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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 107 T.U. Stupefacenti — Centri di formazione e di informazione

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

Soppresso dal 09/10/2010 da: Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66 Articolo 2269

1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonche' per ufficiali e sottoufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresi' sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonche' seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel piu' ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonche' dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione e' attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli. Torna al sommario

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Commento

L'art. 107 del D.P.R. 309/1990 assegnava al Ministero della difesa il compito di organizzare un sistema strutturato di formazione e informazione antidroga nell'ambito delle Forze armate, su due livelli distinti. Il primo livello — di natura professionale — riguardava i quadri permanenti: promozione di corsi di psicologia e sociologia per ufficiali medici e allievi infermieri, sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e sul disadattamento giovanile, seminari periodici sulle tossicodipendenze per la formazione continua degli ufficiali e dei sottufficiali. Il secondo livello — di natura divulgativa — era destinato ai militari di leva: corsi informativi presso accademie, scuole militari e comandi, inseriti nel più ampio programma di educazione civica e sanitaria, basati su conferenze di ufficiali medici supportate da audiovisivi e opuscoli, con informazione anche sul fenomeno criminoso del traffico.

La norma è stata soppressa dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare — COM), con effetto dal 9 ottobre 2010. Il COM ha operato una ricognizione sistematica della normativa militare frammentata, riassorbendo le disposizioni relative alla salute, alla formazione e alla prevenzione nelle Forze armate nel corpus organico del codice. La disciplina della prevenzione delle tossicodipendenze in ambito militare è oggi demandata alle direttive del Ministero della difesa e agli ordinamenti interni delle singole Forze armate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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