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Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Poste regola le tipologie di assunzione: a tempo indeterminato (standard), a tempo determinato (forte ricorso stagionale per il recapito pacchi e-commerce) e part-time. Il periodo di prova varia da 1 a 6 mesi per livello. Il tempo determinato e soggetto ai limiti del D.Lgs. 81/2015: tetto del 20% sull'organico, acausalita fino a 12 mesi, massimo 24 mesi totali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Poste

In sintesi

Il CCNL Poste regola le tipologie di assunzione: a tempo indeterminato (standard), a tempo determinato (forte ricorso stagionale per il recapito pacchi e-commerce) e part-time. Il periodo di prova varia da 1 a 6 mesi per livello. Il tempo determinato e soggetto ai limiti del D.Lgs. 81/2015: tetto del 20% sull’organico, acausalita fino a 12 mesi, massimo 24 mesi totali.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2023-2025 (ultimo aggiornamento retributivo 2024)
Vigenza
In corso di rinnovo (trattative 2025-2026)
Platea
Oltre 100.000 dipendenti

Tabella riepilogativa

Periodo di prova e tipologie contrattuali – CCNL Poste
Livello Periodo di prova Note
B1 1 mese Recesso libero senza preavviso durante il periodo
B2-B3 2 mesi Recesso libero senza preavviso durante il periodo
C1-C2 3 mesi Recesso libero senza preavviso durante il periodo
Quadro 6 mesi Recesso libero senza preavviso durante il periodo
Tempo determinato (TD) Limite 24 mesi totali Acausalita entro 12 mesi, poi causale obbligatoria
Part-time orizzontale Riduzione orario giornaliero Clausole elastiche con consenso scritto
Part-time verticale Prestazione solo in alcuni giorni Usato per coprire picchi e-commerce sabato

Tempo determinato: il caso Poste Italiane

Poste Italiane e storicamente uno dei maggiori utilizzatori di contratti a tempo determinato in Italia, in particolare nel settore recapito per coprire i picchi e-commerce (Black Friday, Natale, Pasqua) e per sostituire i lavoratori in malattia, maternita o ferie estive.

Il CCNL si inserisce nel quadro del D.Lgs. 81/2015 (modificato dal D.L. 87/2018 e dal D.L. 48/2023): i contratti a termine sono acausali fino a 12 mesi (o fino alla prima proroga); oltre i 12 mesi occorre una causale specifica (sostituzione, esigenze organizzative temporanee). Il limite massimo e di 24 mesi totali con lo stesso datore, incluse le proroghe, salvo accordo sindacale specifico.

Part-time: tipologie e diritti

Il part-time orizzontale riduce l’orario giornaliero su tutti i giorni della settimana (es. 4 ore invece di 7). Il part-time verticale concentra la prestazione su alcuni giorni della settimana o del mese (es. solo sabato per il recapito pacchi). Il part-time misto combina le due formule.

Il CCNL Poste prevede clausole elastiche (variazione dell’orario entro un massimo concordato) e clausole flessibili (spostamento dell’orario nella giornata) che richiedono il consenso scritto del lavoratore. Il lavoratore part-time che subisce l’applicazione delle clausole elastiche ha diritto a un’indennita aggiuntiva per ogni ora di prestazione oltre il normale orario part-time.

Periodo di prova: diritti e limiti

Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nell’atto di assunzione, pena la sua inefficacia. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di preavviso e senza dover fornire motivazione.

Se il lavoratore supera il periodo di prova, l’anzianita decorre dalla data di assunzione originale. Se il lavoratore e assente per malattia, infortunio o maternita durante il periodo di prova, il periodo di prova viene sospeso e riprende al rientro, fino al raggiungimento della durata contrattuale piena.

Casi pratici

Tizio – Contratto TD stagionale recapito
Tizio viene assunto a tempo determinato acausale per 6 mesi per il picco natalizio (novembre-aprile). L’azienda lo prorogra per altri 6 mesi (12 mesi totali: ancora acausale). Vuole assumerlo per altri 6 mesi: deve inserire una causale specifica (es. esigenze organizzative temporanee documentate) o stipulare il contratto a tempo indeterminato.
Caia – Part-time verticale sabato
Caia viene assunta part-time verticale per la distribuzione pacchi il sabato. Lavora 7 ore e 12 minuti ogni sabato (1/6 della settimana standard). La retribuzione e proporzionale. L’azienda applica la clausola elastica e le chiede talvolta anche il venerdi: deve corrispondere l’indennita per clausola elastica per ogni ora aggiuntiva.
Sempronio – Periodo di prova e malattia
Sempronio viene assunto a tempo indeterminato (livello B2, periodo di prova 2 mesi). Al 40° giorno si ammala per 10 giorni. Il periodo di prova si sospende durante la malattia: Sempronio deve lavorare altri 10 giorni di effettiva prestazione per completare i 2 mesi contrattuali. Se l’azienda lo licenzia durante la malattia senza attendere, il licenziamento e illegittimo perche il periodo di prova era sospeso.

Domande frequenti

Poste puo assumere a tempo determinato senza causale?
Si, entro i 12 mesi complessivi (incluse proroghe). Dal 13° mese occorre una causale specifica prevista dalla legge o dagli accordi sindacali. Il limite massimo con lo stesso datore e 24 mesi.
Quanti dipendenti a termine puo avere Poste?
Il limite legale (D.Lgs. 81/2015) e il 20% dell’organico a tempo indeterminato. Accordi sindacali aziendali possono prevedere percentuali diverse.
Durante il periodo di prova si matura il TFR?
Si. Anche durante il periodo di prova maturano TFR, ferie e tutti gli istituti contrattuali. Se il rapporto cessa durante il periodo di prova, il TFR e le ferie maturate vanno liquidate.
Il part-time puo essere convertito in full-time?
Si, su richiesta del lavoratore part-time, che ha diritto di precedenza nella trasformazione in full-time a parita di livello e profilo rispetto ai nuovi assunti.
Il contratto part-time deve essere scritto?
Si. Il contratto part-time deve essere stipulato in forma scritta con l’indicazione precisa dell’orario e della sua collocazione temporale. In assenza di forma scritta il contratto si considera a tempo pieno.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il contratto a termine e' disciplinato dal D.Lgs. 81/2015: acausale fino a 12 mesi, causale obbligatoria oltre, massimo 24 mesi complessivi.
  • Il tetto di contingentamento e' di norma il 20% degli stabili, salvo diversa misura del CCNL.
  • Il part-time richiede forma scritta; clausole elastiche e flessibili esigono il consenso del lavoratore.
  • Il periodo di prova va pattuito per iscritto e si sospende per malattia, infortunio o maternita'.
  • Durate per livello e percentuali di settore vanno verificate sul testo del CCNL Poste vigente.
Indice dei contenuti

Il CCNL Poste si muove dentro la cornice del D.Lgs. 81/2015 per le tipologie di assunzione, adattandola a un settore caratterizzato da forte stagionalita' del recapito. Conoscere i limiti di legge su contratto a termine, part-time e periodo di prova consente di evitare conversioni indesiderate del rapporto e contenziosi.

Il contratto a tempo determinato

Il termine può essere apposto senza causale fino a dodici mesi complessivi; oltre tale soglia, e per i rinnovi, serve una causale (sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le ulteriori causali individuate dalla contrattazione collettiva). La durata massima con lo stesso datore, comprese le proroghe, e' di ventiquattro mesi, salvo le ipotesi derogatorie previste dalla legge e dagli accordi.

Stagionalita' e contingentamento

Il recapito conosce picchi prevedibili legati all'e-commerce e alle festivita': da qui il ricorso strutturale al termine per coprire punte di lavoro e sostituzioni. Il numero di contratti a termine incontra il tetto legale di contingentamento, di norma il 20% dei lavoratori stabili, che il CCNL può modulare diversamente. Per la percentuale applicabile fa fede il contratto vigente.

Il part-time e le sue tipologie

Il part-time può essere orizzontale (orario giornaliero ridotto), verticale (prestazione concentrata in alcuni giorni) o misto. Il contratto richiede forma scritta con indicazione precisa della collocazione temporale dell'orario; in difetto il rapporto si presume a tempo pieno. Le clausole elastiche (variazione della durata) e flessibili (spostamento della collocazione) richiedono il consenso scritto del lavoratore e danno titolo alle maggiorazioni previste.

Il periodo di prova

La prova deve risultare da atto scritto sottoscritto prima o contestualmente all'inizio del rapporto, pena la nullita' del patto e la costituzione di un rapporto definitivo. Durante la prova entrambe le parti recedono liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione, fermo il limite del recesso che non sia arbitrario o estraneo alla verifica delle qualita' professionali.

Sospensione della prova e tutele

La malattia, l'infortunio e la maternita' sospendono il decorso della prova, che riprende al rientro fino al completamento della durata pattuita: un recesso intimato per il solo fatto dell'assenza tutelata e' illegittimo. Durante la prova maturano comunque TFR, ferie e gli istituti contrattuali, da liquidare se il rapporto cessa. Per le durate della prova per livello si rinvia alla tabella del CCNL Poste vigente.

Domande frequenti

Poste puo' assumere a termine senza causale?

Si', fino a dodici mesi complessivi comprese le proroghe. Dal tredicesimo mese e per i rinnovi serve una causale prevista dalla legge o dal CCNL; il limite massimo e' di ventiquattro mesi.

Qual e' il tetto di contratti a termine?

Il limite legale di contingentamento e' di norma il 20% dei lavoratori stabili, ma il CCNL puo' fissare una percentuale diversa: va verificata sul testo vigente.

Il contratto part-time deve essere scritto?

Si'. La forma scritta con indicazione della collocazione oraria e' necessaria; in sua assenza il rapporto si considera a tempo pieno.

Cosa accade alla prova se ci si ammala?

Il periodo di prova si sospende per malattia, infortunio o maternita' e riprende al rientro. Un licenziamento motivato solo dall'assenza tutelata e' illegittimo.

Si matura il TFR durante la prova?

Si'. Anche in prova maturano TFR, ferie e gli altri istituti; se il rapporto cessa vanno liquidati per la parte maturata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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