comandante di porto?

Si applicano i termini fissati dall'art. 313 del codice di procedura civile, per rinvio espresso dell'art. 593 c.n.; si tratta di termini più brevi rispetto a quelli del rito ordinario davanti al tribunale.

Cosa succede se la citazione davanti al comandante di porto non rispetta i termini minimi?

La citazione è nulla per violazione dei termini di comparizione; tuttavia la nullità può essere sanata dalla costituzione volontaria del convenuto, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.

È possibile abbreviare i termini di comparizione davanti al comandante di porto?

Sì, su istanza motivata dell'attore e con autorizzazione del comandante di porto, è possibile abbreviare i termini in presenza di esigenze urgenti, applicando le corrispondenti norme del c.p.c. per rinvio dell'art. 588 c.n.

Dal quando decorre il termine di comparizione?

Il termine decorre dalla data di notificazione della citazione al convenuto e deve essere rispettato fino all'udienza indicata nell'atto di citazione.

Se il convenuto non rispetta i termini per costituirsi, può comunque partecipare all'udienza?

La mancata costituzione non equivale automaticamente a decadenza dalla difesa: il convenuto può comparire all'udienza e presentarsi personalmente; tuttavia, se rimane contumace, il procedimento prosegue in sua assenza secondo le norme del c.p.c. applicabili per rinvio.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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