Testo dell'articoloVigente
Art. 118 T.U. Stupefacenti – Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le UU.SS.LL
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale.
2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi: a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunita' in numero necessario a svolgere attivita' di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari a ambulatoriali; b) il servizio deve svolgere un'attivita' nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositivita' nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualita', della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unita' sanitaria locale e' istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformita' alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedono entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto del Ministro della sanita'.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede: a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127; b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e contesto storico
L'art. 118 del D.P.R. 309/1990 e' una norma di organizzazione sanitaria che disciplina la struttura e l'operativita' dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerD, già SERT) istituiti presso le Aziende Sanitarie Locali. La disposizione si colloca nel quadro del riordino sanitario degli anni Novanta e configura un sistema a cascata: la norma primaria fissa i criteri direttivi, il decreto ministeriale ne specifica il contenuto, le ASL ne danno attuazione sul territorio.
La formulazione «in attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali» nel comma 1 riflette la transitorietà della disciplina, che tuttavia, a oltre trent'anni dall'approvazione del T.U., conserva piena vigenza in assenza di una riforma organica dei servizi sociali sanitari integrati. Il decreto ministeriale attuativo e' stato adottato con D.M. 30 novembre 1990, n. 444, che ha definito l'organico minimo e le caratteristiche funzionali dei SerD.
Criteri direttivi per l'organico e le funzioni
Il comma 2 elenca i criteri ai quali deve uniformarsi il decreto ministeriale. Sul piano del personale, il SerD deve prevedere le figure professionali di medico (con competenze in materia di dipendenze), psicologo, assistente sociale, infermiere, educatore professionale e educatore di comunita', in numero sufficiente a garantire attività preventive, curative e riabilitative, anche in modalita' domiciliare e ambulatoriale.
Il riferimento alle attività domiciliari e ambulatoriali e' significativo: il SerD non e' concepito come una struttura residenziale ma come un servizio di prossimita' che porta le cure anche a chi non riesce ad accedere alle strutture fisiche, particolarmente rilevante per soggetti con grave marginalita' sociale.
Operativita' nelle 24 ore e coordinamento con i servizi per HIV
Un elemento qualificante della norma e' l'obbligo di operativita' nell'arco completo delle ventiquattro ore. Questo requisito riflette la natura delle crisi da dipendenza, che possono manifestarsi in qualsiasi momento e richiedere interventi immediati (overdose, crisi di astinenza, stati di agitazione psicomotoria). In pratica, la disponibilita' h24 si realizza attraverso la reperibilita' del personale medico e infermieristico, anche in coordinamento con i pronto soccorso ospedalieri.
La norma impone altresi' al SerD di coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, con particolare riguardo alle problematiche della sessualita', della procreazione e della gravidanza, e alla trasmissione madre-figlio dell'infezione da HIV. Questo riferimento riflette la realta' epidemiologica degli anni Ottanta-Novanta, quando l'epidemia da HIV colpi' massicciamente la popolazione dei tossicodipendenti per via endovenosa. Il raccordo con i consultori familiari e' espressamente richiesto per gestire le situazioni di gravidanza in donne tossicodipendenti sieropositive.
Il meccanismo commissariale in caso di inadempienza
Il comma 3 disciplina un meccanismo sostitutivo a doppio livello per il caso in cui le ASL non istituiscano il SerD entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto ministeriale. In primo luogo, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta, con poteri derogatori rispetto alle normative ordinarie su assunzioni, trasferimenti e inquadramenti del personale. In secondo luogo, qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine il presidente della giunta regionale non abbia nominato il commissario, quest'ultimo e' nominato con decreto del Ministro della Salute.
Il meccanismo commissariale riflette la primaria rilevanza dei SerD nel sistema di cura delle dipendenze e la volonta' del legislatore di garantire la copertura universale del territorio nazionale, superando eventuali inerzie regionali o locali. La deroga alle normative ordinarie sulle assunzioni testimonia l'urgenza attribuita all'istituzione di questi servizi.
Finanziamento: il quadro normativo originario
Il comma 4 individua le risorse per il finanziamento del potenziamento dei SerD nelle fasi iniziali: per il 1990, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ex art. 127 T.U. (30 miliardi di lire); per il 1991 e 1992, quote vincolate del Fondo sanitario nazionale (240 miliardi e 600 milioni di lire per ciascun anno). Le cifre in lire hanno ormai valore storico-documentale, ma la struttura del finanziamento - con quota straordinaria iniziale a valere su fondi dedicati e quota strutturale sul Fondo sanitario nazionale - ha caratterizzato l'approccio italiano alla cura delle dipendenze per i decenni successivi.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di intervento domiciliare del SerD per paziente non deambulante
Tizio, tossicodipendente con gravi problemi di mobilita' a seguito di una complicanza infettiva da uso di stupefacenti per via endovenosa, non e' in grado di recarsi autonomamente presso il SerD. Il suo tutore presenta richiesta al SerD di intervento domiciliare per la somministrazione del farmaco sostitutivo (metadone). Il SerD e' tenuto, ai sensi dell'art. 118, comma 2, a garantire attività anche domiciliari: il diniego ingiustificato potrebbe configurare un'omissione di atti d'ufficio e una violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. Il responsabile del SerD organizza le visite domiciliari con cadenza settimanale.
Caso 2: Nomina del commissario ad acta per inadempienza dell'ASL
Un'ASL di piccole dimensioni non ha istituito il SerD nei termini previsti dall'art. 118, comma 3. La Regione, sollecitata dai Comuni del territorio, nomina un commissario ad acta dotato di poteri derogatori sulle assunzioni. Il commissario individua il personale necessario tramite comando temporaneo da altri SerD regionali, avvalendosi della deroga alle normative ordinarie sui trasferimenti. Caia, tossicodipendente residente nel territorio dell'ASL inadempiente, può finalmente accedere al SerD istituito dal commissario e avviare un programma terapeutico formalmente riconosciuto.
Caso 3: SerD e gestione della gravidanza in paziente sieropositiva e tossicodipendente
Sempronia, tossicodipendente da eroina e sieropositiva, resta incinta. Il SerD di riferimento attiva il coordinamento previsto dall'art. 118, comma 2, con il consultorio familiare e con il reparto di ostetricia dell'ospedale. Viene predisposto un programma integrato che comprende terapia sostitutiva con metadone a dosaggio adeguato alla gravidanza, monitoraggio mensile della carica virale, profilassi antiretrovirale per ridurre il rischio di trasmissione verticale madre-figlio dell'HIV, e supporto psico-sociale. Il raccordo inter-istituzionale previsto dalla norma si traduce in un'equipe multidisciplinare che segue Sempronia fino al parto e nei mesi successivi.
Domande frequenti
Quali figure professionali devono essere presenti in un SerD ai sensi dell'art. 118?
Il SerD deve prevedere medico, psicologo, assistente sociale, infermiere, educatore professionale e educatore di comunita', in numero adeguato a svolgere attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione sia domiciliare che ambulatoriale.
Il SerD e' obbligato a garantire un servizio nelle 24 ore?
Si'. L'art. 118, comma 2, lettera b, impone che il servizio operi nell'arco completo delle ventiquattro ore, anche per le situazioni di crisi acuta (overdose, astinenza grave) che richiedono intervento immediato.
Cosa succede se un'ASL non istituisce il SerD nei tempi previsti?
Scatta il meccanismo commissariale dell'art. 118, comma 3: prima il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta con poteri derogatori sulle assunzioni; se la regione e' inerte, il commissario e' nominato dal Ministro della Salute.
Il SerD e' tenuto a occuparsi anche dell'HIV nei tossicodipendenti?
Si'. La norma impone esplicitamente che il SerD coordini gli interventi relativi al trattamento della sieropositività, comprese le problematiche di sessualita', procreazione e gravidanza, in collegamento con i consultori familiari, con particolare attenzione alla trasmissione madre-figlio dell'HIV.
Il SerD puo' effettuare visite domiciliari?
Si'. L'art. 118, comma 2, lettera a, prevede espressamente che le attivita' del SerD possano essere svolte anche in modalita' domiciliare e ambulatoriale, per raggiungere i pazienti che non possono accedere fisicamente alla struttura.