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Il CCNL Manageritalia garantisce al dirigente un minimo di 4 settimane di ferie annuali (28 giorni di calendario). Sono previsti permessi retribuiti per eventi familiari (matrimonio, lutti), permessi per motivi personali e il diritto al congedo parentale. Le ferie non godute si monetizzano al termine del rapporto.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata/Contenuto | Retribuzione |
|---|---|---|
| Ferie annuali | Minimo 28 giorni di calendario (4 settimane) | Intera RGA |
| Permesso matrimoniale | 15 giorni di calendario | Intera RGA |
| Permesso per lutto (coniuge/figli/genitori) | 3 giorni lavorativi | Intera RGA |
| Permesso per lutto (fratelli/sorelle/suoceri) | 1 giorno lavorativo | Intera RGA |
| Congedo parentale | Ai sensi D.Lgs. 151/2001 | Indennita INPS (40-80%) |
| Permessi L. 104/1992 (caregiver) | 3 giorni/mese | Intera RGA (a carico INPS) |
| Permessi studio | Secondo accordo individuale/aziendale | Variabile |
Ferie annuali: maturazione e fruizione
Il CCNL Manageritalia prevede un minimo di 28 giorni di calendario (corrispondenti a 4 settimane) di ferie annuali retribuite. Il contratto individuale o accordi aziendali possono prevedere un numero maggiore di giorni.
Le ferie maturano proporzionalmente in corso d’anno (1/12 per mese o frazione superiore a 15 giorni). In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, spettano le ferie maturate proporzionalmente.
La fruizione e concordata tra dirigente e azienda, tenendo conto delle esigenze organizzative. Il CCNL non impone un periodo obbligatorio specifico, ma il periodo estivo (luglio-agosto) e tradizionalmente riservato almeno in parte alle ferie. Almeno 2 settimane consecutive devono essere godute nell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003, applicabile anche ai dirigenti per questo profilo).
Permessi per eventi familiari e personali
Il CCNL Manageritalia riconosce permessi retribuiti per eventi familiari, in analogia con quanto previsto per gli altri lavoratori del terziario:
- Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario di permesso retribuito.
- Lutto per coniuge, figli, genitori: 3 giorni lavorativi retribuiti.
- Lutto per fratelli, sorelle, suoceri: 1 giorno lavorativo retribuito.
I permessi per assistenza a familiari con disabilita grave (L. 104/1992) spettano anche ai dirigenti: 3 giorni al mese, retribuiti a carico INPS. Il dirigente ha diritto al rifiuto del trasferimento (art. 33, co. 5, L. 104/1992).
Congedi parentali e diritti di genitoriali
I dirigenti sono destinatari della disciplina generale sui congedi parentali (D.Lgs. 151/2001, T.U. maternita e paternita). Il congedo parentale spetta per un periodo massimo di 10 mesi complessivi tra i due genitori (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).
L’indennita INPS durante il congedo parentale e pari all’80% della retribuzione per i primi 3 mesi (riforma D.Lgs. 105/2022) e al 30% per i periodi successivi fino al limite massimo. La base di calcolo e la retribuzione media giornaliera INPS (non la RGA completa).
I dirigenti del terziario hanno diritto, come tutti i lavoratori, ai 10 giorni di congedo obbligatorio di paternita (L. 234/2021 e successive proroghe) entro i 5 mesi dalla nascita, retribuiti al 100%.
Casi pratici
Domande frequenti
Le ferie del dirigente si prescrivono?
Quanti giorni di permesso per un lutto?
Il dirigente puo astenersi dal lavoro per malattia del figlio?
Il permesso matrimoniale spetta anche per le unioni civili?
Il dirigente puo rinunciare alle ferie in cambio di denaro?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026, calcolo, destinazione e anticipo e guida per il dirigente del terziario.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le ferie e i permessi del dirigente del terziario nascono dall'incontro tra una base legale inderogabile e una disciplina contrattuale di miglior favore. La base legale e duplice: l'art. 2109 c.c., che riconosce il diritto al riposo annuale retribuito, e il D.Lgs. 66/2003, che fissa il minimo europeo di quattro settimane e ne vieta la monetizzazione in costanza di rapporto. Su questo scheletro il CCNL Manageritalia innesta regole pratiche di maturazione, fruizione e permessi aggiuntivi, calibrate sulla figura del dirigente.
Il nucleo indisponibile delle quattro settimane
Il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite e indisponibile e irrinunciabile nel suo nucleo minimo: quattro settimane all'anno, due delle quali da godere nell'anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi. La ratio e di tutela della salute psicofisica (art. 32 Cost.), non meramente economica: per questo le ferie minime non si monetizzano se non alla cessazione del rapporto.
Maturazione pro quota e cessazione in corso d'anno
Le ferie maturano progressivamente, di regola in ratei mensili. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno spettano i giorni proporzionali al servizio prestato. Alla fine del rapporto i giorni maturati e non goduti si traducono in indennita sostitutiva, voce che ha natura retributiva e rileva ai fini contributivi.
Permessi per eventi familiari
Il contratto riconosce permessi retribuiti per eventi della vita personale: il matrimonio, con un permesso dedicato, e i lutti dei familiari piu prossimi, con durata graduata in base al grado di parentela. Sono permessi a retribuzione piena, distinti dalle ferie e non sottratti al monte ferie.
Congedi parentali e tutela della genitorialita
La tutela della genitorialita resta governata dal D.Lgs. 151/2001: congedo di maternita e paternita, congedo parentale facoltativo, riposi giornalieri. Il CCNL puo prevedere integrazioni del trattamento economico, ma l'ossatura dei diritti e l'indennita INPS derivano dalla legge. Per il dirigente, la corretta articolazione tra retribuzione fissa e indennita richiede attenzione nel cedolino.
Permessi per assistenza e legge 104
Il dirigente che assiste un familiare con disabilita grave ha diritto ai permessi mensili retribuiti previsti dalla L. 104/1992, a carico INPS. Sono cumulabili con gli altri istituti e non incidono sulla maturazione delle ferie. La fruizione segue le regole generali di programmazione e comunicazione al datore.
La gestione concordata e il limite del diritto al riposo
La collocazione temporale delle ferie e oggetto di accordo con l'azienda, che tiene conto delle esigenze organizzative; resta pero fermo il diritto del dirigente a godere effettivamente del riposo annuale. L'azienda non puo svuotare il diritto rinviandolo indefinitamente: il datore ha un obbligo di sollecitare e consentire la fruizione, pena la persistenza del credito di ferie.
Domande frequenti
Quante settimane di ferie spettano al dirigente del terziario?
Almeno quattro settimane annuali retribuite, nucleo minimo inderogabile per legge (D.Lgs. 66/2003). Il contratto individuale o aziendale puo prevederne di piu.
Le ferie non godute si possono monetizzare?
In costanza di rapporto no, salvo l'eccedenza oltre il minimo legale. Alla cessazione del rapporto i giorni maturati e non goduti danno diritto all'indennita sostitutiva.
Quanti giorni di permesso spettano per matrimonio o lutto?
Il CCNL prevede un permesso retribuito per matrimonio e permessi per lutto graduati in base al grado di parentela. Per la durata esatta fa fede il testo contrattuale vigente.
Il congedo parentale del dirigente come e regolato?
Segue il D.Lgs. 151/2001, con indennita a carico INPS in misura di legge; il CCNL puo prevedere integrazioni del trattamento economico aziendale.
L'azienda puo decidere unilateralmente quando vado in ferie?
La collocazione e concordata tenendo conto delle esigenze organizzative, ma il datore deve consentire l'effettiva fruizione del riposo annuale: non puo svuotare il diritto.