Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 111 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Stesso numero, altri codici
- Art. 111 Cod. Amb. — impianti di acquacoltura e piscicoltura
- Art. 111 D.Lgs. 159/2011 — (Organi dell'Agenzia)
- Art. 111 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese
- Art. 111 D.Lgs. 42/2004 — Attività di valorizzazione
- Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura
- Articolo 111 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 111 del TULPS era compreso nel titolo dedicato agli spettacoli e trattenimenti pubblici e sottoponeva le manifestazioni sportive aperte al pubblico — gare, incontri, competizioni — alla preventiva licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. La norma rispondeva all'impostazione accentratrice del TULPS del 1931, che affidava al questore o al prefetto il controllo su ogni forma di riunione e trattenimento pubblico potenzialmente idonea a concentrare folle e generare turbative dell'ordine pubblico.
Con il processo di decentramento amministrativo avviato dalla legge Bassanini, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle regioni e ai comuni le funzioni in materia di manifestazioni sportive locali, escludendo dal novero delle competenze statali quelle che non presentavano significativi profili di sicurezza nazionale. La disciplina delle manifestazioni sportive di maggiore rilievo (eventi di serie A, manifestazioni internazionali) ha trovato successivamente una regolamentazione specifica nella normativa anti-violenza negli stadi.