Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 587 Codice della Navigazione – Foro della pubblica amministrazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della norma e contesto sistematico
L'art. 587 del Codice della navigazione si occupa di un aspetto specifico del procedimento davanti ai comandanti di porto: l'inapplicabilità delle disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione. Nel rito civile ordinario, lo Stato e gli enti pubblici godono di un foro privilegiato, detto anche 'foro erariale', che concentra le controversie presso determinati tribunali - in passato il tribunale del luogo dove ha sede l'avvocatura dello Stato competente - al fine di semplificare la difesa in giudizio dell'amministrazione. Questa previsione, storicamente prevista dal codice di procedura civile, è stata nel tempo ridimensionata, ma resta un dato normativo rilevante nella disciplina processuale ordinaria.
Il foro della pubblica amministrazione nel rito ordinario
Le disposizioni sul foro della pubblica amministrazione trovano il loro fondamento nel codice di procedura civile e nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato). Esse stabiliscono che le cause contro lo Stato debbano essere proposte davanti al giudice del luogo in cui ha sede l'avvocatura distrettuale dello Stato. Applicare tale regola ai giudizi davanti ai comandanti di porto - che sono autorità amministrative distribuite sul territorio in base alla geografia portuale - creerebbe distorsioni, sottraendo la competenza al comandante di porto naturalmente competente in ragione del luogo del sinistro o dell'approdo.
L'esclusione prevista dall'art. 587
L'art. 587 risolve la questione con una previsione netta: le norme sul foro della pubblica amministrazione non si applicano ai giudizi davanti ai comandanti di porto. La ratio è duplice. Da un lato, si vuole evitare che il foro privilegiato dell'amministrazione alteri i criteri di competenza territoriale definiti dal Codice della navigazione, che individuano il comandante di porto competente in base al luogo del fatto, al primo approdo della nave danneggiata o al luogo di iscrizione della nave. Dall'altro, si riconosce che il comandante di porto, pur essendo organo della pubblica amministrazione marittima, esercita in questo contesto una funzione giurisdizionale speciale, rispetto alla quale il privilegio del foro erariale sarebbe incongruo.
Profili pratici
In termini operativi, la norma significa che se una delle parti di un giudizio davanti al comandante di porto è un ente pubblico - ad esempio lo Stato, il demanio marittimo o un ente portuale - tale parte non può invocare il foro della pubblica amministrazione per spostare la causa davanti a un diverso comandante di porto o davanti al tribunale del capoluogo di distretto dell'avvocatura dello Stato. La competenza sarà determinata esclusivamente secondo le regole del Codice della navigazione (in particolare l'art. 590 per i sinistri marittimi), con piena prevalenza del criterio del luogo del fatto o dell'approdo. Questa soluzione legislativa tutela la parte privata, che non si vedrebbe costretta a inseguire il foro privilegiato dell'amministrazione in un luogo diverso da quello naturalmente indicato dalla materia della controversia.
Coordinamento con il rinvio generale al c.p.c.
L'art. 588 c.n. prevede un rinvio generale al codice di procedura civile per tutto quanto non espressamente regolato dal titolo dedicato al procedimento davanti ai comandanti di porto. L'art. 587 si pone come eccezione a tale rinvio generale: anche se le norme sul foro della pubblica amministrazione fanno parte del codice di procedura civile e di fonti ad esso collegate, esse sono espressamente escluse dal rinvio, in ragione dell'incompatibilità con la logica territoriale del rito marittimo. Si tratta dunque di una deroga esplicita e intenzionale, che il legislatore ha ritenuto necessario formulare per evitare dubbi interpretativi sull'ambito di applicazione del rinvio generale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio non può invocare il foro erariale contro un ente portuale
Tizio conviene l'Autorità di Sistema Portuale davanti al comandante di porto di Genova per danni al proprio natante causati da una banchina in stato di abbandono. L'ente pubblico eccepisce che, in quanto amministrazione statale, la causa dovrebbe essere proposta presso il tribunale del capoluogo di distretto dell'avvocatura dello Stato. Il comandante di porto respinge l'eccezione applicando l'art. 587 c.n., che esclude il foro della pubblica amministrazione in questa sede, e procede alla trattazione.
Caso 2: Caio agisce davanti al comandante competente per luogo del sinistro
Caio subisce danni alla propria imbarcazione da pesca a seguito di una manovra di un rimorchiatore statale nel porto di Napoli. Propone la domanda davanti al comandante di porto di Napoli, che è il luogo del fatto. L'amministrazione convenuta non può spostare la causa altrove invocando il foro privilegiato, poiché l'art. 587 esclude espressamente tale possibilità nei giudizi davanti ai comandanti di porto.
Caso 3: Sempronio ottiene tutela nel foro naturale marittimo
Sempronio, armatore privato, cita in giudizio davanti al comandante di porto di Palermo un ente pubblico per il mancato pagamento di prestazioni di assistenza portuale. L'ente eccepisce il foro speciale della pubblica amministrazione, ma il comandante di porto, richiamando l'art. 587 c.n., dichiara l'eccezione infondata e procede alla trattazione secondo le regole del Codice della navigazione.
Domande frequenti
Perché il foro della pubblica amministrazione non si applica ai giudizi davanti al comandante di porto?
Perché l'art. 587 c.n. lo esclude espressamente, per evitare che il privilegio del foro erariale alteri i criteri di competenza territoriale propri del rito marittimo, che si basano sul luogo del fatto o dell'approdo.
Se convengo un ente pubblico davanti al comandante di porto, dove devo citarlo?
Davanti al comandante di porto competente secondo le regole del Codice della navigazione (luogo del sinistro, primo approdo, luogo di iscrizione della nave), senza possibilità per l'ente di invocare il foro privilegiato della pubblica amministrazione.
Il comandante di porto è un organo della pubblica amministrazione: perché non beneficia del foro erariale?
Perché nel procedimento davanti al comandante di porto quest'ultimo esercita una funzione giurisdizionale speciale, non è parte del giudizio; il foro privilegiato riguarda le amministrazioni come parti convenute, non come giudici.
L'art. 587 vale anche se lo Stato è attore nel giudizio?
Sì, l'esclusione del foro della pubblica amministrazione opera indipendentemente dal ruolo processuale dell'ente pubblico, sia esso attore sia convenuto nel giudizio davanti al comandante di porto.
Quali regole di competenza territoriale si applicano allora quando una delle parti è pubblica amministrazione?
Si applicano le regole ordinarie del Codice della navigazione, in particolare quelle sull'art. 590 per le cause da sinistri marittimi, che individuano la competenza in base al luogo del fatto, al primo approdo o alla sede di iscrizione della nave.