Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 177 Codice della Navigazione – Norme per la tenuta dei libri di bordo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.

In sintesi

  • L'articolo 177 demanda al regolamento la disciplina delle modalità di vidimazione e tenuta dei libri di bordo.
  • La norma ha carattere di rinvio recettizio: i dettagli tecnici - numerazione delle pagine, sigillo dell'autorità marittima, modalità delle correzioni - sono fissati dal regolamento di esecuzione.
  • La vidimazione è il requisito formale che attribuisce ufficialità al libro di bordo, condizionandone la forza probatoria.
  • Le norme regolamentari garantiscono che le annotazioni siano cronologicamente ordinate, non cancellabili e prive di spazi in bianco.
  • L'inosservanza delle norme di tenuta può compromettere la regolarità delle annotazioni rilevante ai fini dell'articolo 178.
Indice dei contenuti

Natura e funzione della norma di rinvio

L'articolo 177 del Codice della navigazione stabilisce che le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative annotazioni sono fissate dal regolamento. Si tratta di una disposizione di rinvio, che svolge una funzione di raccordo tra la disciplina codicistica - necessariamente essenziale - e la normativa regolamentare, più agile e suscettibile di aggiornamento tecnico. Questa tecnica legislativa è particolarmente frequente nel diritto della navigazione, settore in cui le prescrizioni tecniche mutano con l'evolversi delle tecnologie e delle convenzioni internazionali.

La vidimazione dei libri di bordo

La vidimazione è il requisito formale con cui l'autorità marittima attribuisce carattere ufficiale al libro di bordo prima del suo utilizzo. In linea generale, il processo di vidimazione prevede che il libro venga presentato all'autorità competente - di norma il comandante del porto o l'autorità consolare in porto estero - la quale appone il timbro ufficiale sulle pagine, ne annota il numero progressivo e certifica la conformità del libro ai modelli prescritti. Solo i libri regolarmente vidimati possono essere utilizzati per le annotazioni obbligatorie e godono della piena forza probatoria riconosciuta dall'articolo 178.

Le norme per la tenuta e le annotazioni

Le norme regolamentari disciplinano le modalità di esecuzione delle annotazioni: ordine cronologico, obbligo di non lasciare spazi in bianco tra una registrazione e l'altra, divieto di cancellature (le correzioni devono essere effettuate mediante barratura leggibile con annotazione della rettifica), obbligo di firma del soggetto responsabile della registrazione. Queste prescrizioni formali sono funzionali alla credibilità del libro come documento probatorio: un libro tenuto in modo disordinato, con cancellature, pagine mancanti o spazi non compilati, vede ridotta o azzerata la propria efficacia in sede di prova. La conformità alle norme di tenuta è ciò che rende le annotazioni 'regolarmente effettuate' ai sensi dell'articolo 178.

Coordinamento con l'efficacia probatoria delle annotazioni

Il collegamento funzionale tra l'articolo 177 e l'articolo 178 è diretto: la forza probatoria delle annotazioni sul giornale nautico - che fanno prova anche a favore dell'armatore - presuppone che le annotazioni siano state 'regolarmente effettuate'. La regolarità è definita proprio dal rispetto delle norme di vidimazione e tenuta fissate ai sensi dell'articolo 177. Di conseguenza, un'annotazione formalmente irregolare - perché il libro non è stato vidimato, perché l'annotazione non è datata, perché contiene cancellature non ratificate - non può giovare all'armatore e potrebbe anzi essere valorizzata come indizio contrario. Il sistema disegnato dagli articoli 177 e 178 crea quindi un incentivo forte alla corretta tenuta dei registri.

Profili pratici: ispezioni e sanzioni

In sede di ispezione ai sensi dell'articolo 180, il comandante del porto o l'autorità consolare può verificare non solo il contenuto dei libri di bordo ma anche la loro regolarità formale. La riscontrata irregolarità nella tenuta può comportare l'impartizione di prescrizioni e, nei casi più gravi, il diniego delle spedizioni previsto dall'articolo 181. La corretta tenuta dei libri di bordo è quindi un adempimento che l'armatore e il comandante non possono trascurare senza esporre la nave a conseguenze operative rilevanti.

Casi pratici

Caso 1: Mancata vidimazione: conseguenze sull'efficacia probatoria

Tizio, armatore di un motopeschereccio convertito al trasporto merci, si trova coinvolto in una controversia sul danneggiamento di un carico. Nel tentativo di provare il corretto imbarco delle merci, esibisce il giornale di carico; il giudice rileva tuttavia che il libro non è mai stato vidimato dall'autorità marittima, in violazione delle norme regolamentari richiamate dall'articolo 177, e ne esclude la forza probatoria privilegiata prevista dall'articolo 178.

Caso 2: Correzione irregolare su giornale di navigazione

Caio, comandante di un rimorchiatore, tenta di correggere un'annotazione errata sulla rotta del giornale di navigazione con una cancellatura che rende illeggibile il testo originale. In sede di ispezione portuale, l'ufficiale rileva la violazione delle norme di tenuta: l'annotazione originale avrebbe dovuto essere barrata in modo leggibile con annotazione della rettifica, come previsto dal regolamento di esecuzione. Caio riceve una prescrizione formale e il libro viene considerato irregolarmente tenuto per quella parte.

Caso 3: Vidimazione in porto estero: procedura consolare

Sempronio, comandante di una nave da carico che ha perso in mare un libro di bordo durante una traversata e ha necessità di ricominciarne uno nuovo nel porto di Valencia, si rivolge al consolato italiano per la vidimazione del nuovo registro. Il console, verificata la legittimità della richiesta e sentito il comandante del porto locale, appone il visto consolare sul nuovo libro, consentendone l'utilizzo regolare per le successive annotazioni.

Domande frequenti

Cosa si intende per vidimazione del libro di bordo?

La vidimazione è il procedimento con cui l'autorità marittima (o consolare in porto estero) certifica l'ufficialità del libro di bordo prima del suo utilizzo, apponendo timbro e annotando il numero delle pagine.

Dove sono fissate le regole per la tenuta dei libri di bordo?

L'articolo 177 rimanda al regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, che stabilisce i dettagli tecnici su numerazione, correzioni, firme e ordine cronologico delle annotazioni.

Un libro di bordo non vidimato ha forza probatoria?

No. La forza probatoria delle annotazioni riconosciuta dall'articolo 178 presuppone che le annotazioni siano regolarmente effettuate, il che implica che il libro sia stato previamente vidimato secondo le norme regolamentari.

Come si corregge un'annotazione errata sul giornale nautico?

Secondo le norme di tenuta, le correzioni devono essere effettuate barrando il testo originale in modo che rimanga leggibile e annotando la rettifica con data e firma; le cancellature che rendono illeggibile il testo originale sono vietate.

L'inosservanza delle norme di tenuta comporta sanzioni?

Sì. L'irregolarità nella tenuta dei libri di bordo può portare l'autorità marittima a impartire prescrizioni in sede di ispezione (art. 180) e, nei casi più gravi, a rifiutare le spedizioni (art. 181).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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