Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 125 T.U. Stupefacenti – Accertamenti in assenza di tossicodipendenza

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubblicate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Torna al sommario

In sintesi

  • I lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi - individuate con decreto ministeriale - sono soggetti ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione e periodicamente nel corso del rapporto.
  • Gli accertamenti sono effettuati da strutture pubbliche del SSN e sono a carico del datore di lavoro.
  • In caso di accertamento della tossicodipendenza nel corso del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione a rischio.
  • L'inosservanza degli obblighi di accertamento preventivo e di allontanamento dalla mansione a rischio è punita con arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da lire 10 a 50 milioni (importo non rivalutato nel testo originario).
  • La periodicità e le modalità degli accertamenti sono definite con il medesimo decreto ministeriale che individua le categorie a rischio.
Indice dei contenuti

Ratio e finalità della norma

L'articolo 125 risponde a un'esigenza di tutela che va oltre il singolo lavoratore tossicodipendente: il suo scopo primario è la protezione di terzi (colleghi, utenti del servizio, il pubblico in genere) che potrebbero essere esposti a rischi derivanti dall'esercizio di determinate mansioni da parte di un soggetto in stato di tossicodipendenza. La norma opera quindi sul piano della sicurezza sul lavoro e della responsabilità del datore di lavoro, affiancandosi alle disposizioni generali del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) che impone la valutazione di tutti i rischi aziendali, inclusi quelli connessi alle condizioni psicofisiche del personale.

Individuazione delle mansioni a rischio

Le categorie di lavoratori soggetti all'obbligo di accertamento non sono identificate direttamente nell'art. 125, ma sono rinviate a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Il decreto attuativo di riferimento è il D.M. 30 ottobre 2007 (Ministero della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute e dei trasporti), che individua le categorie di lavoratori soggette all'accertamento, tra cui: addetti alla guida di veicoli adibiti al trasporto di persone o merci (autisti, macchinisti), operatori di macchine agricole e industriali pericolose, addetti al controllo del traffico ferroviario e aereo, lavoratori delle Forze di polizia e delle Forze armate in determinate funzioni, addetti a lavori in quota o in ambiente confinato.

Struttura degli accertamenti

Gli accertamenti si articolano in due momenti: (i) la visita pre-assuntiva, effettuata prima che il lavoratore sia adibito alla mansione a rischio, che costituisce condizione per l'inserimento nella mansione stessa; (ii) gli accertamenti periodici, la cui cadenza è stabilita dal decreto ministeriale e che hanno lo scopo di intercettare l'insorgenza di dipendenza nel corso del rapporto. Le strutture competenti sono quelle pubbliche nell'ambito del SSN - tipicamente i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, attraverso i medici competenti o le strutture di medicina del lavoro - e le spese sono integralmente a carico del datore di lavoro, a prescindere dall'esito.

Obblighi del datore di lavoro in caso di accertamento positivo

Il co. 3 impone al datore di lavoro, in caso di accertamento della tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, di far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione a rischio. L'obbligo è immediato e non richiede preventiva valutazione discrezionale: l'accertamento positivo produce automaticamente l'incompatibilità con la mansione. L'allontanamento dalla mansione non equivale necessariamente al licenziamento: il datore di lavoro potrebbe adibire il lavoratore a mansioni non a rischio, ove disponibili, applicando eventualmente anche la tutela dell'art. 124 (conservazione del posto durante il trattamento riabilitativo).

Apparato sanzionatorio

Il co. 4 sanziona l'inosservanza degli obblighi di cui ai co. 1 e 3 con l'arresto da due a quattro mesi oppure con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. La sanzione è alternativa (arresto o ammenda), il che ne qualifica la natura come contravvenzione ai sensi del codice penale. Va segnalato che l'importo in lire non è stato adeguato all'euro nel testo originario del T.U., e che la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza sul lavoro è stata in parte aggiornata dal D.Lgs. 81/2008, con il quale l'art. 125 deve essere letto in combinato disposto.

Raccordo con il D.Lgs. 81/2008 e il medico competente

Il sistema dell'art. 125 si integra con la disciplina della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008: il medico competente è la figura che, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, coordina la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio, inclusi gli accertamenti tossicologici. La collaborazione tra il medico competente e le strutture pubbliche del SSN è essenziale per garantire sia la correttezza tecnica degli accertamenti sia la riservatezza dei dati sanitari del lavoratore, tutelata dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Profili di riservatezza e limitazioni all'utilizzo dei dati

I risultati degli accertamenti tossicologici costituiscono dati sanitari particolarmente sensibili ex art. 9 GDPR. La loro comunicazione al datore di lavoro è limitata al giudizio di idoneità alla mansione, senza che sia possibile comunicare la diagnosi specifica. Il datore di lavoro è informato dell'idoneità o inidoneità alla mansione a rischio, non dei dettagli clinici. Questo principio è ribadito anche nelle Linee guida pubblicate dal Ministero della salute in attuazione del D.M. 30 ottobre 2007.

Casi pratici

Caso 1: Accertamento pre-assuntivo positivo e mancata assunzione

Tizio si candida per un posto di autista di autobus di linea. Prima dell'assunzione, il datore di lavoro lo sottopone all'accertamento di assenza di tossicodipendenza ex art. 125 presso la struttura ASL competente. L'esame tossicologico risulta positivo per cannabinoidi. Il medico competente del SSN emette un giudizio di inidoneità alla mansione di conducente di veicoli adibiti al trasporto pubblico. Il datore di lavoro non procede all'assunzione per quella specifica mansione. Tizio contesta il risultato chiedendo la visita di revisione prevista dalla procedura del D.M. 2007; la revisione conferma la positività. Il datore di lavoro non è tenuto all'assunzione, non configurandosi alcuna discriminazione vietata ma l'esercizio di un obbligo di legge in materia di sicurezza dei terzi.

Caso 2: Allontanamento dalla mansione a rischio durante il rapporto

Caia, macchinista ferroviaria a tempo indeterminato, risulta positiva agli accertamenti periodici ex art. 125 per oppioidi. Il gestore ferroviario, ricevuta la comunicazione di inidoneità temporanea alla mansione di guida, adempie all'obbligo del co. 3 allontanando immediatamente Caia dalla cabina di guida. Nel contempo, la indirizza al SerD per la valutazione clinica. Il SerD accerta la dipendenza e definisce un programma terapeutico ex art. 122. Il datore di lavoro colloca Caia in aspettativa non retribuita ex art. 124. Al termine del programma riabilitativo e previo accertamento di idoneità da parte del medico competente, Caia rientra nelle mansioni di macchinista.

Caso 3: Sanzione al datore di lavoro per omesso accertamento

Sempronio, titolare di un'impresa di trasporti, non sottopone i propri autisti agli accertamenti pre-assuntivi e periodici prescritti dall'art. 125 e dal D.M. 30 ottobre 2007. A seguito di un incidente stradale causato da uno dei conducenti - poi risultato positivo a sostanze stupefacenti - l'Ispettorato del lavoro accerta l'omissione sistematica degli accertamenti. Sempronio viene denunciato per la contravvenzione ex art. 125 co. 4 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda), cui si aggiungono le violazioni del D.Lgs. 81/2008 per omessa sorveglianza sanitaria. Il procedimento penale si conclude con condanna all'ammenda; nel procedimento civile connesso, la mancata effettuazione degli accertamenti costituisce elemento di colpa rilevante ai fini della responsabilità risarcitoria verso i terzi danneggiati.

Domande frequenti

Quali lavoratori sono soggetti agli accertamenti ex art. 125?

Quelli destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, individuate con decreto ministeriale. Il D.M. 30 ottobre 2007 include, tra le altre: autisti di mezzi pubblici, macchinisti, controllori del traffico aereo e ferroviario, operatori di macchine pericolose, addetti a lavori in quota.

Chi paga gli accertamenti tossicologici ex art. 125?

Il datore di lavoro, integralmente. Gli accertamenti sono eseguiti da strutture pubbliche del SSN (tipicamente Dipartimenti di prevenzione ASL o strutture di medicina del lavoro), ma il costo è sempre a carico del datore.

Il datore di lavoro viene a conoscenza della diagnosi del lavoratore?

No. Ai sensi della disciplina sulla privacy e delle Linee guida ministeriali, il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione a rischio, non la diagnosi specifica. I dettagli clinici rimangono coperti dal segreto medico.

Cosa rischia il datore di lavoro che non effettua gli accertamenti?

Il co. 4 dell'art. 125 prevede l'arresto da 2 a 4 mesi oppure l'ammenda da lire 10 a 50 milioni (contravvenzione alternativa). In caso di infortuni conseguenti all'omissione, si aggiungono le responsabilità civili e penali per lesioni o omicidio colposo.

Se il lavoratore risulta positivo, viene immediatamente licenziato?

No, l'allontanamento dalla mansione a rischio non equivale automaticamente al licenziamento. Il datore di lavoro deve far cessare l'espletamento di quella mansione, ma può adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili e, in caso di adesione al programma terapeutico, applicare la tutela della conservazione del posto ex art. 124.

Con quale frequenza devono essere effettuati gli accertamenti periodici?

La periodicità è definita dal decreto ministeriale attuativo (D.M. 30 ottobre 2007), che stabilisce cadenze differenziate per categoria di lavoratori. In generale si prevede un accertamento annuale, con possibilità di accertamenti a campione non preannunciati per alcune categorie ad alto rischio.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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