Testo dell'articoloVigente
Art. 354 Codice della Navigazione – Indennità nel caso di perdita presunta
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se il contratto di arruolamento è considerato risolto ai sensi dell'articolo 344, è dovuta: 1) nel caso di retribuzione a tempo, un'indennità pari alla metà della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilità; 2) nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennità pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la metà dell'intera retribuzione, se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno. L'indennità è attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l'indennità è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 354 del Codice della navigazione disciplina l'indennità dovuta all'arruolato - o ai suoi aventi diritto - quando il contratto di arruolamento si considera risolto ai sensi dell'articolo 344, ossia in conseguenza della perdita presunta della nave. La perdita presunta si verifica quando della nave non si abbiano più notizie e si ritenga, secondo criteri oggettivi, che essa sia andata perduta in mare. In tale situazione l'incertezza sul destino della nave e del suo equipaggio si proietta sul piano contrattuale, determinando la cessazione automatica del rapporto e la necessità di tutelare economicamente coloro che avevano un diritto alla retribuzione per la navigazione non conclusa.
La norma si inserisce nel Capo IV del Titolo II del Libro III, dedicato al contratto di arruolamento e alle sue cause di risoluzione, e rappresenta un istituto tipico del diritto del lavoro marittimo, che non trova corrispondente esatto nel diritto del lavoro terrestre. L'impostazione legislativa bilancia l'impossibilità oggettiva di completare il viaggio con la tutela minima del lavoratore marittimo e dei suoi familiari.
Il sistema di calcolo: retribuzione a tempo e a viaggio
La norma distingue due regimi di calcolo dell'indennità, corrispondenti alle due modalità di determinazione della retribuzione previste dal contratto di arruolamento.
Nel caso di retribuzione a tempo, l'indennità è pari alla metà della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, calcolata a partire dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie della nave. Il legislatore prevede tuttavia un minimo garantito di due mensilità, a prescindere dalla durata residua stimata del viaggio: tale soglia minima svolge una funzione protettiva per i casi in cui il viaggio fosse già prossimo alla conclusione.
Nel caso di retribuzione a viaggio, il calcolo è più articolato. Si considera dapprima la quota di retribuzione già maturata alla data di risoluzione del contratto, e si confronta con la metà dell'intera retribuzione (se la nave si presume perita durante il viaggio di andata) o con l'intera retribuzione (se la nave si presume perita nel ritorno). L'indennità è pari alla differenza positiva, ossia alla parte di retribuzione non ancora maturata che l'arruolato avrebbe percepito. Questa bipartizione tra andata e ritorno riflette la diversa aspettativa di guadagno residua dell'arruolato nelle due fasi del viaggio.
Beneficiari dell'indennità e rinvio alla normativa infortuni
Poiché la perdita presunta della nave implica, nella maggior parte dei casi, la morte dell'arruolato o la sua irreperibilità, la norma attribuisce l'indennità non all'arruolato stesso ma ai soggetti che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato secondo la normativa sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Il rinvio è ai beneficiari individuati dalla disciplina previdenziale applicabile al settore marittimo, che tipicamente comprende il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico.
Si tratta di un meccanismo di raccordo con il sistema previdenziale che evita vuoti di tutela: la stessa platea di soggetti che percepisce le prestazioni INAIL in caso di morte sul lavoro è individuata come avente diritto all'indennità da perdita presunta. Questo rinvio garantisce coerenza tra il regime indennitario contrattuale e quello previdenziale-assicurativo.
La devoluzione alla cassa per la previdenza marinara
In assenza di aventi diritto ai sensi della normativa sugli infortuni sul lavoro, l'indennità non viene dispersa ma è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara. Tale istituto, oggi integrato nel sistema previdenziale generale, aveva storicamente la funzione di gestire le forme di previdenza e mutualità specifiche per i lavoratori del mare. La devoluzione residuale svolge una duplice funzione: da un lato, evita che l'armatore trattenga l'importo indebitamente; dall'altro, alimenta un fondo solidaristico a beneficio della categoria dei marittimi nel suo insieme.
La previsione riflette la logica solidaristica tipica del diritto marittimo del lavoro, in cui la comunità di bordo e la categoria professionale dei marittimi sono viste come un insieme coeso, meritevole di tutele collettive oltre che individuali.
Coordinamento con le altre disposizioni del capo
L'articolo 354 opera in stretta connessione con l'articolo 344, che definisce le condizioni per la risoluzione del contratto di arruolamento nel caso di perdita presunta, e con l'articolo 352, che disciplina la generale indennità di risoluzione. Va altresì letto insieme all'articolo 355, che disciplina il caso di morte accertata dell'arruolato per la salvezza della nave, e all'articolo 361, che fornisce le regole per determinare la base di calcolo della retribuzione ai fini indennitari. L'insieme di queste disposizioni forma un sistema organico di tutela dell'arruolato e della sua famiglia nelle ipotesi di interruzione traumatica del rapporto di lavoro marittimo, distinguendo accuratamente a seconda della causa e delle modalità di retribuzione pattuite.
Casi pratici
Caso 1: Marittimo retribuito a tempo con viaggio di durata indeterminata
Tizio è arruolato su un cargo con retribuzione mensile di 2.500 euro; della nave non si hanno notizie da tre mesi e il contratto viene risolto ex art. 344. Il viaggio residuo stimato era di quattro mesi, quindi l'indennità base sarebbe pari alla metà di quattro mensilità (5.000 euro), superiore al minimo di due mensilità (5.000 euro), che risulta quindi già soddisfatto; i familiari aventi diritto ricevono tale somma.
Caso 2: Arruolato a viaggio presunto perito nell'andata
Caio è imbarcato con contratto a viaggio per un compenso totale di 8.000 euro; al momento della presunta perdita aveva maturato 2.000 euro corrispondenti al primo tratto percorso. L'indennità è pari alla differenza tra la metà dell'intera retribuzione (4.000 euro) e la parte già maturata (2.000 euro), quindi 2.000 euro, che vengono corrisposti ai beneficiari previdenziali.
Caso 3: Nessun familiare superstite: devoluzione alla cassa marinara
Sempronio, marittimo celibe senza familiari a carico né altri aventi diritto ai sensi della normativa infortuni, risulta disperso con la nave. L'indennità calcolata secondo l'art. 354 non può essere corrisposta ad alcun beneficiario privato e viene pertanto devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara, concorrendo al fondo di solidarietà di categoria.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'perdita presunta' della nave ai fini dell'art. 354?
La perdita presunta ricorre quando della nave non vi sono più notizie e, secondo criteri obiettivi, si ritiene che sia andata perduta in mare. In tal caso il contratto di arruolamento si risolve automaticamente ai sensi dell'art. 344 del Codice della navigazione.
A chi spetta l'indennità prevista dall'art. 354 se l'arruolato è disperso?
L'indennità spetta ai soggetti indicati dalla normativa sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro come aventi diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, tipicamente coniuge e figli. In assenza di tali soggetti, l'indennità è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
Come si calcola l'indennità se il contratto prevede una retribuzione a tempo?
L'indennità è pari alla metà della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, calcolata dal giorno successivo alle ultime notizie. È previsto in ogni caso un minimo garantito di due mensilità di retribuzione.
Come cambia il calcolo se la retribuzione è a viaggio e la nave si presume perita nel ritorno?
In tal caso l'indennità è pari alla differenza tra la parte di retribuzione già maturata e l'intera retribuzione pattuita per il viaggio, riconoscendo all'arruolato (o ai suoi aventi diritto) l'integrale quota non ancora percepita del compenso.
Perché l'indennità viene versata alla cassa previdenza marinara in assenza di aventi diritto?
La devoluzione alla cassa risponde a una logica solidaristica: evita che l'armatore trattenga la somma indebitamente e alimenta un fondo di categoria a tutela collettiva dei lavoratori marittimi.