Testo dell'articoloVigente
Art. 106 T.U. Stupefacenti – Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondiarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiati della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e' volontaria. Torna al sommario
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e posizione nel sistema preventivo scolastico
L'articolo 106 completa il sistema di prevenzione scolastica delineato dagli artt. 104 e 105, introducendo due strumenti operativi innovativi: i centri di informazione e consulenza e le iniziative degli studenti animatori. La norma riconosce che la prevenzione delle tossicodipendenze all'interno delle scuole secondarie superiori richiede non solo programmi calati dall'alto, ma anche spazi di ascolto accessibili direttamente dagli studenti e, ancor più, la capacità degli studenti stessi di agire come agenti del cambiamento tra i propri pari.
I centri di informazione e consulenza
I centri di informazione e consulenza sono istituiti dal provveditore agli studi d'intesa con i consigli di istituto e i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti. Questa triplice base istitutiva - amministrazione scolastica, organo collegiale scolastico, servizi sanitari - garantisce che i centri non operino come strutture isolate, ma siano integrati nel sistema dei servizi pubblici per le tossicodipendenze.
I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio (le associazioni di cui all'art. 115, le cooperative iscritte all'albo ex art. 116). Elemento qualificante e inderogabile è la garanzia dell'anonimato: le informazioni e le consulenze devono essere erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. Questa previsione ha una rilevanza pratica fondamentale: uno studente che voglia informarsi sull'uso di sostanze o richiedere aiuto per sé o per un amico non deve temere che la propria identità venga segnalata ai genitori, ai docenti o alle autorità.
Le iniziative studentesche: la peer education
Il comma 3 introduce uno strumento di grande valore preventivo: la possibilità per gruppi di almeno 20 studenti di proporre iniziative di educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze da realizzare nell'ambito dell'istituto. L'elemento qualificante è che le proposte provengono dagli studenti stessi, non dai docenti o dall'amministrazione scolastica. Gli studenti possono indicare preferenze sui docenti collaboratori, esprimendo così un'agency che rafforza il senso di proprietà sull'iniziativa.
Questo modello corrisponde alla metodologia della peer education, che le ricerche nel campo della prevenzione delle dipendenze identificano come particolarmente efficace: i messaggi trasmessi da pari risultano più credibili e meno stigmatizzanti rispetto a quelli veicolati da figure autoritative adulte. La norma, emanata nel 1990, anticipava dunque un approccio che avrebbe trovato ampia conferma scientifica negli anni successivi.
Il procedimento deliberativo
Le iniziative proposte dagli studenti rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del D.P.R. 416/1974 (ora sostituito dal D.Lgs. 297/1994) e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti per gli aspetti didattici. Il doppio passaggio - consiglio di istituto per la delibera generale, collegio dei docenti per la valutazione didattica - assicura una governance equilibrata che protegge sia l'autonomia studentesca sia la qualità del percorso formativo.
La partecipazione degli studenti è volontaria e le iniziative si svolgono in orario aggiuntivo rispetto alle materie curricolari. Ciò esclude che le attività di prevenzione possano comprimere il percorso formativo ordinario o che gli studenti non interessati subiscano pressioni a partecipare.
Raccordo con le altre norme del T.U.
I centri di informazione e consulenza di cui all'art. 106 si raccordano con i servizi pubblici per le tossicodipendenze (art. 113), con gli enti ausiliari (art. 115) e con le strutture iscritte all'albo ex art. 116. In caso di studenti che richiedano un percorso di recupero, il centro può facilitare il contatto con i servizi pubblici competenti, garantendo la continuità tra prevenzione scolastica e trattamento. I fondi per le iniziative di cui all'art. 106 ricevono particolare riguardo nella ripartizione delle risorse ministeriali ai sensi dell'art. 105, comma 8.
Casi pratici
Caso 1: Uno studente si rivolge al centro di consulenza in forma anonima
Tizio, studente del terzo anno di un liceo scientifico, teme che un suo compagno abbia iniziato a fare uso di sostanze. Non vuole denunciarlo né coinvolgere i genitori, ma cerca informazioni su come aiutarlo. Si rivolge al centro di informazione e consulenza istituito ai sensi dell'art. 106 presso la propria scuola. Il consulente del centro - personale dei servizi pubblici per le tossicodipendenze distaccato presso la scuola - raccoglie il racconto di Tizio garantendo l'anonimato assoluto, fornisce informazioni sui servizi di ascolto disponibili per il compagno e propone un percorso di avvicinamento graduale ai servizi territoriali, senza alcuna segnalazione nominativa.
Caso 2: Un gruppo di studenti organizza una campagna di peer education
Un gruppo di 23 studenti di un istituto tecnico, coordinati da Caia, studentessa del quarto anno, presenta al consiglio di istituto una proposta di campagna informativa sui rischi delle nuove sostanze psicoattive. Gli studenti indicano come docenti collaboratori i professori di scienze e di filosofia, che hanno dichiarato la propria disponibilità. Il consiglio di istituto delibera favorevolmente sull'iniziativa ai sensi dell'art. 106, comma 4; il collegio dei docenti esprime parere positivo per gli aspetti didattici. La campagna si svolge in orario pomeridiano aggiuntivo con la partecipazione volontaria di circa 80 studenti dell'istituto e prevede la collaborazione di un'associazione iscritta all'albo regionale ex art. 116.
Caso 3: Il centro scolastico coordina l'invio ai servizi territoriali
Sempronio, diciassettenne, si rivolge al centro di consulenza scolastico rivelando un consumo settimanale di cannabis che si è progressivamente intensificato. Il consulente del centro, dopo aver confermato l'anonimato e acquisito il consenso di Sempronio, illustra le opzioni disponibili: il SerD territoriale, il programma ambulatoriale della ASL e le strutture private accreditate presenti sul territorio. Sempronio sceglie di accedere al SerD in forma volontaria. Il centro accompagna la transizione, mantenendo un contatto con il responsabile del SerD e garantendo che il rientro a scuola di Sempronio, qualora decidesse di intraprendere un programma residenziale, avvenga senza penalizzazioni sul piano scolastico.
Domande frequenti
L'anonimato garantito dal centro di consulenza è assoluto anche nei confronti dei genitori?
L'art. 106, comma 2, prevede l'erogazione delle consulenze 'nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio'. La norma non distingue tra categorie di destinatari dell'informazione, indicando che la garanzia vale anche nei confronti dei genitori. Fanno eccezione i casi in cui si configurino situazioni di pericolo grave per la salute o la vita dello studente, che possono fare emergere obblighi di segnalazione di altra natura.
Quanti studenti sono necessari per proporre un'iniziativa di peer education ex art. 106?
Il comma 3 richiede gruppi di almeno 20 studenti, anche appartenenti a classi e corsi diversi. Non è quindi necessario che il gruppo provenga da un'unica classe: la norma favorisce la costituzione di gruppi trasversali all'istituto, aumentando la portata e la rappresentatività dell'iniziativa.
Le iniziative studentesche di cui all'art. 106 possono svolgersi durante l'orario curricolare?
No. Il comma 5 stabilisce espressamente che le iniziative si svolgono in orario aggiuntivo rispetto a quello delle materie curricolari. La partecipazione è sempre volontaria, il che significa che nessuno studente può essere obbligato a partecipare né penalizzato per la scelta di non farlo.
Chi gestisce concretamente i centri di informazione e consulenza?
I centri sono istituiti dal provveditore d'intesa con i consigli di istituto e i servizi pubblici per le tossicodipendenze. In pratica, il personale che eroga consulenze è tipicamente fornito dai servizi pubblici (SerD della ASL) o dagli enti ausiliari del territorio, in convenzione con la scuola. I progetti devono essere concordati tra organi collegiali scolastici, servizi pubblici ed enti ausiliari presenti sul territorio.
I centri di consulenza scolastici possono operare anche nelle scuole medie inferiori?
Il comma 1 specifica che i centri sono rivolti agli studenti 'all'interno delle scuole secondarie superiori'. L'art. 106 non prevede, quindi, centri analoghi nelle scuole medie inferiori, che rimangono coperte dalle iniziative generali di educazione alla salute previste dagli artt. 104 e 105, senza uno sportello dedicato.