Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 178 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto. DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE Della partenza e dell'arrivo delle navi

In sintesi

  • Le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore quando sono regolarmente effettuate.
  • Le stesse annotazioni fanno prova in ogni caso contro l'armatore, senza possibilità di scinderne il contenuto per chi voglia avvalersene.
  • La disciplina si coordina con gli articoli 2700 e 2702 del codice civile (atti pubblici e scritture private) per le annotazioni diverse da quelle relative all'esercizio della nave.
  • Il principio dell'inscindibilità garantisce che non si possa utilizzare solo la parte favorevole di un'annotazione estraendo la parte sfavorevole dal contesto.
  • La regolarità delle annotazioni - presupposto dell'efficacia probatoria favorevole - è definita dalle norme di tenuta richiamate dall'articolo 177.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico

L'articolo 178 del Codice della navigazione disciplina l'efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti di bordo, in particolare sul giornale nautico. La norma si inserisce nel più ampio contesto del diritto della prova documentale e introduce una disciplina speciale rispetto alle regole generali del codice civile, alle quali fa espresso rinvio per le annotazioni che non riguardano l'esercizio della nave. Il coordinamento con gli articoli 2700 e 2702 c.c. è essenziale: il primo disciplina l'atto pubblico e la sua forza di prova legale; il secondo si occupa della scrittura privata, che fa prova contro chi l'ha scritta quando ne è riconosciuta la sottoscrizione o quando questa è autenticata. L'articolo 178 si innesta su questi schemi generali adattandoli alle peculiarità della documentazione marittima.

Efficacia probatoria favorevole all'armatore

Il punto centrale della norma è la previsione per cui le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore quando sono regolarmente effettuate. Questa è la vera specialità della norma rispetto al diritto comune: in linea generale, nessuno può crearsi da solo un titolo probatorio favorevole; ma nel diritto della navigazione, la funzione di pubblica documentazione che svolge il giornale nautico giustifica l'attribuzione di efficacia probatoria anche in favore di chi lo tiene. La condizione è la regolarità delle annotazioni: il libro deve essere stato previamente vidimato (art. 177), le annotazioni devono essere state effettuate nell'ordine cronologico corretto, senza alterazioni non sanate, da parte del soggetto competente.

Efficacia probatoria contraria: il principio dell'inscindibilità

La norma prevede altresì che le annotazioni facciano prova in ogni caso contro l'armatore, con una precisazione di grande rilievo pratico: chi vuole trarne vantaggio non può scindere il contenuto dell'annotazione. Il principio dell'inscindibilità - analogo a quello previsto per la confessione dall'articolo 2734 c.c. - impedisce di isolare la parte favorevole di un'annotazione estrapolando il dato conveniente dal contesto. Se, per esempio, un'annotazione sul giornale di carico indica sia che la merce è stata imbarcata in perfette condizioni sia che vi era umidità nella stiva, chi intende utilizzare la prima parte a proprio vantaggio non può ignorare la seconda. La logica è che il giornale nautico costituisce un tutto inscindibile: ogni annotazione va letta nel suo contesto complessivo.

Il richiamo agli articoli 2700 e 2702 del codice civile

Per le annotazioni che non riguardano l'esercizio della nave - e per quelle relative all'esercizio che non soddisfano il requisito della regolarità - restano ferme le norme del codice civile. L'articolo 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico piena forza probatoria fino a querela di falso per quanto attiene ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L'articolo 2702 c.c. stabilisce che la scrittura privata fa prova contro chi l'ha formata se la sottoscrizione è riconosciuta o autenticata. Il giornale nautico, nella misura in cui contiene annotazioni compiute dal comandante nell'esercizio di funzioni ufficiali (es. atti dello stato civile, processi verbali), potrebbe avvicinarsi alla categoria dell'atto pubblico; nelle parti di natura commerciale e tecnica si colloca invece nell'area della scrittura privata qualificata.

Profili pratici e applicazione in contenzioso

L'efficacia probatoria del giornale nautico è particolarmente rilevante nei procedimenti per responsabilità da sinistro marittimo (urto, naufragio, incaglio), nelle controversie da contratto di trasporto (perdita o avaria del carico), nelle liti relative al contratto di lavoro nautico e nei procedimenti penali per reati commessi in navigazione. In sede arbitrale marittima e avanti alle sezioni specializzate, il giornale nautico è spesso il documento centrale dell'istruttoria documentale; la sua forza probatoria condiziona sensibilmente l'esito delle controversie. La cura nella tenuta regolare del giornale è perciò un investimento procedurale di primaria importanza per armatori e comandanti.

Casi pratici

Caso 1: Prova a favore dell'armatore: annotazione regolare sul giornale di carico

Tizio, armatore, è convenuto in giudizio da un caricatore che sostiene che le sue merci siano state danneggiate a bordo durante il trasporto. Tizio produce il giornale di carico, regolarmente vidimato e tenuto, che attesta lo stato di perfetto ordine delle merci al momento dell'imbarco e la corretta collocazione nella stiva; il giudice riconosce la forza probatoria dell'annotazione ai sensi dell'articolo 178 e rigetta la domanda risarcitoria.

Caso 2: Inscindibilità del contenuto dell'annotazione

Caio, proprietario di un carico di grano, agisce contro l'armatore per ottenere il risarcimento del deterioramento del carico. Produce un'annotazione del giornale di carico che indica che le merci erano state trovate umide alla riconsegna; l'armatore eccepisce che la stessa annotazione prosegue specificando che l'umidità era preesistente all'imbarco. Il giudice applica il principio dell'inscindibilità: Caio non può avvalersi solo della prima parte dell'annotazione ignorando la seconda, che avrebbe effetto esonerativo per l'armatore.

Caso 3: Annotazione irregolare: perdita dell'efficacia probatoria favorevole

Sempronio è convenuto per danni da urto e intende dimostrare la correttezza della rotta tenuta prima della collisione. Produce il giornale di navigazione, ma l'altra parte rileva che il libro non era stato vidimato in porto prima della partenza, in violazione dell'articolo 177 e del regolamento. Il giudice esclude che l'annotazione possa fare prova a favore di Sempronio, riconoscendole soltanto efficacia contraria ai sensi dell'articolo 2702 c.c.

Domande frequenti

Le annotazioni del giornale nautico possono fare prova a favore dell'armatore?

Sì, ma solo se regolarmente effettuate. Le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore quando il giornale è stato tenuto conformemente alle norme dell'articolo 177.

Cosa significa il principio di inscindibilità delle annotazioni?

Chi vuole avvalersi di un'annotazione del giornale nautico contro l'armatore non può estrarne solo la parte favorevole: deve accettarne l'intero contenuto, incluse le parti che possono risultare a favore dell'armatore stesso.

Qual è il rapporto tra l'articolo 178 e il codice civile?

L'articolo 178 rinvia agli articoli 2700 e 2702 c.c. per le annotazioni diverse da quelle sull'esercizio della nave; la norma codicistica introduce una disciplina speciale per le annotazioni regolari sull'esercizio, riconoscendo loro efficacia anche a favore dell'armatore.

La regolarità delle annotazioni è sempre necessaria per la forza probatoria favorevole?

Sì. Solo le annotazioni regolarmente effettuate godono dell'efficacia probatoria favorevole. Le annotazioni irregolari fanno prova soltanto contro l'armatore, secondo le regole generali del codice civile.

Il principio dell'inscindibilità si applica anche ad annotazioni favorevoli all'armatore?

Il meccanismo opera specularmente: in ogni caso, l'annotazione fa prova contro l'armatore, ma chi intende avvalersene non può selezionare solo le parti a sé favorevoli, dovendo accettare l'annotazione nella sua interezza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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