Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Manageritalia garantisce al dirigente la conservazione del posto per un periodo di comporto di 12 mesi (anche non continuativi in un triennio). Durante la malattia la retribuzione e integralmente a carico del datore. Superato il comporto, il datore puo recedere con preavviso o indennita sostitutiva, senza obbligo di corrispondere l’indennita supplementare.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Disciplina CCNL Manageritalia |
|---|---|
| Periodo di comporto (conservazione posto) | 12 mesi per eventi anche non continuativi nel triennio |
| Retribuzione durante malattia | Intera RGA a carico del datore (nessuna riduzione) |
| Integrazione INPS | Non applicabile (INPS non eroga indennita di malattia ai dirigenti) |
| Certificazione medica | Obbligatoria dal primo giorno (via SSN telematico o medico privato) |
| Visite fiscali | Ammesse nelle fasce orarie di reperibilita (10-12 e 17-19) |
| Recesso per superamento comporto | Con preavviso o indennita sostitutiva; senza indennita supplementare |
| Malattia durante preavviso | Il preavviso e sospeso per la durata della malattia |
Periodo di comporto: durata e calcolo
Il CCNL Manageritalia prevede un periodo di comporto di 12 mesi: per tale periodo il datore di lavoro non puo licenziare il dirigente per malattia. Il periodo si calcola su base mobile (triennio precedente), sommando i giorni di assenza per malattia anche non consecutivi.
Al superamento dei 12 mesi di assenza per malattia nel triennio, il datore acquista il diritto di recedere dal rapporto, dandone comunicazione scritta con il preavviso contrattuale ovvero pagando l’indennita sostitutiva del preavviso. In questo caso non e dovuta l’indennita supplementare, trattandosi di recesso giustificato dal superamento del comporto.
Le assenze per infortunio sul lavoro o per malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.
Retribuzione durante la malattia
A differenza dei lavoratori impiegati e operai, i dirigenti non percepiscono l’indennita di malattia dall’INPS: il Fondo INPS per i dirigenti (ex INPDAI) e stato soppresso. La retribuzione durante la malattia e integralmente a carico del datore di lavoro, per l’intera durata del comporto.
Il datore non puo operare riduzioni sulla RGA durante i periodi di malattia, salvo accordi integrativi aziendali che prevedano criteri diversi per le componenti variabili (MBO, bonus) condizionati alla presenza effettiva.
Il dirigente e tenuto a presentare il certificato medico telematico (via SSN) fin dal primo giorno di assenza e a comunicare tempestivamente all’azienda il proprio stato di malattia.
Infortunio e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, si applica la disciplina INAIL. Il dirigente del settore terziario e assicurato INAIL per gli infortuni in itinere e sul lavoro.
L’indennita INAIL (giornata intera dal 4° giorno, 60% fino al 90° giorno poi 75% della retribuzione di riferimento) integra o sostituisce la retribuzione a seconda del caso. Il CCNL Manageritalia prevede in ogni caso la conservazione del posto per la durata della prognosi INAIL, senza computo nel periodo di comporto per malattia comune.
Il Fasdac (fondo sanitario integrativo) eroga rimborsi per prestazioni sanitarie durante il periodo di malattia/ricovero, riducendo l’esborso diretto del dirigente per cure non rimborsate dal SSN.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
L'INPS paga qualcosa al dirigente malato?
Cosa succede se la malattia si protrae oltre i 12 mesi?
L'infortunio sul lavoro interrompe il comporto?
Il dirigente e soggetto alle fasce di reperibilita durante la malattia?
Il Fasdac rimborsa le spese mediche durante la malattia?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La malattia del dirigente commerciale presenta caratteri propri rispetto a quella di impiegati e operai: cambia il soggetto che paga, cambia la durata della tutela del posto e cambiano le conseguenze del superamento del comporto. Il riferimento di legge resta l'art. 2110 c.c., che il CCNL Manageritalia integra con regole specifiche.
Il periodo di comporto
Il contratto prevede un periodo di comporto di 12 mesi, durante il quale il datore non puo licenziare il dirigente a causa della malattia. Il computo avviene di norma su base mobile, sommando i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, nel triennio precedente. E la traduzione contrattuale del principio dell'art. 2110 c.c., che subordina il recesso al superamento del periodo stabilito.
La retribuzione durante la malattia
A differenza degli altri lavoratori, i dirigenti non percepiscono l'indennita di malattia dall'INPS: il fondo dedicato (ex INPDAI) e stato soppresso. La conseguenza e che la retribuzione durante la malattia e integralmente a carico del datore di lavoro per l'intera durata del comporto. Il datore non puo operare riduzioni sulla retribuzione fissa, salvo eventuali accordi aziendali sulle componenti variabili (come i premi legati a obiettivi).
Il recesso dopo il comporto
Superati i 12 mesi di assenza nel triennio, il datore acquista il diritto di recedere, comunicandolo per iscritto con il preavviso contrattuale o pagando la relativa indennita sostitutiva. In questo caso, trattandosi di recesso giustificato dal superamento del comporto, non e dovuta l'indennita supplementare prevista per i licenziamenti ingiustificati del dirigente.
Infortunio e malattia professionale
Le assenze dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale non si computano nel periodo di comporto: seguono una disciplina distinta e non erodono i 12 mesi di conservazione del posto previsti per la malattia comune. E una distinzione importante, perche evita che eventi connessi all'attivita lavorativa pregiudichino la stabilita del rapporto.
Preavviso, certificazione e visite fiscali
Se la malattia interviene durante il periodo di preavviso, questo resta sospeso per la durata dell'evento. La certificazione medica e obbligatoria sin dal primo giorno, trasmessa per via telematica. Restano ammesse le visite fiscali nelle fasce di reperibilita previste per il settore privato.
Cosa verificare in concreto
Il dirigente dovrebbe monitorare la corretta somma dei giorni di assenza nel triennio, la continuita della retribuzione a carico del datore e, in caso di recesso, il rispetto del preavviso e l'esclusione dell'indennita supplementare nelle sole ipotesi di superamento del comporto. Per gli aspetti economici e di vigenza si rinvia al CCNL vigente, stipulato da Confcommercio e Manageritalia.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto per il dirigente Manageritalia?
Il CCNL prevede un periodo di comporto di 12 mesi, calcolato anche su eventi non continuativi nel triennio precedente, ai sensi dell'art. 2110 c.c.
Chi paga la retribuzione durante la malattia del dirigente?
Interamente il datore di lavoro: l'INPS non eroga indennita di malattia ai dirigenti, essendo stato soppresso il fondo dedicato (ex INPDAI).
Dopo il comporto e dovuta l'indennita supplementare?
No. Il recesso per superamento del comporto e giustificato: il datore corrisponde il preavviso o la relativa indennita sostitutiva, ma non l'indennita supplementare.
L'infortunio sul lavoro rientra nel comporto?
No. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto e seguono una disciplina distinta.
Cosa accade se la malattia cade durante il preavviso?
Il preavviso resta sospeso per la durata della malattia e riprende a decorrere al termine dell'evento, senza che i giorni di assenza vengano computati.